Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/12/1979 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° febbraio 1980 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1979 le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al [...] |
Art. 2. Al personale provinciale cui compete l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'articolo 1 della Legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, è [...] |
Art. 3. Alla copertura del maggiore onere di Lire 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, [...] |
Art. 4. (Omissis) |
§ 2.1.51 - Legge Provinciale 29 dicembre 1979, n. 13. [*]
Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale provinciale.
(B.U. 29 dicembre 1979, n. 64).
A decorrere dal 1° febbraio 1980 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1979 le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale provinciale ai sensi dell'articolo 1 della
Al personale provinciale cui compete l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'articolo 1 della
La somma di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso di prestazione di servizio per periodi inferiori all'anno nonché in quello di corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura ridotta ai sensi delle norme provinciali in vigore.
La somma di cui al presente articolo non è pensionabile, non è utile ai fini dell'Indennità premio di servizio, non è computabile sulla tredicesima mensilità, nè agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario. Ai fini delle ritenute da operarsi sulla predetta somma si applicano le disposizioni eventualmente introdotte con Legge dello Stato in ordine ad analoghi emolumenti a favore del personale statale.
Alla copertura del maggiore onere di Lire 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«ordinamento degli uffici» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della
All'onere valutato nell'importo di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si farà fronte mediante l'utilizzo per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale» area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1979 - 1981 di cui all'articolo 12 della
Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Disposizioni finanziarie.