§ 4.1.1006 - Del.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16561 .
Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/12/1988
Numero:16561


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Artt. 5-14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Artt. 20-21 
Artt. 22-23 
Artt. 24-37 
Artt. 38-43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 51 
Art. 52 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 
Art. 56 
Art. 57 
Art. 58 
Art. 59 
Art. 60 
Art. 61 
Art. 62 
Art. 63 
Art. 64 
Art. 65 
Art. 66 
Art. 67 
Art. 68 
Art. 69 
Art. 70 
Art. 71 
Art. 72 
Art. 73 
Art. 74 
Art. 75 
Art. 76 
Art. 77 
Art. 78 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
Art. 84 
Art. 85 


§ 4.1.1006 - Del.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16561 .

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31, II comma della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38.

(B.U. 17 gennaio 1989, n. 3.)

 

PROVVEDIMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TRENTINA

TITOLO I

Attuazione delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

Capo I

Finalità

Art. 1

Obiettivi (art. 1, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, 5).

1. La Provincia autonoma di Trento con le disposizioni di cui al presente titolo dà attuazione al regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91.

2. Al fine di garantire una tempestiva applicazione dei regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di miglioramento e adeguamento delle strutture agrarie, di sostegno dell'imprenditorialità e del reddito agricolo, nonché per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e per il miglioramento delle infrastrutture rurali, la Giunta provinciale provvede con propri regolamenti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, ad emanare le eventuali norme di attuazione, anche sugli oggetti già disciplinati dalle disposizioni delle leggi provinciali che risultino incompatibili con le nuove norme comunitarie, fatte salve le materie coperte da riserva di legge. Il parere della commissione deve esser espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'emanazione dei predetti regolamenti .

 

 

Capo II

Ammodernamento delle strutture agricole

     Art. 2

Dotazioni infrastrutturali (art. 2, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura ed affinché il territorio provinciale sia dotato di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, i comprensori costituiti con legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono obbligati a prevedere nei piani generali di sviluppo la dotazione di tali infrastrutture.

 

 

     Art. 3

Interventi (art. 3, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura attraverso un miglioramento dell'efficienza aziendale, la Provincia mette in atto i seguenti interventi:

a) finanziamenti per l'attuazione dei piani di miglioramento materiale e l'insediamento dei giovani operatori agricoli secondo quanto previsto dalla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi organici in materia di agricoltura»;

b) aiuti per l'avviamento delle associazioni di assistenza interaziendale;

c) aiuti per la tenuta della contabilità agraria;

d) misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna per ovviare agli svantaggi naturali;

e) aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi come previsto dall'articolo 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni;

f) aiuti per la qualificazione professionale in agricoltura.

 

 

     Art. 4

Definizioni (art. 4, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 17, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 si considera:

a) «imprenditore a titolo principale e con una sufficiente capacità professione» chiunque sia iscritto alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge;

b) «unità di lavoro umano (ULU)» una prestazione lavorativa annua di 2080 ore, pari a 40 ore settimanali;

c) «piano di miglioramento materiale» la descrizione della situazione iniziale e finale dell'azienda nonché degli investimenti previsti, secondo uno specifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) «reddito di riferimento» l'ammontare della retribuzione media lorda provinciale dei dipendenti appartenenti ai settori extra-agricoli, determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) «reddito da lavoro» il reddito netto aziendale dedotta la remunerazione al tasso dell'1 per cento del capitale fondiario proprio o utilizzato a titolo gratuito e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il capitale agrario proprio o utilizzato a titolo gratuito, ovvero dedotta la remunerazione al canone o al tasso effettivo per eventuali capitali di terzi utilizzati a titolo oneroso;

f) «contabilità semplificata» la registrazione dei dati contabili nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie stabilite dall'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige;

[g) "primo insediamento" la prima assunzione da parte di un giovane, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, della gestione di un'azienda agricola per una durata minima di anni 15 anche a seguito di un contratto di affitto, o di partecipazione ad un'impresa familiare, costituita per atto pubblico da cui risulti la sua qualità di rappresentante e responsabile dell'impresa.]

 

 

     Artt. 5-14

 

 

     Art. 15

Aiuti di avviamento alle associazioni (art. 15, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Alle associazioni fra produttori agricoli iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, purché costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente o in forma cooperativa e purché costituite unicamente per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 16 del regolamento CEE n. 2328/91 può essere concesso un contributo sui costi di gestione ritenuti ammissibili nei limiti massimo e con le modalità previste dal predetto articolo.

2. Le associazioni devono avere la durata di almeno dieci anni ed essere costituite da almeno 150 soci.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le condizioni di gestione e di contabilità delle associazioni di cui al primo comma.

