Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 19/07/1992 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Potere regolamentare del Comune nel settore della polizia municipale). |
Art. 3. (Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimento del servizio di polizia municipale). |
Art. 4. (Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale). |
Art. 5. (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento professionale). |
Art. 6. (Revisione regolamenti comunali). |
§ 2.3.22 - Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5.
Norme sull'ordinamento della polizia municipale.
(B.U. 28 luglio 1992, n. 31).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto speciale approvato con
Art. 2. (Potere regolamentare del Comune nel settore della polizia municipale).
1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e dalle leggi provinciali previste dal comma 2 dell'articolo 9 del
2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpo di polizia municipale, i Comuni provvedono ad integrare il regolamento organico del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al servizio di polizia municipale, nel rispetto della disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali ai sensi dell'articolo 9, punto 1), del
Art. 3. (Collaborazione fra i Comuni per lo svolgimento del servizio di polizia municipale).
1. I Comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni.
2. Il personale di polizia municipale può essere distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'autorità locale dell'amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.
Art. 4. (Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale).
1. I Comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale, nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 5. (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento professionale).
1. I Comuni, singoli o associati, o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello provinciale inerenti la formazione dei dipendenti dei Comuni, stipulati fra le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti locali.
Art. 6. (Revisione regolamenti comunali).
1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente legge e delle successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale.