§ 2.1.45 - Legge Provinciale 19 settembre 1978, n. 39. [*]
Disposizioni transitorie in materia di perequazione economica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/09/1978
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale può autorizzare gli enti di cui alla Legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ad assumere, con oneri a totale carico della Provincia, a favore del personale non medico da [...]
Art. 2.      Le determinazioni perequative, da assumere ai sensi dell'articolo precedente, non potranno superare il 55 per cento della predetta differenza. Il relativo importo, da calcolare su dodici [...]
Art. 3.      All'importo di cui al precedente articolo 2 è attribuita natura di assegno personale che sarà riassorbito nella misura del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni [...]
Art. 4.      Al fine di pervenire all'omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dipendente dal settore pubblico, con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite apposite norme per [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)


§ 2.1.45 - Legge Provinciale 19 settembre 1978, n. 39. [*]

Disposizioni transitorie in materia di perequazione economica.

(B.U. 20 settembre 1978, n. 46).

 

Art. 1.

     La Giunta provinciale può autorizzare gli enti di cui alla Legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ad assumere, con oneri a totale carico della Provincia, a favore del personale non medico da essi dipendente, di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinazioni di perequazione economica, di carattere transitorio, riferite esclusivamente alla differenza fra la misura dell'indennità di cui all'articolo 23 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e quella di cui gode attualmente il personale dipendente dagli enti medesimi.

 

     Art. 2.

     Le determinazioni perequative, da assumere ai sensi dell'articolo precedente, non potranno superare il 55 per cento della predetta differenza. Il relativo importo, da calcolare su dodici mensilità, potrà essere corrisposto anche sulla tredicesima mensilità, con decorrenza dal 1° luglio 1978.

 

     Art. 3.

     All'importo di cui al precedente articolo 2 è attribuita natura di assegno personale che sarà riassorbito nella misura del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni trimestrali dell'indennità integrativa speciale.

     L'assegno non è utile ai fini della pensione, dell'indennità di fine servizio e del compenso per lavoro straordinario [1].

 

     Art. 4.

     Al fine di pervenire all'omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dipendente dal settore pubblico, con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite apposite norme per il graduale riassorbimento della eccedenza dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 23 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, rispetto a quella fissata dalla legge statale, secondo modalità da convenire con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.P. 13 aprile 1981, n. 5.

[2] Disposizione finanziaria transitoria.

[3] Entrata in vigore.