§ 4.5.65 - L.P. 4 aprile 2011, n. 6.
Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:04/04/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione e interventi.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino.
Art. 5.  Coordinamento dell'offerta termale trentina e marchio di prodotto.
Art. 6.  Programmazione dello sviluppo delle aree termali.
Art. 7.  Studi e ricerche nel settore termale.
Art. 8.  Commissione provinciale per il termalismo.
Art. 9.  Agevolazioni per il sostegno al termalismo.
Art. 10.  Provvedimenti di salvaguardia.
Art. 11.  Elenco delle risorse termali.
Art. 12.  Fitobalneoterapia.
Art. 13.  Concessioni minerarie.
Art. 14.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.
Art. 16.  Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).


§ 4.5.65 - L.P. 4 aprile 2011, n. 6.

Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica.

(B.U. 5 aprile 2011, n. 14)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Provincia autonoma di Trento tutela le risorse termali e le valorizza anche ai fini della salute, intesa come benessere psicofisico della persona. La Provincia riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale e favorisce lo sviluppo delle zone a vocazione turistico-termale attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree termali e promuove la conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà curative delle risorse termali trentine.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione e interventi.

1. Per le finalità dell'articolo 1 la Provincia:

a) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali trentine promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale trentino e incentivando iniziative consortili o reti d'imprese;

b) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

c) promuove la ricerca sulle risorse termali trentine e sulle loro applicazioni;

d) promuove l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali trentine e delle prestazioni erogate dalle aziende termali trentine, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con gli istituti di ricerca medica e universitaria;

e) sostiene la qualificazione degli stabilimenti termali trentini e la promozione degli standard qualitativi delle prestazioni da essi erogate;

f) favorisce il pieno e razionale utilizzo delle risorse termali, anche mediante il loro impiego presso le strutture turistico-ricettive, nel rispetto delle norme sanitarie;

g) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti residenti nei Paesi dell'Unione europea verso gli stabilimenti termali trentini, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. In considerazione della limitatezza delle risorse termali trentine e della loro rilevanza che esige una promozione unitaria sul territorio, gli interventi nel settore termale previsti dal comma 1 sono qualificati di livello provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera bb), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

 

     Art. 3. Definizioni.

1. Per i fini di questa legge s'intendono:

a) per "risorse termali" le acque minerali naturali, le erbe e le altre risorse utilizzate a fini terapeutici per la tutela della salute nelle fasi di prevenzione, della terapia e della riabilitazione, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera b) e inserite nell'elenco previsto dall'articolo 11;

b) per "stabilimenti termali" gli stabilimenti che utilizzano risorse termali per finalità terapeutiche, ai sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate da questa legge;

c) per "aziende termali" le aziende, definite dall'articolo 2555 dei codice civile, o i loro rami, comprendenti uno o più stabilimenti termali;

d) per "aree termali" le aree individuate dall'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 4. Linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino.

1. Sulla base delle analisi e delle prospettive del settore termale, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni di salute e di benessere, la Provincia definisce e periodicamente aggiorna le linee guida per lo sviluppo del settore termale trentino avendo riguardo alla valorizzazione delle risorse e agli aspetti di natura ambientale, turistica e sanitaria. Le linee guida sono definite anche in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

2. Per la predisposizione delle linee guida la Giunta provinciale coinvolge l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le aziende termali trentine in forma coordinata, i soggetti previsti dagli articoli 6, 9 e 12-quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica), e le associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica trentina.

3. La proposta di linee guida è sottoposta al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 5. Coordinamento dell'offerta termale trentina e marchio di prodotto.

1. La Provincia, anche tramite le proprie società controllate, promuove la costituzione di forme di coordinamento tra le aziende termali trentine nonché la definizione e la promozione di un'immagine coordinata della proposta termale trentina.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia riconosce il marchio di prodotto "Terme del Trentino" quale strumento di comunicazione coordinata dell'offerta termale trentina. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e la revoca del marchio.

3. La promozione dell'offerta termale trentina, attraverso il marchio di prodotto previsto dal comma 2, costituisce azione da realizzare da parte della società a cui è affidato il marketing turistico-territoriale del Trentino, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica.

