§ 4.2.27 - D.P.G.R. 1 dicembre 1988, n. 46/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:01/12/1988
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Natura delle Camere.
Art. 1 bis.  (Potestà statutaria)
Art. 2.  Funzioni delle Camere.
Art. 3.  Attribuzioni e compiti delle Camere.
Art. 4.  Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali.
Art. 5.  Organi delle Camere.
Art. 6.  Composizione e durata in carica del consiglio camerale.
Art. 7.  Disposizioni par la nomina dei membri del consiglio camerale.
Art. 8.  Requisiti per la nomina a membro del consiglio camerale.
Art. 8 bis.  Pari opportunità nel Consiglio camerale
Art. 9.  Causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del consiglio camerale.
Art. 10.  Compiti del consiglio camerale.
Art. 11.  Composizione a compiti della giunta camerale.
Art. 12.  Compiti del presidente e del vicepresidente della giunta.
Art. 13.  Nomina e compiti del collegio dei revisori dei conti.
Art. 14.  Trattamento economico dei membri degli organi camerali.
Art. 15.  Cause di decadenza degli organi camerali.
Art. 16.  Modalità di adozione delle deliberazioni camerali.
Art. 17.  Pubblicità delle sedute degli organi camerali.
Art. 18.  Adeguamento della composizione degli organi della Camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici.
Art. 18 bis.  (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile)
Art. 19.  Finanziamento delle Camere.
Art. 20.  Servizi e uffici camerali, orario, concorsi.
Art. 21.  Compiti dal segretario generale.
Art. 22.  Unione regionale.
Art. 23.  (Contabilità delle Camere).
Art. 24.  Vigilanza e tutela sulle Camere.
Art. 25.  (Trasmissione di atti delle Camere)
Art. 26.  Effetti dell'approvazione di deliberazioni camerali concernenti modifica del patrimonio.
Art. 27.  Procedura di controllo ed esecutività delle altre deliberazioni camerali.
Art. 28.  Potere di annullamento.
Art. 29.  Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


§ 4.2.27 - D.P.G.R. 1 dicembre 1988, n. 46/L.

Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano [1].

(B.U. 28 febbraio 1989, n. 10).

 

TITOLO I

LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

CAPO I

Natura a attribuzioni della Camera di commercio,

industria, artigianato a agricoltura

 

Art. 1. Natura delle Camere. [2]

     (art. 1 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di “Camere”.

 

     Art. 1 bis. (Potestà statutaria) [3]

     1. In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l’organizzazione delle Camere;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

     1-bis. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti [4].

 

     Art. 2. Funzioni delle Camere.

     (art. 2 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Nei limiti delle attribuzioni proprie, delegate o comunque demandate, le Camere svolgono funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti, assumono iniziative intese a promuovere e stimolare le attività, esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo e collaborano alla soluzione di problemi particolari o comuni alle varie categorie, in armonia con l'azione programmatica e con le competenze dello Stato, della Regione e delle Province autonome.

 

     Art. 3. Attribuzioni e compiti delle Camere.

     (art. 3 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Le Camere esercitano le attribuzioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, quelle ad esse delegate dallo Stato, dalla Regione o dalle Province autonome, nonché quelle ad esse comunque demandate.

     2. Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.

     3. Nell'ambito della legislazione vigente, le Camere:

     - provvedono alla tenuta del Registro delle imprese [5];

     - svolgono funzioni consultive, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province autonome e di altri enti locali;

     - curano l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta delle Province autonome;

     - possono pronunciarsi sulle iniziative di legge delle province autonome che implicano direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio;

     - effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa,

o a richiesta dello Stato, della Regione o delle Province autonome nelle materie delle rispettive competenze;

     - promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione dei quadri e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di categoria;

     - formulano osservazioni e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e di assetto del territorio, relativamente alle circoscrizioni di loro competenza;

     - possono pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;

     - compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti. A richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali;

     - sono autorizzate, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale vigente, a costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

     3 bis. Le Camere possono tra l’altro:

- promuovere l’arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;

- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

- promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del codice civile [6].

