§ 6.1.179 - L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l’esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/10/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Entrate
Art. 2.  Spese
Art. 3.  Conto di amministrazione
Art. 4.  Situazione patrimoniale
Art. 5.  Approvazione del rendiconto generale
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, recante “Ricerca ed innovazione”
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 8.  Hospital Parking Spa
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (legge finanziaria 2009)” 1. [...]
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”
Art. 12.  Concessione di garanzie “anticrisi” a fronte di emissioni di obbligazioni bancarie per l’erogazione di finanziamenti ad imprese della provincia di Bolzano


§ 6.1.179 - L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l’esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni

(B.U. 27 ottobre 2009, n. 44 - S.O. n. 3)

 

CAPO I

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

 

Art. 1. Entrate

1. Le entrate accertate nell’esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell’esercizio risultano stabilite in 4.917.792.695,01 euro.

 

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2007 in 2.824.335.635,66 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2008 - in 2.821.335.548,95 euro.

 

3. I residui attivi al 31 dicembre 2008 ammontano complessivamente a 3.009.229.512,83 euro, di cui 1.426.157.247,26 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell’esercizio 2008 e 1.583.072.265,57 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 2. Spese

1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell’esercizio risultano stabilite in 4.944.267.699,47 euro.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2007 in 2.492.056.734,26 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2008 - in 2.404.923.188,03 euro.

 

3. I residui passivi al 31 dicembre 2008 ammontano complessivamente a 2.539.997.083,96 euro, di cui 1.537.455.363,98 euro per somme rimaste da pagare in conto dell’esercizio 2008 e 1.002.541.719,98 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 3. Conto di amministrazione

1. L’avanzo dell’esercizio finanziario 2008 di 407.517.241,47 euro risulta stabilito come segue:

 

(in euro)

Saldo di cassa

 

 

all’1.1.2008

(+)

17.579.885,01

Riscossioni

 

4.729.898.731,13

 

 

4.747.478.616,14

Pagamenti

(-)

4.809.193.803,54

 

 

 

Saldo di cassa

 

 

al 31.12.2008

 

-61.715.187,40

Residui attivi

 

3.009.229.512,83

 

 

2.947.514.325,43

Residui passivi

(-)

2.539.997.083,96

 

 

 

Avanzo dell’esercizio finanziario 2008

 

407.517.241,47

 

     Art. 4. Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008 rimane stabilita come segue:

 

(in euro)

Attività finanziarie

 

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

2.841.915.520,67

Aumenti

 

1.426.157.247,26

Diminuzioni

 

1.258.843.255,10

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

3.009.229.512,83

 

 

Crediti e partecipazioni

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

1.112.873.210,12

Aumenti

 

338.175.414,59

Diminuzioni

 

277.422.318,56

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

1.173.676.306,15

 

 

 

Beni patrimoniali

 

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

7.363.236.149,44

Aumenti

 

720.092.952,19

Diminuzioni

 

425.288.737,66

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

7.658.040.363,97

 

 

 

Passività finanziarie

 

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

2.492.056.734,26

Aumenti

 

6.329.069.282,51

Diminuzioni

 

6.219.413.745,41

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

2.601.712.271,36

 

 

 

Passività patrimoniali

 

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

266.666.325,10

Aumenti

 

44.881.902,66

Diminuzioni

 

41.713.467,69

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

269.834.760,07

 

Patrimonio netto

 

 

Consistenza

 

 

all’1.1.2008

 

8.559.301.820,87

Consistenza

 

 

al 31.12.2008

 

8.969.349.151,52

Miglioramento patri¬moniale

 

nell’esercizio 2008

 

410.047.330,65

 

     Art. 5. Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2008, nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, recante “Ricerca ed innovazione”

1. L’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, è così sostituito: “In tali casi gli importi in questione affluiscono direttamente alla Fondazione.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“1. La gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio e la formazione del rendiconto generale sono riferite al piano di gestione. Tale documento, non soggetto all’approvazione del Consiglio provinciale, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli.”

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è immediatamente ed automaticamente trasmesso, per le verifiche di cui al comma 3, alla Ripartizione Finanze e bilancio. L’atto di liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d’ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65-bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le strutture liquidatrici.”

 

          Art. 8. Hospital Parking Spa

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare la società Hospital Parking Spa, costituita per la costruzione e gestione del nuovo garage interrato presso l’ospedale di Bolzano, e a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi della società verso terzi.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 una spesa di 4.900.000 euro che trova copertura negli stanziamenti già autorizzati alla UPB 10205.