 

     Art. 6. Programmazione dello sviluppo delle aree termali.

1. La Provincia, su proposta dei comuni e delle comunità interessate, tenuto conto della presenza di risorse termali nei relativi territori, individua, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, le aree termali del Trentino facendo riferimento a comuni a vocazione turistico-termale rispetto ai quali la risorsa termale costituisce fattore di sviluppo socio-economico locale.

2. Nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006 sono stabiliti gli obiettivi e le priorità d'intervento per la realizzazione in forma integrata delle azioni e delle attività di competenza dei comuni, delle comunità, della Provincia e dei privati per la valorizzazione delle aree termali.

 

     Art. 7. Studi e ricerche nel settore termale.

1. Per valorizzare il patrimonio termale trentino la Provincia può realizzare programmi di ricerca scientifica sulle risorse termali e su altre risorse ritenute d'interesse anche avvalendosi della collaborazione di università, di enti, di istituti di ricerca e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La Provincia può sostenere studi e ricerche promossi da soggetti pubblici e privati diretti a incrementare e a tutelare le risorse termali, compresi la ricerca e lo sviluppo sperimentale di prodotti aventi come base le risorse termali trentine, e a definire le loro qualità specifiche ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione, verificandone l'efficacia terapeutica.

2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo. In ogni caso, l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 90 per cento della spesa ammessa. Nel caso d'imprese le agevolazioni non possono eccedere le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis.

3. L'attività di ricerca di acque minerali o termali avviene nel rispetto della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6(Interventi per il settore minerario nel Trentino), e del regolamento di attuazione della legge medesima.

 

     Art. 8. Commissione provinciale per il termalismo.

1. La Provincia istituisce la commissione provinciale per il termalismo quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge. La commissione è formata da dipendenti provinciali competenti per materia e da esperti nelle materie trattate da questa legge.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e ha durata corrispondente alla legislatura provinciale.

3. Per l'esame degli argomenti previsti dal comma 4, lettere a) e b), la commissione è integrata con un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, un componente designato dalle aziende per il turismo dei territori interessati, un componente designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica trentina e un componente designato dalle aziende termali trentine.

4. In particolare alla commissione spetta:

a) fornire supporto tecnico per lo sviluppo del settore termale, anche con riguardo alla predisposizione delle linee guida previste dall'articolo 4 e degli schemi di accordo di programma per lo sviluppo delle aree termali previsti dall'articolo 6, comma 2;

b) formulare proposte alla Giunta provinciale per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale;

c) valutare l'interesse di una risorsa a fini termali;

d) esprimere parere sull'iscrizione delle risorse termali nell'elenco previsto dall'articolo 11;

e) esprimere, su richiesta della struttura provinciale competente, parere sui progetti e sulle iniziative oggetto di finanziamento provinciale d'importo superiore a quanto stabilito con la deliberazione prevista dall'articolo 9, comma 4;

f) esaminare altre questioni riguardanti il settore termale che la Giunta provinciale intende sottoporre al parere della commissione.

5. La composizione della commissione e le modalità per lo svolgimento dei compiti che le sono affidati sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 9. Agevolazioni per il sostegno al termalismo.

1. La Provincia può concedere agevolazioni alle aziende termali e a loro forme di coordinamento, ai titolari della concessione mineraria, ai comuni e a loro forme associative e alle imprese che propongono progetti e iniziative di valorizzazione delle risorse termali.

2. Per le iniziative realizzate dai comuni e da loro forme associative le agevolazioni sono concesse nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale.

3. Inoltre possono essere concesse ai comuni agevolazioni, nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale, per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati operanti nel settore delle attività termali, per la realizzazione dei progetti e delle iniziative indicati nel comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri per la concessione delle agevolazioni previste da quest'articolo. Nel caso d'imprese le agevolazioni non possono eccedere le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis.

5. Alle domande di agevolazione si applica, in quanto compatibile, il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

 

     Art. 10. Provvedimenti di salvaguardia.

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per il termalismo, è autorizzata a effettuare interventi urgenti per la conservazione delle caratteristiche delle sorgenti delle acque inserite nell'elenco previsto dall'articolo 11. L'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi relativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

2. Per la salvaguardia delle risorse termali si applicano inoltre le misure di tutela previste dalla legge urbanistica provinciale e dal piano urbanistico provinciale nonché dalla specifica normativa sanitaria.

