Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/04/2000 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica |
Art. 2. Informatizzazione ed accesso agli albi |
Art. 3. Abrogazioni |
§ 98.1.31238 - D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 12 maggio 2000, n. 109)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Vista la
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica [1]
[1. Oltre a quanto stabilito dalla
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.]
Art. 2. Informatizzazione ed accesso agli albi
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
Art. 3. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 43 del