 

 

     Art. 16

Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria (art. 16, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Al fine di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, l'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, in seguito denominato Istituto agrario, provvede all'istituzione di un apposito servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale.

2. Il servizio di cui al comma 1 assiste direttamente o tramite le associazioni per l'assistenza contabile di cui all'articolo 15, gli imprenditori nella rilevazione ed analisi dei dati contabili e provvede all'elaborazione degli stessi anche ai fini dell'acquisizione di informazioni utili per la programmazione agricola.

3. L'Istituto agrario provvede inoltre a stabilire indirizzi e metodologie per la tenuta della contabilità in conformità all'articolo 13, paragrafo 2), del regolamento CEE n. 2328/91, nonché quelli per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 5, paragrafo 1), lettera d), del predetto regolamento, curando inoltre il collegamento con la rete della contabilità agraria della CEE che viene attuata attraverso l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

4. I dati elaborati dal servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale possono essere resi noti, purché in forma collettiva e comunque in modo che non se ne possa fra alcun riferimento individuale.

5. Agli imprenditori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, che provvedono a tenere la contabilità agraria nella forma non semplificata per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie di cui al comma 3, può essere concesso il contributo di cui all'articolo 13 del regolamento CEE n. 2328/91.

6. Una quota parte del contributo di cui al comma 5, non inferiore al 50 per cento dello stesso, su delega dell'interessato, può essere erogato all'Istituto agrario o alle associazioni per l'assistenza contabile di cui all'articolo 15.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 5, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a fissare i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità, nonché l'entità del contributo, tenuto conto dei limiti, dei requisiti e degli impegni previsti dall'articolo 13 del regolamento CEE n. 2328/91.

8. Il contributo può essere revocato qualora sia accertato dal competente servizio provinciale che esistono gravi carenze nella tenuta della contabilità con riferimento agli indirizzi e alle metodologie stabilite dall'Istituto agrario o qualora, in fase di elaborazione e verifica dei dati contabili, sia accertato da parte del personale addetto al servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale che esistono le predette gravi carenze .

 

 

     Art. 17

Indennità compensativa (art. 17, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Agli imprenditori agricoli che coltivino direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare almeno tre ettari di superficie agraria utilizzata per il calcolo della quale possono essere presi in considerazione anche gli alpeggi estivi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, e che si impegnino a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio secondo i criteri di una buona tecnica agricola, può essere concessa una indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/91 e all'articolo 19 della presente legge.

2. .

3. L'indennità compensativa può essere concessa anche alle stalle sociali, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, con indirizzo rivolto alla produzione bovina, alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli costituite prevalentemente da imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, che abbiano come scopo la conduzione in comune di terreni agricoli; in tal caso il limite di tre ettari di superficie agraria utilizzata, di cui al primo comma, va computato sulla base del rapporto medio fra la superficie agraria ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda.

4. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 provvede alla fissazione dei termini per la presentazione delle domande e stabilisce le modalità per la concessione dell'indennità compensativa.

5. Le domande intese ad ottenere la concessione dell'indennità compensativa sono rivolte alla Giunta provinciale, tramite il servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, cui devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno al quale l'indennità stessa si riferisce.

6. Le domande possono essere raccolte e presentate dalle associazioni professionali di categoria, anche sulla base di apposite convenzioni con la Provincia, ove saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione del servizio.

 

 

     Art. 18

.

 

 

     Art. 19

Misura dell'indennità compensativa (art. 19, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. La misura massima dell'indennità compensativa è fissata:

a) in lire 145.000 per unità di bestiame adulto (UBA) nel caso di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini. L'importo totale dell'indennità concessa non può tuttavia superare lire 145.000 per ettaro di superficie foraggiera totale dell'azienda, per il cui calcolo possono essere presi in considerazione anche i prati consociati a frutteto e gli alpeggi estivi, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

[Per la conversione del bestiame bovino, equino, ovino e caprino in UBA si applicano i coefficienti della tabella allegata alla presente legge;]

b) in lire 145.000 per ettaro di superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata alla produzione di alimenti per il bestiame nonché di quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi e frumento.

2. L'indennità compensativa non può comunque risultare inferiore a lire 29.000 per UBA o per ettaro.

3. .

4. La misura annua dell'indennità compensativa è fissata dalla Giunta provinciale e può essere differenziata in relazione alla intensità degli svantaggi naturali permanenti .

 

 

     Artt. 20-21

.

 

 

     Artt. 22-23

.

 

 

Capo III

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e utilizzazione delle terre disponibili

     Artt. 24-37

.

 

 

Capo IV

Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

     Artt. 38-43

.