 

     Art. 11. Elenco delle risorse termali.

1. Per favorire la promozione e la conoscenza delle risorse termali la Provincia cura la tenuta dell'elenco delle risorse termali. L'iscrizione nell'elenco è proposta dalla commissione provinciale per il termalismo.

2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l'iscrizione nell'elenco e per la sua diffusione.

 

     Art. 12. Fitobalneoterapia.

1. La Provincia riconosce la validità terapeutica della fitobalneoterapia realizzata mediante bagni con composizioni di specie fitologiche raccolte in specifiche zone del territorio provinciale, previa sperimentazione sulle loro proprietà clinico-farmacologiche.

2. Il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia è presupposto necessario per l'inserimento delle composizioni fitologiche nell'elenco previsto dall'articolo 11 e per l'eventuale accreditamento presso il servizio sanitario provinciale delle aziende termali autorizzate a svolgere attività di fitobalneoterapia.

3. I criteri e le modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia sono stabiliti con regolamento.

4. Per l'esercizio dell'attività di fitobalneoterapia sono richiesti:

a) studi e ricerche diretti a riconoscerne la validità e l'efficacia terapeutica nei confronti di determinate patologie;

b) l'autorizzazione sanitaria dell'azienda termale ai sensi della normativa vigente;

c) l'indicazione delle erbe costituenti la base terapeutica dei trattamenti termali.

 

     Art. 13. Concessioni minerarie.

1. Per le concessioni minerarie relative all'utilizzo della risorsa termale si applica quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 1988.

2. Per i fini dell'articolo 2, comma 1, lettera f), la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse termali, volti ad assicurarne il pieno utilizzo anche attraverso l'impiego presso le strutture turistico-ricettive.

3. Per garantire il pieno utilizzo della risorsa termale, la concessione mineraria deve prevedere la possibilità di somministrare a terzi la risorsa non utilizzata dal concessionario; le modalità e i criteri per la determinazione del corrispettivo per la somministrazione sono determinati dalla Giunta provinciale tenendo conto dei costi di somministrazione nonché dei costi relativi al riconoscimento e alla valorizzazione della risorsa termale.

 

     Art. 14. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), e le sue seguenti modificazioni:

1) articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;

2) articoli 31 e 32 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;

3) articolo 40 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

4) articolo 26 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

5) articolo 37 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

6) articolo 42 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

7) commi 1, 2 e 4 dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

8) articolo 22 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

9) articolo 38 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;

10) articolo 44 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 5 (Interventi per favorire l'accesso al fondo per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali, loro consorzi e loro aziende autonome e di altri enti pubblici di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3) della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

c) l'articolo 8 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 34 (Costituzione della commissione provinciale delle miniere).

2. Fino alla nomina della commissione provinciale per il termalismo allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 8 provvede la commissione nominata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1983 .

3. Le domande di contributo presentate entro la data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 9, comma 4, sono esaminate e definite sulla base della legge provinciale n. 21 del 1983.

4. Il D.P.G.P. 1° febbraio 2001, n. 3-54/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), recante: “Criteri e modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia", resta in vigore fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 12.

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie.

1. Per i fini dell'articolo 5 è prevista la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d'ambito provinciale e della commercializzazione), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica.

2. Per i fini degli articoli 7 e 10 è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore) derivanti dall'abrogazione degli articoli 6 e 8 della legge provinciale n. 21 del 1983.

3. Per i fini dell'articolo 8 è prevista la spesa di 5 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1983.

4. Per i fini dell'articolo 9 è prevista la spesa di 150 mila euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2020. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.22.230 (Investimenti in annualità nei settori economici) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1983.

5. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, vi provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

 

     Art. 16. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica è sostituito dal seguente:

«4. Gli esercizi classificati con tre e quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso di specifici parametri qualitativi indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" è identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

«4-bis. Gli esercizi classificati con cinque stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale nonché in presenza di spazi, servizi e management orientati all'esclusività e all'eccellenza dell'offerta secondo i parametri individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La dizione aggiuntiva "lusso" è identificata con il segno distintivo "L" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.».