§ 3.5.66 - L.P. 19 maggio 2006, n. 2.
Modificazione della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:19/05/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)


§ 3.5.66 - L.P. 19 maggio 2006, n. 2.

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

(B.U. 30 maggio 2006, n. 22 - Supplemento n. 1).

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

     1. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, è inserito il seguente:

     "Art. 32 bis. Utilizzo di mezzi di salvataggio da parte dei conduttori di tavole a vela

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 in relazione alla disciplina della navigazione con tavole a vela, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del comma 3 del medesimo articolo, nelle acque del lago di Garda di competenza della Provincia autonoma di Trento i conduttori di tavole a vela devono usare il giubbotto di salvataggio o altro mezzo di salvataggio individuale."