§ 6.1.120 - L.R. 13 dicembre 2002, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:13/12/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Partecipazioni azionarie).
Art. 2.  (Contabilità delle Camere).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.120 - L.R. 13 dicembre 2002, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(B.U. 24 dicembre 2002, n. 54 – suppl. n. 1).

 

     Art. 1. (Partecipazioni azionarie).

     1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società “Autostrada del Brennero SpA”, con sede in Trento, fino alla concorrenza di euro 14.800.000,00 e all’onere si farà fronte mediante utilizzo dell’avanzo dell’esercizio precedente.

 

     Art. 2. (Contabilità delle Camere).

     1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.