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è abrogato l’inciso: “, escluso il limite di età”.

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (legge finanziaria 2009)” 1. Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 5, il comma 7 dell’articolo 27, il comma 1 dell’articolo 28, i commi 2 e 3 dell’articolo 31 e l’articolo 52 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, con effetto dalla data in entrata in vigore della medesima legge e con reviviscenza del precedente testo di legge.

 

2. L’articolo 16 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è così sostituito:

“Art. 16 (Realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui) - 1.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è rideterminata in 117.915.950 euro. Considerati gli impegni già assunti a carico degli esercizi precedenti, l’onere pluriennale viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari successivi per gli importi seguenti:

Esercizio finanziario Importo

2009 1.000.000 euro

2010 25.000.000 euro

2011 47.500.000 euro

2012 12.000.000 euro

2013 7.126.716 euro.“

 

3. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2009 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, tabella A, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1:

Tabella A

n. 115 + 750.000 euro

n. 116 - 1.250.000 euro

n. 124 - 2.754.131 euro

n. 134 + 15.000.000 euro

n. 137 - 11.745.869 euro.

 

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’anno finanziario 2009 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

Spese in diminuzione:

UBP 15200 - 1.250.000 euro

UBP 17205 - 2.754.131 euro

UBP 19230 - 11.745.869 euro

Spese in aumento:

UBP 15100 + 750.000 euro

UBP 19200 + 15.000.000 euro.

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”

1. Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n.

12, e successive modifiche, le parole: “Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole: “Entro il 31 dicembre 2010”.

 

     Art. 12. Concessione di garanzie “anticrisi” a fronte di emissioni di obbligazioni bancarie per l’erogazione di finanziamenti ad imprese della provincia di Bolzano

1. Al fine di agevolare la concessione di credito al sistema delle imprese del territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere garanzie su emissioni obbligazionarie delle banche di cui al comma 4, con lo scopo di favorire gli emittenti nel reperimento di risorse finanziarie a medio termine sul mercato dei capitali e/o presso investitori istituzionali e sopranazionali.

 

2. Le banche emittenti sono vincolate a destinare per intero i fondi raccolti al finanziamento di imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio provinciale nell’arco di dodici mesi dalla concessione della garanzia.

 

3. Le garanzie sono concesse a titolo oneroso fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro, su emissioni obbligazionarie di banche italiane nel periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 agosto 2010 e con scadenza non superiore a cinque anni. Nel caso le richieste di garanzia eccedessero l’importo massimo, la concessione avverrà attraverso un meccanismo di riparto che terrà conto della quota di mercato relativa ai crediti alle imprese in provincia di Bolzano. Per ogni emittente non può essere prestata garanzia per un importo superiore a 50 milioni di euro.

 

4. Le banche italiane emittenti che vorranno beneficiare della garanzia devono avere almeno uno sportello in provincia di Bolzano e saranno selezionate in base al merito di credito espresso da agenzie di rating operanti a livello internazionale. Le banche dovranno inoltrare richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano, specificando l’importo e gli altri dati dell’emissione obbligazionaria e sottoscrivendo un accordo sull’utilizzo della provvista assistita da garanzia della Provincia.

 

 

5. L’accordo sottoscritto tra Provincia e banche beneficiarie della garanzia è vincolante per il mantenimento della garanzia per tutta la durata dell’obbligazione emessa. Nell’accordo le banche beneficiarie si impegnano a comunicare periodicamente alla Provincia i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto dell’accordo stesso.

 

6. Nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri riguardanti il merito di credito degli emittenti di cui al comma 4, l’entità della commissione a carico delle banche emittenti, i parametri relativi al meccanismo di riparto di cui al comma 3 ed il contenuto standard dell’accordo di cui ai commi 4 e 5 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

 

7. Per le finalità di cui al comma 1, alle garanzie della Provincia si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi fi¬nanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 16 del 22 gennaio 2009.

 

 

8. Gli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti dalle garanzie prestate di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti già autorizzati a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27215).

L’eventuale recupero delle somme relative alle garanzie di cui al comma 1 sono da attribuire al bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 430). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

9. La vigilanza sulla gestione delle garanzie di cui al presente articolo di legge è esercitata dalla Ripartizione Finanze e bilancio.

 

 

Formula Finale:

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Bolzano, 16 ottobre 2009