Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 14/12/1961 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini del miglior perseguimento dei compiti della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a ricorrere a consulenze, studi e ricerche mediante incarichi ad enti, società, uffici [...] |
Art. 2. Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono riguardare studi e ricerche che interessano direttamente o indirettamente tutti i settori attribuiti alla competenza della Provincia, [...] |
Art. 3. Alla retribuzione di ogni incarico verrà provveduto mediante apposita convenzione, tenuto conto della importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta |
Art. 4. (Omissis) |
§ 2.1.11 - L.P. 14 dicembre 1961, n. 5. [1]
Incarichi per consulenze collettive specializzate.
(B.U. 19 dicembre 1961, n. 53).
Ai fini del miglior perseguimento dei compiti della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a ricorrere a consulenze, studi e ricerche mediante incarichi ad enti, società, uffici specializzati o gruppi di esperti.
Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono riguardare studi e ricerche che interessano direttamente o indirettamente tutti i settori attribuiti alla competenza della Provincia, compresi quelli già ad essa spettanti in base all'ordinamento precedente e conservati dall'articolo 13 dello Statuto speciale, nonchè quelli delegati o che verranno delegati dalla Regione e dallo Stato.
Alla retribuzione di ogni incarico verrà provveduto mediante apposita convenzione, tenuto conto della importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta.
(Omissis) [2].
[1] Legge abrogata dall'art. 11 della
[2] Norma finanziaria.