     4. La prestazione dei servizi che non rientrano nelle attribuzioni, proprie o delegate, delle camere deve formare oggetto di apposita convenzione.

     5. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 e dalle relative leggi provinciali, le Camere possono, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza, richiedere alle pubbliche amministrazioni le notizie e i dati necessari, e mantengono, altresì, per il coordinamento delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di rilevazione statistica, i necessari rapporti con gli altri enti pubblici operanti nei medesimi settori di competenza.

 

     Art. 4. Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali.

     (art. 1 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. Le Camere possono [7]:

     a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive;

     b) partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità, purché si tratti di iniziative e attività assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attività suddette, il consiglio può stabilire criteri e limiti nel cui ambito la giunta camerale è autorizzata a sottoscrivere, riferendone al consiglio nella su prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.

 

CAPO II

Organi dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

     Art. 5. Organi delle Camere.

     (art. 5 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Sono organi della Camera:

     1) il consiglio;

     2) la giunta;

     3) il presidente;

     4) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 6. Composizione e durata in carica del consiglio camerale. [8]

     (art. 6 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantotto membri, di cui [9]:

a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell’agricoltura, dell’artigiana-to, dell’industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

b) tre consiglieri, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio [10].

     2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

     3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

     4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

 

     Art. 7. Disposizioni par la nomina dei membri del consiglio camerale. [11]

     (art. 7 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 1 L.R. 9 novembre 1982, n. 14. e art. 2 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione, del valore aggiunto e dell'ammontare del diritto annuale versato da ogni settore [12].

     2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

     3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

     4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

     5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

     6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

 

     Art. 8. Requisiti per la nomina a membro del consiglio camerale.

     (art. 3 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. Possono essere nominati membri del consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.

 

     Art. 8 bis. Pari opportunità nel Consiglio camerale [13]

     1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.

 

     Art. 9. Causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del consiglio camerale.

     (art. 4 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. Non sono eleggibili alla carica di membro del consiglio i dipendenti camera, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

     2. E' incompatibile con la carica di membro del consiglio quella di consigliere regionale.

     3. [Le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno provveduto alla designazione dei membri chiamati a far parte del consiglio hanno facoltà di proporre la loro revoca con atto motivato rivolto alla Giunta regionale e allo stesso consiglio, recante nel contempo la designazione dei membri da nominare in sostituzione per il restante periodo della consiliatura] [14].

     4. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.

 

     Art. 10. Compiti del consiglio camerale. [15]

     (art. 10 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.

     2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.

     3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.

     4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.

     5. Il Consiglio delibera l’istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

     6. Nell’ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.

     7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall’articolo 15.

     8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l’approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.

     9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.

 

     Art. 11. Composizione a compiti della giunta camerale.

     (art. 11 L.R. 9 agosto 1982, n. 7 e art. 2 L.R. 9 novembre 1983, n. 14).

     1. La giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il presidente, è eletta dal consiglio, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza nel Consiglio camerale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50. Lo statuto individua le modalità elettorali per garantire il rispetto del principio di pari opportunità [16].

     2. Il consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui al successivo art. 16, all'elezione del presidente della giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della giunta.

     3. Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti [17].

     4. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente [18].

     5. La giunta predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della camera, che non rientrano nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camera.

     6. La giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

 

     Art. 12. Compiti del presidente e del vicepresidente della giunta.

     (art. 12 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Il presidente della giunta ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni del consiglio e della giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

     2. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     3. Il presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della giunta. In tali casi il provvedimento deve essere presentato alla giunta per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

 

     Art. 13. Nomina e compiti del collegio dei revisori dei conti.

     (art. 13 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del consiglio camerale, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia autonoma competente. Il presidente del consiglio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa [19].

 

     Art. 14. Trattamento economico dei membri degli organi camerali.

     (art. 14 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3 L.R. 9 novembre 1983, n. 14 e art. 5 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. Ai membri del consiglio e della giunta compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.

