§ 2.1.51 - Legge Provinciale 29 dicembre 1979, n. 13. [*]
Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° febbraio 1980 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1979 le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al [...]
Art. 2.      Al personale provinciale cui compete l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'articolo 1 della Legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, è [...]
Art. 3.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, [...]
Art. 4.  (Omissis)


§ 2.1.51 - Legge Provinciale 29 dicembre 1979, n. 13. [*]

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale provinciale.

(B.U. 29 dicembre 1979, n. 64).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° febbraio 1980 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1979 le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale provinciale ai sensi dell'articolo 1 della Legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate trimestralmente con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto Centrale di Statistica, rispettivamente per i trimestri novembre - gennaio, febbraio - aprile, maggio - luglio, agosto - ottobre, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e del commercio.

 

     Art. 2.

     Al personale provinciale cui compete l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'articolo 1 della Legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta per l'anno 1979 una somma «una tantum» di Lire 250.000 lorde.

     La somma di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso di prestazione di servizio per periodi inferiori all'anno nonché in quello di corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura ridotta ai sensi delle norme provinciali in vigore.

     La somma di cui al presente articolo non è pensionabile, non è utile ai fini dell'Indennità premio di servizio, non è computabile sulla tredicesima mensilità, nè agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario. Ai fini delle ritenute da operarsi sulla predetta somma si applicano le disposizioni eventualmente introdotte con Legge dello Stato in ordine ad analoghi emolumenti a favore del personale statale.

 

     Art. 3.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'«ordinamento degli uffici» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 9.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si farà fronte mediante l'utilizzo per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale» area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1979 - 1981 di cui all'articolo 12 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 4. (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Disposizioni finanziarie.