§ 5.4.52 - L.R. 8 luglio 2013, n. 4.
Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento·e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:08/07/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1 . Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) [...]
Art. 2 . Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni
Art. 3 . Norme transitorie in materia di previdenza integrativa
Art. 4 . Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano
Art. 5 . Norma finanziaria
Art. 6 . Entrata in vigore


§ 5.4.52 - L.R. 8 luglio 2013, n. 4.

Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento·e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano

(B.U. 9 luglio 2013, n. 28 - S.O. n. 2)

 

     Art. 1. Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni

     1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 4, comma 1 le parole «con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici» sono sostituite dalle parole «con un contributo rapportato all'anno non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici»;

     b) all'art. 4, comma 2 le parole «viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e» sono sostituite dalla parola «spetta»;

     c) all'art. 4, il comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa) è sostituito dal seguente: «2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3»;

     d) dopo l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 9, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) è inserito il seguente:

 

     «Art. 6 ter. Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

     1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

     2. Il contributo spetta purchè l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad € 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purchè l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 2.

     3. Il contributo è pari ad € 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di età.

     4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 4.

     5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti».

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni

     1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole «euro 6 mila» sono sostituite dalle parole «euro 7 mila», le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila», le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro mesi» e le parole «elevabili a quindici» sono sostituite dalle parole «elevabili a ventisette»;

     b) al comma 3 le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

     c) al comma 4 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni», le parole «euro 3 mila» sono sostituite dalle parole «euro 3 mila 500», le parole «€ 1.750,00» sono sostituite dalle parole «euro 2 mila», le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole «quarantotto mesi» e le parole «elevabili a ventotto» sono sostituite dalle parole «elevabili a cinquantuno»;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, fermo restando che non possono comunque complessivamente essere superati i limiti previsti ai commi 2 e 3. La quota di contributo di cui ai commi 2 e 3 non fruita può essere eventualmente trasformata nella corrispondente parte di contributo di cui al comma 4 e viceversa. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i congedi di maternità e di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nè con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni».

     2. All'art. 2 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) ai commi 1 e 2 la parola «gravemente» è soppressa;

     b) al comma 1 le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

     c) al comma 1-bis, introdotto dall'articolo 4, comma 8 della legge regionale 23 maggio 2008, n, 3 (Modifiche alle leggi regionali in materia di Pacchetto famiglia e previdenza sociale) le parole «euro 6 mila» sono sostituite dalle parole «euro 7 mila» e le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

     d) al comma 2, le parole «euro 1.750,00» sono sostituite dalle parole «euro 2 mila»,

     3. All'art. 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria» nonchè ai/alle pensionati/e, residenti da almeno due almi nella regione Trentino Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai due anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di dieci anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).»;

     b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti»;

     c) al comma 5, le parole «60 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «68 milioni 900 mila euro»;

     d) le tabelle A), B) e C) allegate alla legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni sono sostituite dalle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.

     4. L'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 4 Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa

     1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonchè quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

     2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

     a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;

     b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

     3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.»

     5. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 1/2005, introdotto dall'art. 4, comma 12 della legge regionale n. 3/2008, è soppresso.

     6. All'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni, le parole «euro 25 milioni» sono sostituite dalle parole «euro 6 milioni 100 mila».

 

     Art. 3. Norme transitorie in materia di previdenza integrativa

     1. La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonchè ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.

     2. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli l, 2 e 13, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, possono essere individuati, con riferimento all'art. 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonchè ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all' art. 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 5 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, lettera c) e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 2014. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.

 

     Art. 4. Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano

     1. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - legge finanziaria) è abrogato con reviviscenza dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni.

     2. Per il triennio 2013 - 2015 il finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale n. 5/1999 è ridotto di un importo annuo pari a 3 milioni di euro.

     3. Dopo il comma 2 dell'art. 18-bis (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), introdotto dall'art. 2, comma 3 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. I comitati hanno il compito di:

     a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;

     b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;

     c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di propozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;

     d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;

     f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;

     g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;

     h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;

     i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.

     2-ter. I comitati, in accordo con le Camere di commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale.

     2-quater. Le Camere di commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento».

 

     Art. 5. Norma finanziaria

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in euro 1 milione 200 mila annui per l'esercizio 2014 e per il triennio 2014 - 2016, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 11110 «Fondo speciale per provvedimenti legislativi».

     2. Dall'applicazione dell'art. 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 09105 «Interventi in materia di pacchetto famiglia, previdenza sociale e complementare», per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.

     3. Dall'applicazione dell'art. 4 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 «Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome».

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.