 

 

     Art. 44

Qualificazione professionale (art. 44, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola, o un miglioramento di quella che già possiedono, all'Istituto agrario di San Michele all'Adige è affidato il compito di coordinare e attuare un servizio di qualificazione professionale mediante la realizzazione di:

a) corsi di formazione complementare rivolti prevalentemente ai giovani;

b) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;

c) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori, di cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), come da ultimo modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige, nello svolgimento dei corsi, può avvalersi anche degli enti e istituti che svolgono formazione professionale agricola per fini istituzionali.

3. I corsi di formazione complementare hanno una durata di almeno centocinquanta ore, riservate tanto all'insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche; le materie che formano oggetto d'insegnamento sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale determina inoltre, per i corsi di cui al comma 1, lettere b) e c), la durata e le materie d'insegnamento .

 

 

     Art. 45

Corsi per la qualificazione professionale (art. 45 L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

[1. I corsi di formazione complementare di cui al precedente articolo dovranno avere una durata di almeno 150 ore, ripartite in non più di due anni, riservate tanto all'insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche e dovranno basarsi sui seguenti insegnamenti:

- tecnica delle produzioni con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

- contabilità agraria e analisi della gestione aziendale;

- aspetti del credito agrario;

- problemi della politica agraria provinciale, nazionale e comunitaria con riguardo, per quest'ultima, alla organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli;

- aspetti della programmazione agricola comprensoriale;

- cooperazione agricole e altre forme associative in agricoltura;

- problemi sociali e del lavoro in agricoltura;

- aspetti fiscali e tributari dell'attività agricola;

- nozioni di diritto agrario.

2. I corsi di perfezionamento di cui al precedente articolo, avranno la durata di almeno 40 ore di insegnamento teorico e pratico riservate prevalentemente ad una formazione di tipo tecnico specialistico.

3. I corsi di formazione per dirigenti e amministratori, di cui al precedente articolo, dovranno avere la durata di almeno 40 ore di insegnamento teorico e pratico ed essere rivolti a migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.] .

 

 

     Art. 46

Rilascio degli attestati (art. 46, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

.

 

 

     Art. 47

Premi di frequenza (art. 47, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

.

 

 

Capo V

Disposizioni comuni

     Art. 48

Concessione dei benefici (art. 48, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal titolo I della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II, titolo I, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

     Art. 49

Predisposizione di documentazione e norma di adeguamento (art. 49, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. La Provincia autonoma fornirà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quanto necessario per la regolare definizione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

2. Qualora la CEE provveda a modificare parametri o importi percentuali, minimi o massimi, di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previsti dal titolo I della presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla Provincia.

3. Le cifre espresse in lire previste nel titolo I della presente legge sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal FEOGA, sezione orientamento.

 

 

     Art. 50

Rinvio (art. 50, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Per quanto non espressamente previsto della presente legge, si fa rinvio al regolamento CEE n. 2328/91 nonché alle altre disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

 

 

TITOLO II

Istituzione dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

     Art. 51

Istituzione dell'Ente (art. 51, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. È istituito l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).

2. L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha in sede in Trento.

 

 

     Art. 52

Finalità e attribuzioni (art. 52, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. L'ESAT, secondo le indicazioni contenute nei piani di sviluppo economico della Provincia e le direttive che potranno essere emanate dalla Giunta provinciale ed in armonia con la programmazione economica dei comprensori, si propone la promozione dello sviluppo dell'agricoltura con particolare riguardo all'esigenza di favorire la formazione di convenienti unità fondiarie e di dotare gli imprenditori agricoli, anche non iscritti all'albo di cui al titolo III, di adeguata assistenza tecnica.

2. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma precedente l'ESAT svolge in particolare le seguenti attività:

a) presta gratuitamente la propria collaborazione tecnica, ove richiesta, per la formazione dei piani generali di sviluppo dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per quanto attiene l'agricoltura;

b) promuove ed effettua operazioni di ricomposizione fondiaria e realizza opere di bonifica e di miglioramento fondiario, assumendone a tal fine i relativi compiti, nei territori ove non siano costituiti consorzi di bonifica, di ricomposizione fondiaria e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui e non si possa procedere, data l'urgenza degli interventi, alla loro tempestiva costituzione. La sussistenza delle predette condizioni è dichiarata con deliberazione della Giunta provinciale. Ad ultimazione delle opere l'ente dovrà affidare la gestione delle stesse a consorzi appositamente costituiti;

c) acquista fondi rustici o terreni agricoli il cui fabbisogno annuo normale di lavoro, al momento dell'acquisto, superi le 3.000 ore, da cedere in affitto o in proprietà, anche in modo frazionato e previa l'eventuale realizzazione di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, secondo l'ordine di priorità ivi previsto. Per l'acquisto e la vendita dei terreni l'ente opera nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate nel predetto articolo 44 e per l'applicazione dello stesso. Il giudizio di congruità del prezzo di acquisto e di vendita è formulato dall'assemblea sulla base di valori fondiari medi determinati dalla commissione di cui al decimo comma del succitato articolo 44. La vendita dei terreni di proprietà dell'ente alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo e non acquisti ai sensi dell'articolo 30 dovrà effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla presente lettera c);

