Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 23/03/2015 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7. |
Art. 2. Pari opportunità nel Consiglio camerale. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7. |
Art. 4. Compiti del Consiglio camerale. |
Art. 5. Norma transitoria. |
§ 4.2.54 - L.R. 23 marzo 2015, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).
(B.U. 31 marzo 2015, n. 13 - S.O. n. 3)
Art. 1. Modifica dell'articolo 1-bis della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-bis (Potestà statutaria) della
"1-bis. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.".
Art. 2. Pari opportunità nel Consiglio camerale.
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. Pari opportunità nel Consiglio camerale
1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.".
Art. 3. Modifica dell'articolo 11 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 4. Compiti del Consiglio camerale.
1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale. Designa il Collegio dei revisori dei conti.
Tale designazione può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo dei revisori legali che si siano proposti previa richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale.
Art. 5. Norma transitoria.
1. Le Camere adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche statutarie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4.