     2. Al presidente è altresì corrisposta, con deliberazione del consiglio camerale, una indennità di carica fino alla misura massima del 100 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale. Al vicepresidente può essere allo stesso modo corrisposta una analoga indennità non superiore ad un quarto del trattamento medesimo.

     3. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo nella misura stabilita dal consiglio camerale.

     4. La camera stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei membri degli organi camera nell'esercizio delle loro funzioni.

     5. Ai componenti gli organi camera compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti, nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.

 

     Art. 15. Cause di decadenza degli organi camerali.

     (art. 6 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina, ovvero quando, senza giustificato motivo, che deve essere previamente comunicato al presidente con dichiarazione scritta resa dall'interessato, non prendano parte a tre sedute consecutive dei rispettivi organi [20].

     2. La decadenza è pronunziata dal consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.

 

     Art. 16. Modalità di adozione delle deliberazioni camerali. [21]

     (art. 16 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

     3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l’istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

     4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

     5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

     6. Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all’albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.

 

     Art. 17. Pubblicità delle sedute degli organi camerali.

     (art. 17 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

     2. Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

     3. Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo loro diversa deliberazione.

 

     Art. 18. Adeguamento della composizione degli organi della Camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici.

     (art. 18 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. La composizione degli organi della Camera di Bolzano, nonché degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali da essa istituiti, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza ai sensi dell'art. 62 dello Statuto di autonomia ed è inoltre fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche.

 

     Art. 18 bis. (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile) [22]

     1. Sono istituiti presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano i comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile. I comitati sono composti da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

     2. I comitati di cui al comma 1 sono disciplinati dallo Statuto della Camera di commercio e sono istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

     2-bis. I comitati hanno il compito di:

     a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;

     b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;

     c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di propozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;

     d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;

     f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;

     g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;

     h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;

     i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere [23].

     2-ter. I comitati, in accordo con le Camere di commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale [24].

     2-quater. Le Camere di commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento [25].

     3. I comitati delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

 

CAPO III

Entrate dalle Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

     Art. 19. Finanziamento delle Camere. [26]

     (art. 19 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Il finanziamento delle Camere è assicurato dalle seguenti entrate:

a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

b) dai diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere;

d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;

e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;

g) da altre entrate e contributi.

 

CAPO IV

Organizzazione dei servizi camerali

 

     Art. 20. Servizi e uffici camerali, orario, concorsi.

     (art. 7 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali, ivi compresa la regolamentazione dell'apertura e della chiusura degli stessi nonché la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale che il personale dipendente è tenuto a prestare a norma di legge, sono disposti con regolamento interno approvato dal consiglio camerale.

     2. In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle Camere dalla presente legge.

     3. programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale, ferme restando le procedure in essere, sono stabiliti, per i profili professionali per i quali non siano previsti o adottati regolamenti relativi alle qualifiche del personale della Regione, con regolamento interno approvato dal consiglio camerale.

     4. I regolamenti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 25.

 

     Art. 21. Compiti dal segretario generale.

     (art. 21 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. li segretario generale è capo del personale e dei servizi camera, assiste con funzioni di segretario alle riunioni nel consiglio e della giunta e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti, secondo le direttive del presidente.

     2. Il segretario generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Camera.

 

TITOLO II

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

     Art. 22. Unione regionale.

     (art. 22 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. Le Camere possono associarsi, mediante deliberazione dei rispettivi consigli, in unione regionale per il coordinamento e lo sviluppo delle attribuzioni che trascendono i limiti della circoscrizione di competenza.

     2. L'unione sarà disciplinata da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

 

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

 

     Art. 23. (Contabilità delle Camere). [27]

     1. Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle Camere e loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei lavori pubblici e l’attività contrattuale, si applicano il comma 3 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i decreti adottati ai sensi dello stesso. In materia di lavori pubblici e di attività contrattuale alle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano e relative aziende speciali si applica rispettivamente la normativa provinciale di Trento e quella di Bolzano.

     Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti specifici nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate dai soggetti ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze analoghe [28].

     2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.

     3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano può cedere alla Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.

     4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.

 

     Art. 24. Vigilanza e tutela sulle Camere. [29]

     (art. 24 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     [1. Le Camere sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela della Giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

     2. La vigilanza e la tutela predette sono esercitate ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.]

 

     Art. 25. (Trasmissione di atti delle Camere) [30]

     1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

     2. Le Province possono richiedere alle Camere atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.

 

     Art. 26. Effetti dell'approvazione di deliberazioni camerali concernenti modifica del patrimonio. [31]

     (art. 26 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     [1. L'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni camera concernenti l'acquisto, l'alienazione, la permuta o la modificazione di beni immobili, nonché l'accettazione di eventuali erogazioni straordinarie, donazioni o lasciti costituisce autorizzazione alla stipula dei relativi negozi, valida ad ogni effetto conseguente.]

 

     Art. 27. Procedura di controllo ed esecutività delle altre deliberazioni camerali. [32]

     (art. 9 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22).

     [1. Sono soggette al controllo nella forma di richiesta motivata di riesame le deliberazioni camera concernenti:

     1) la gestione del bianco, l'amministrazione dei

patrimonio, l'accensione di mutui;

     2) l'assunzione e la progressione in carriera del personale;

     3) i regolamenti camera non soggetti ad approvazione ai sensi dell'articolo 25;

     4) l'istituzione di uffici camera staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

     2. A tali fini, esse sono inviate alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo camerale.

     3. I provvedimenti suddetti diventano esecutivi qualora, nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono pervenuti alla Giunta regionale, non si faccia luogo ad alcun rilievo, ovvero ad annullamento per vizi di legittimità.

     4. Sono comunque trasmesse, a fini conoscitivi, in elenco mensile, con indicazione dell'oggetto e degli estremi relativi alla loro adozione, tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi camera. La Giunta regionale può chiedere l'invio delle deliberazioni suddette, nel testo integrale, nel qua caso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo di legittimità decorre dalla data della loro effettiva ricezione.]

 

     Art. 28. Potere di annullamento. [33]

     (art. 28 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     [1. La Giunta regionale può in qualunque tempo, su denunzia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi camera quando le stesse siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità istituzionali dall'ente e sia adducibile un interesse attuale all'annullamento medesimo.

     2. L'annullamento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti dalle Camere.]

 

     Art. 29. Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [34]

     (art. 29 L.R. 9 agosto 1982, n. 7).

     1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

     2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

     3. Nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

     4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

 

 


[1] Testo coordinato delle disposizioni recate dalle leggi regionali 9 agosto 1982, n. 7, 9 novembre 1983, n. 14 e 17 ottobre 1988, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-8 novembre 2000, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1, comma 1, della L. 29 dicembre 1993, n. 580.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2015, n. 4.

[5] Trattino inserito dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[7] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[8] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-8 novembre 2000, aveva dichiarato l'illegittimità degli articoli 6 e 7 della L.R. 9 agosto 1982, n. 7 nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale in contrasto con il principio di rappresentatività risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del 1993.

[9] Alinea così modificato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.

[11] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-8 novembre 2000, aveva dichiarato l'illegittimità degli articoli 6 e 7 della L.R. 9 agosto 1982, n. 7 nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale in contrasto con il principio di rappresentatività risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del 1993.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2012, n. 3.

[13] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 marzo 2015, n. 4.

[14] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-8 novembre 2000, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevede i compiti del consiglio camerale in contrasto con il principio di autonomia statutaria delle camere, risultante dall'art. 3 della legge n. 580 del 1993, e con il principio di della competenza statutaria del consiglio stesso, risultante dall'art. 11 della medesima legge.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 marzo 2015, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[20] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[22] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2012, n. 3.

[23] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[24] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[25] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 agosto 1999, n. 5.

[28] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 13 dicembre 2002, n. 4.

[29] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[31] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[32] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[33] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.