d) fornisce direttamente l'assistenza tecnica a favore delle aziende agricole anche mediante l'attuazione di corsi di perfezionamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44;

e) svolge attività di promozione e di sviluppo di particolari forme associative, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario;

f) aderisce, anche sostenendo spese dirette, a manifestazioni, convegni e mostre promossi in provincia di Trento e riguardanti temi attinenti alle proprie finalità istituzionali;

g) provvede alla tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli istituito dalla presente legge;

h) svolge ogni altra attività che, nell'ambito delle finalità istituzionali, sia affidata all'ente dalla Giunta provinciale.

 

 

     Art. 53

Programmi di attività (art. 53, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in conformità agli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, l'ESAT predispone un programma di attività di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella dei programmi di sviluppo della Provincia. Il programma di attività è scorrevole ed è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

2. Nell'ambito delle indicazioni riportate al programma pluriennale di attività, l'ESAT predispone un programma annuale di attività da trasmettere alla Giunta provinciale unitamente al bilancio pluriennale ed annuale.

3. Entro il mese di settembre di ciascun anno l'ESAT trasmette alla Giunta provinciale necessari riferimenti ai fini delle attività di programmazione provinciale, gli elementi e le indicazioni relativi alla formazione dei programmi di attività e dei bilanci annuale e pluriennale.

4. A esercizio concluso e unitamente al conto consuntivo, l'ESAT trasmette alla Giunta provinciale una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono anche riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma dell'ente e dei singoli progetti, per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

 

 

     Art. 54

Organi (art. 54, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Sono organi dell'ESAT:

a) l'assemblea;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei sindaci;

e) i comitati agricoli comprensoriali.

 

 

     Art. 55

Assemblea (art. 55, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L. P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. L'assemblea dell'ESAT è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta:

a) dai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali di cui al successivo articolo 60;

b) da 11 membri eletti in tutto il territorio provinciale;

c) da due lavoratori agricoli salariati designati dai sindacali di categoria più rappresentativi;

d) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario;

e) da tre membri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;

f) da un funzionario addetto ai servizi agrari della Provincia;

g) dal presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige o da altro componente del consiglio di amministrazione dell'istituto dallo stesso consiglio designato ;

h) dal direttore del centro sperimentale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige ;

i) dal responsabile dell'ufficio agricoltura della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento;

l) da un esperto in materia finanziaria designato dalla Giunta provinciale;

m) da tre imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

n) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione delle Aziende agrarie;

o) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'ordine dei dottori agronomi e dei periti agrari della provincia di Trento.

2. Le organizzazioni di cui alle imprese c), d), m) ed o) debbono comunicare le designazioni dei componenti entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assemblea e il comitato esecutivo sono validamente costituiti anche nel caso non siano pervenute le designazioni predette, salvo la loro successiva integrazione .

3. L'assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

4. L'assemblea si riunisce di regola almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri ne dispone la convocazione.

5. L'assemblea dura in carica cinque anni.

6. La prima riunione dell'assemblea, dopo la nomina della stessa, è convocata e presieduta dall'assessore provinciale cui è demandata la materia dell'agricoltura .

 

 

     Art. 56

Funzioni dell'assemblea (art. 56, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. L'assemblea cura la gestione dell'ESAT e delibera in particolare in ordine:

a) al bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni, nonché al conto consuntivo;

b) al regolamento relativo al funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, all'ordinamento del personale, nonché al regolamento relativo alle funzioni di organismo fondiario sul territorio provinciale;

c) ai criteri ed indirizzi generali per lo svolgimento delle attività dell'ente;

d) al programma pluriennale di attività e suoi aggiornamenti ed al programma annuale di attività;

e) alla nomina di apposite commissioni, composte da appartenenti all'assemblea stessa e da eventuali esperti, per lo studio di specifici problemi connessi con il perseguimento delle finalità dell'ente;

f) agli atti di straordinaria amministrazione;

g) ad ogni altro affare concernente la gestione dell'ente.

2. L'assemblea provvede alla nomina del comitato esecutivo che risulterà composto da almeno nove membri tratti dal proprio seno. In ogni caso la maggioranza dei componenti il comitato esecutivo dovrà essere costituita da membri scelti fra quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

3. Fanno parte di diritto del comitato esecutivo i componenti di cui alle lettere e) e m) del precedente articolo.

4. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'ente o da un suo delegato. Il comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi lo presiede.

