Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/11/1987 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, è aggiunto il seguente articolo |
§ 98.1.31028 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 512.
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica.
(G.U. 18 dicembre 1987, n. 295)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto:
1. Al
"Art. 8-bis. - Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.
Le entrate in natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.
In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita".