§ 98.1.31238 - D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/04/2000
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Art. 2.  Informatizzazione ed accesso agli albi
Art. 3.  Abrogazioni


§ 98.1.31238 - D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(G.U. 12 maggio 2000, n. 109)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 16, e successive modificazioni;

     Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

     Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

     Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

     Aquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica [1]

     [1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

     2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

     3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.]

 

          Art. 2. Informatizzazione ed accesso agli albi

     1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

 

          Art. 3. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.