5. L'assemblea domanda al comitato esecutivo la trattazione di determinati affari che verranno stabiliti con il regolamento di cui alla lettera b) del primo comma.

 

 

     Art. 57

Il presidente (art. 57, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 aogsto 1981, n. 17).

1. L'assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente dell'ESAT scegliendoli tra i membri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 55.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

3. Il presidente, sentito il comitato esecutivo, ha la facoltà di adottare, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea, escluse le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e d), sottoponendoli all'assemblea stessa per la ratifica nella sua prima riunione successiva.

4. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

 

 

     Art. 58

Collegio dei sindaci (art. 58, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 18, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. La Giunta provinciale nomina il collegio sindacale, scegliendone i membri tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili .

3. Il collegio dei sindaci dura in carica quanto l'assemblea .

4. Spetta al collegio dei sindaci:

a) controllare la gestione finanziaria dell'ente;

b) predisporre annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria che sarà allegata al conto consuntivo.

5. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea e possono intervenire a quelle del comitato esecutivo di cui all'articolo 56.

 

 

     Art. 59

Il direttore (art. 59, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Alla direzione dell'ente è preposto un direttore nominato dall'assemblea.

2. Il direttore sovraintende a tutti i servizi dell'ente, coordinandoli nel rispetto delle deliberazioni degli organi dell'ente.

3. Esercita i poteri direttivi nei confronti del personale secondo le deliberazioni dell'assemblea.

4. Il direttore interviene, senza voto, alle riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo, delle quali redige e controfirma i verbali.

5. Controfirma inoltre le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.

 

 

     Art. 60

Comitati agricoli comprensoriali (art. 60, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 19 e 20, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia è costituito, quale organo decentrato dell'ESAT, un comitato agricolo comprensociale (CAC) composto:

a) da dieci membri eletti ai sensi del successivo articolo 65;

b) da un funzionario addetto ai servizi agrari della Provincia;

c) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale;

2. Funge da segretario del comitato un dipendente della Provincia assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole operante nel comprensorio, il quale è autorizzato ad usare, per i compiti connessi a tale funzione, il materiale e le attrezzature di proprietà della Provincia in dotazione alle strutture organizzative periferiche del servizio stesso.

3. Il comitato agricolo comprensoriale è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

4. Alla prima convocazione successiva alla nomina del comitato provvede l'assessore provinciale all'agricoltura e foreste.

5. Il comitato nomina il proprio presidente ed il vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del primo comma.

6. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

 

 

     Art. 61

Compiti del comitato agricolo comprensoriale (art. 61, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Le deliberazioni del comitato agricolo comprensoriale sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

2. Il CAC si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri ne dispone la convocazione.

3. Il comitato agricolo comprensoriale può esprimere parere e formulare proposte in ordine a qualsiasi oggetto che rientri nella sfera di attribuzioni dell'ESAT.

4. In particolare il comitato:

a) in sintonia con le disposizioni generali impartite dall'assemblea coordina e sovraintende al funzionamento del servizio di assistenza di cui all'articolo 52, secondo comma, lettera d), nell'ambito del comprensorio;

b) nel rispetto delle competenze in materia di agricoltura attribuite o delegate con successivi provvedimenti al comprensorio, è organo locale consultivo, per la specifica materia, del comprensorio stesso al quale può altresì formulare proposte in merito;

c) promuove la partecipazione dei contadini alla formulazione dei piani, dei programmi e degli interventi nell'ambito comprensoriale.

5. I pareri e le proposte adottati dal comitato agricolo comprensoriale con propria deliberazione saranno trasmessi al presidente dell'ESAT nonché, nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma precedente, al comprensorio.

 

 

     Art. 62

Collegi elettorali (art. 62, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente articolo 60 sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i comprensori.

2. Per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea dell'ESAT, di cui alla lettera b) del precedente articolo 55, è costituito un collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia di Trento.

 

 

     Art. 63

Elettorato attivo (art. 63, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali i soggetti che risultino iscritti all'albo di cui al titolo III della presente legge sei mesi prima della data fissata per le elezioni. Le liste elettorali sono tenute dall'ESAT.

 

 

     Art. 64

Elettorato passivo (art. 64, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo.

 

 

     Art. 65

Liste elettorali ed elezioni (art. 65, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. In ciascun comprensorio e contemporaneamente, gli iscritti nelle liste elettorali eleggeranno con voto libero e segreto ed a scrutinio di lista i membri elettivi del comitato agricolo comprensoriale nonché i membri elettivi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55.

2. Il voto per le due elezioni è espresso dall'elettore su apposite e distinte schede che vengono quindi personalmente inserite in apposite urne presso i seggi costituiti.

3. Le liste per entrambe le elezioni possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia e devono essere sottoscritte da almeno cinquanta presentatori.

4. Nessuna sottofirma è richiesta per la presentazione di liste da parte di organizzazioni sindacali agricole che nell'ultima elezione hanno presentato candidatura con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno degli undici comitati agricoli comprensoriali o nell'ESAT.

5. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nei singoli collegi comprensoriali e nel collegio unico provinciale si effettua in ragione proporzionale, mediante riparto ottenuto con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

6. All'interno di ciascuna lista verranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze.

7. Le elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dei membri elettivi di cui alla lettera b) dell'articolo 55 sono indette in ogni comprensorio contemporaneamente dal presidente dell'ESAT non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della scadenza del quinquennio.

8. Alla determinazione dei compensi spettanti ai membri dei seggi e delle commissioni elettorali provvede l'ESAT nei limiti previsti per le elezioni comunali.

9. Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni dovranno essere indette con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro i tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 66 e sono organizzate a cura e spese della Provincia autonoma.

 

 

     Art. 66

Norme ulteriori per le elezioni (art. 66, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme relative alle operazioni elettorali delle due elezioni, nonché le località sede dei seggi elettorali.

 

 

     Art. 67

Incompatibilità (art. 67, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Non possono far parte dell'assemblea, dei comitati agricoli comprensoriali né del collegio dei sindaci dell'ESAT i senatori, i deputati ed i consiglieri regionali nonché i dipendenti di enti pubblici salvo quanto espressamente disposto dagli articoli 55 e 60 della presente legge.

 

 

     Art. 68

Controllo sulle deliberazioni (art. 68, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. Le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 56, lettere a), b), d) e f), sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmesse nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.

2. Le altre deliberazioni devono essere trasmesse alla Giunta provinciale, qualora ne sia fatta richiesta da parte di quest'ultima. La Giunta stessa, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che riconosca illegittima.

3. Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere all'ente entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai commi precedenti per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

 

 

     Art. 69

Altre forme di controllo (art. 69, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. La Giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'ESAT.

2. L'assemblea può essere sciolta con deliberazione della Giunta provinciale per gravi violazioni di legge o dei piani di sviluppo economico o delle direttive provinciali, ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionare.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

 

 

     Art. 70

Bilanci e gestione finanziaria (art. 70, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. L'ESAT adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata corrispondente a quella del programma pluriennale di attività. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo comunque l'iniziale estensione.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per gli enti pubblici funzionali della Provincia, con riferimento alle indicazioni del programma annuale di attività.

3. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato, unitamente ai programmi di attività, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5. Il conto consuntivo deve essere approvato, per l'esercizio concluso, entro il mese di marzo

 

 

     Art. 71

Finanziamento (art. 71, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

1. Al conseguimento dei propri fini istituzionali l'ESAT provvede con:

a) il fondo di dotazione di cui al successivo articolo 73;

b) i contributi annuali stanziati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 74;

c) i proventi derivanti da servizi ed attività svolte;

d) gli eventuali contributi o liberalità disposti da enti pubblici e da privati.

 

 

     Art. 72

Indennità (art. 72, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 13, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3).

1. Al presidente dell'ESAT, ai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali (CAC), nonché ai membri del collegio dei sindaci spetta un'indennità di carica; agli altri componenti l'assemblea, il comitato esecutivo, i comitati agricoli comprensoriali, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera e) dell'articolo 56, è corrisposto un gettone di presenza.

2. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita dalla Giunta provinciale.

3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma, per ogni effettiva partecipazione alle sedute collegiali spetta ai membri degli organi di cui all'articolo 54, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera a) dell'articolo 56, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alle sedi dei rispettivi organi.

4. Ai membri degli organi di cui all'articolo 54 per le trasferte connesse alle funzioni di carica, esclusa la partecipazione alle sedute di cui al comma precedente, è corrisposta una indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio; in tal caso agli esperti delle commissioni di cui alla lettera e) dell'articolo 56 spetta il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento o vitto in albergo di seconda categoria, dietro presentazione di regolare fattura. Le trasferte dei membri di organi collegiali connesse all'esercizio delle funzioni di carica possono essere riconosciute solo se attuate su mandato dei rispettivi organi; quelle dei membri delle commissioni solo se attuate su mandato dell'assemblea dell'ESAT.

5. Le modalità di applicazione e le misure dell'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio sono quelle vigenti per i dipendenti dell'ESAT che rivestono la qualifica di direttore di divisione.

Ai dipendenti di enti pubblici che facciano parte dei predetti organismi compete il trattamento economico previsto dall'amministrazione di appartenenza, qualora risulti superiore.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

 

     Art. 73

Fondo di dotazione (art. 73, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ESAT un fondo di dotazione di lire 2.000.000.000.

2. Tale fondo potrà essere utilizzato per le operazioni di cui all'articolo 52, lettera c), per le operazioni connesse al riordinamento fondiario, per l'acquisto di beni mobili ed immobili a carattere strumentale, nonché per l'attuazione degli altri compiti istituzionali specificatamente individuati nei programmi di attività di cui all'articolo 53 .

 

 

     Art. 74

Assegnazione annuale (art. 74, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ESAT una somma per le spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri per le elezioni di cui all'articolo 65, nonché per l'acquisto di beni immobili strumentali, sulla base del bilancio preventivo e sue variazioni regolarmente approvati ai sensi dell'articolo 68.

2. Nel provvedimento di assegnazione saranno inoltre specificate le modalità di erogazione, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 .

3. .

 

 

TITOLO III

Albo degli imprenditori agricoli

     Art. 75

Finalità dell'albo (art. 75, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

[1. Nel quadro della politica della Provincia autonoma volta a promuovere la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché ad assicurare la conservazione del territorio montano è istituito l'albo degli imprenditori agricoli quale strumento per la individuazione e la tutela dei soggetti atti a svolgere un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento dei predetti obiettivi.] .

 

 

     Art. 76

Istituzione dell'albo (art. 76, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

[1. Presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) è istituito l'albo degli imprenditori agricoli (A) suddiviso nella sezione prima e sezione seconda.] .

 

 

     Art. 77

Requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 77, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

[1. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione prima dell'albo i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, i quali si dedichino all'attività agricola in forma stabile e permanente, che siano di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano una sufficiente capacità professionale;

b) svolgano attività agricola a titolo principale.

2. Hanno altresì diritto di essere iscritte alla sezione prima anche le cooperative od altre forme associative costituite da coltivatori per la conduzione in comune di aziende agricole a condizione che ciascuno dei soci possieda i requisiti di cui al comma precedente.

3. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione seconda dell'albo i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che posseggano una sufficiente capacità professionale e, pur mancando del requisito previsto alla lettera b), dedichino all'attività agricola almeno 300 ore annue di lavoro, nonché le cooperative agricole od altre forme associative costituite fra coltivatori per la conduzione in comune di aziende agricole che non risultino iscrivibili alla sezione prima dell'albo.

4. Qualora sia richiesta per la concessione di benefici o agevolazioni previste da leggi provinciali l'iscrizione all'albo, si prescinde dalla stessa per i soci delle cooperative o di altre forme associative iscritte all'albo medesimo ai sensi del presente articolo, purché individualmente in possesso dei requisiti di età, di capacità professionale e di dedizione all'attività agricola previsti per l'iscrizione all'albo dei singoli imprenditori agricoli.] .

 

 

     Art. 78

Scheda conoscitiva (art. 78, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

[1. L'iscrizione alla sezione prima e alla sezione seconda dell'albo è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti di una scheda conoscitiva dell'azienda redatta secondo apposito modello predisposto dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.] .

 

 

     Art. 79

Capacità professionale (art. 79, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

[1. La sussistenza del requisito della capacità professionale di cui alla lettera a) del precedente articolo 77, si presume quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo equivalente.

2. La sussistenza di detto requisito si presume altresì quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

3. Negli altri casi il requisito della capacità professionale si accerta mediante esame-colloquio da tenersi presso il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

4. Il dirigente del medesimo servizio può, di volta in volta, invitare a partecipare alle sedute d'esame-colloquio tecnici ed esperti in discipline specifiche anche appartenenti ad altre amministrazioni.

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di svolgimento e le materie sulle quali dovrà vertere l'esame-colloquio di cui al terzo comma.] .

 

 

     Art. 80

Titolo principale (art. 80, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

[1. Si considerano a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2. Per il calcolo del tempo normale e di lavoro si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

3. Per reddito globale da lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, fatta eccezione per quello derivante da cariche ed incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti ed associazioni operanti in agricoltura.] .

 

 

     Art. 81

Funzioni dei comitati agricoli comprensoriali (art. 81, L.P. 26 novembre 1976, n. 39).

[1. Ai comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente articolo 60 spetta deliberare - previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti - in ordine all'iscrizione dei richiedenti nelle sezioni prima e seconda dell'albo di cui al precedente articolo 76.

2. Per l'accertamento delle dichiarazioni presentate circa i redditi agricoli ed il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, i CAC faranno riferimento ai valori medi unitari elaborati dall'Assessorato all'agricoltura per zone omogenee e per unità di superficie delle singole colture o per unità di capo grosso di bestiame allevato.

3. I valori medi unitari di cui al comma precedente, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, avranno in via di massima validità per un periodo non superiore ad un triennio.

4. I comitati agricoli comprensoriali possono effettuare verifiche e chiedere documenti al fine di di accertare la veridicità delle indicazioni contenute nella scheda conoscitiva aziendale di cui all'articolo 78 e nei suoi aggiornamenti presentati a termini dell'articolo 82 .] .

 

 

     Art. 82

Iscrizione e cancellazione dall'albo (art. 82, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 26, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

[1. Le domande per ottenere l'iscrizione nelle sezioni dell'albo di cui al precedente articolo 76 debbono essere presentate, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - dagli interessati che abbiano raggiunto la maggiore età - ai comitati agricoli comprensoriali, corredate di tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

2. In aggiunta ai documenti riferentisi ai requisiti di cui al primo comma - lettere a) e b) - del precedente articolo 77, gli interessati devono produrre la dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati attestante che il richiedente è accertato, dal servizio stesso, o come datore di lavoro o come prestatore di lavoro agricolo.

3. I CAC decidono in ordine alle domande di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accoglimento della domanda i CAC accertano se il richiedente opera in una impresa agricola familiare diretto-coltivatrice.

4. Ai fini di cui al precedente comma per impresa agricola familiare diretto-coltivatrice, si intende quella il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai componenti il nucleo familiare. Nel caso di cooperative o altre forme associative, il fabbisogno di lavoro deve essere fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai soci e dai componenti i loro nuclei familiari.

5. Gli imprenditori agricoli iscritti nelle sezioni dell'albo sono tenuti a comunicare ai CAC tutte le variazioni, relative ai requisiti prescritti, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

6. I CAC al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti a suo tempo attestati, possono procedere ad accertamenti d'ufficio.

7. I CAC dispongono d'ufficio - in base alle eventuali variazioni - la cancellazione dalle sezioni dell'albo degli imprenditori per i quali sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti.

8. Le decisioni adottate dai CAC sono comunicate entro 30 giorni agli interessati e all'ESAT per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell'albo.

9. La cancellazione d'ufficio dall'albo è disposta sentito l'interessato.

L'invito all'interessato è disposto con preavviso di 15 giorni e deve contenere la motivazione sulla base della quale il CAC ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Qualora l'interessato non si presenti nei termini predetti si provvederà d'ufficio.

10. In ogni caso i CAC, ogni cinque anni, dopo la loro nomina procedono alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo. A tal fine tutti coloro che risultano iscritti al predetto albo sono invitati dal direttore dell'ESAT a produrre, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'aggiornamento della scheda conoscitiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ESAT. I CAC provvedono alla cancellazione degli iscritti che hanno perduto i requisiti o che non hanno presentato il predetto aggiornamento nei termini previsti.

11. Le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal direttore dell'ESAT, previo controllo di legalità formale sulle deliberazioni dei CAC; in caso di esito negativo del controllo, le deliberazioni sono rimesse al CAC competente per l'adozione di nuove deliberazioni o, qualora possibile, per la loro regolarizzazione.

12. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 63 e 64, le nuove iscrizioni, le variazioni e cancellazioni dall'albo decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ESAT delle relative deliberazioni o regolarizzazioni adottate dai CAC.

13. Le variazioni di iscrizione all'albo conseguenti all'età, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, e le cancellazioni per morte sono disposte d'ufficio dal direttore dell'ESAT.

14. Chiunque può prendere visione dell'albo ed averne copia a sue spese.

15. Le modalità di tenuta dell'albo sono fissate dall'ESAT.] .

 

 

     Art. 83

Commissione provinciale per i ricorsi (art. 83, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

[1. Avverso le decisioni dei comitati agricoli comprensoriali gli interessati possono presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della Provincia Autonoma di Trento.

2. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ricorsi amministrativi, la Giunta provinciale con propria deliberazione individua i mezzi istruttori e le modalità di determinazione e di comunicazione delle decisioni.] .

 

 

     Art. 84

Effetti dell'iscrizione all'albo (art. 84, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 21, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

[1. Fatte salve le disposizioni previste nei precedenti articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per il miglioramento e il potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo agli iscritti all'albo di cui all'articolo 76.

2. All'accertamento dell'iscrizione al predetto albo provvedono i competenti servizi provinciali sulla base dei dati contenuti nell'archivio meccanografico dell'albo medesimo tenuto dall'ESAT.] .

 

 

     Art. 85

Compensi ai componenti le commissioni (art. 85, L.P. 26 novembre 1976, n. 39; art. 50, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

.

 

 

Tabella di conversione di bovini, equini, ovini, caprini in unità di bestiame adulto (UBA) prevista all'articolo 19, primo comma

[Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni 

1,0 UBA 

Bovini da 6 mesi a 2 anni ed equini di oltre 6 mesi 

0,60 UBA 

Pecore 

0,15 UBA 

Capre 

0,15 UBA] (53)