§ 4.2.70 - L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.
Ricerca e innovazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:13/12/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Il Sistema provinciale della ricerca scientifica
Art. 4.  Il Sistema provinciale dell’innovazione.
Art. 5.  Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione.
Art. 6.  Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.
Art. 7.  Comitato tecnico.
Art. 8.  Fondazione per la ricerca scientifica e l’innovazione.
Art. 8 bis.  (Comitato per il parco scientifico e tecnologico)
Art. 9.  Azioni per la promozione della ricerca scientifica.
Art. 10.  Azioni per la promozione dell’innovazione.
Art. 11.  Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca.
Art. 12.  Forme di agevolazione.
Art. 13.  Soggetti beneficiari Begünstigte.
Art. 14.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 15.  Interventi a favore della cooperazione tra imprese.
Art. 16.  Programmi europei e internazionali.
Art.  17. TIS - Techno Innovation South Tyrol.
Art. 18.  (Criteri)
Art. 19.  Tutela dei dati.
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 21.  Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio.
Art. 22.  Notifica alla Commissione Europea.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 4.2.70 - L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.

Ricerca e innovazione.

(B.U. 27 dicembre 2006, n. 52 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI [1].

     2. La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al progresso scientifico e non hanno immediato scopo di lucro. Oggetto dell’agevolazione sono gli ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica internazionale.

     3. La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

a) l’incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell’economia;

b) la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile [2].

     4. La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la collaborazione tra centri di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bolzano.

     5. La Provincia persegue l’obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale integrato tra impresa, ricerca e formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l’innovazione.

     6. La Provincia valorizza la ricerca e l’innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli obiettivi strategici dell’Unione Europea. Tuttavia la Provincia si riserva di perseguire proprie strategie di ricerca.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La presente legge:

     a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell’innovazione;

     b) disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;

     c) disciplina l’ambito delle attività meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili;

     d) individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità della presente legge.

     2. La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e applicati dall’Unione Europea, in particolare secondo le indicazioni del manuale di Oslo.

 

CAPO II

RICERCA E INNOVAZIONE

 

     Art. 3. Il Sistema provinciale della ricerca scientifica

     1. La Provincia promuove attività nell’ambito della ricerca scientifica nonché la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

     a) in costante interazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;

     b) per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonché per contribuire alla soluzione di problematiche sociali, economiche, culturali e scientifiche;

     c) per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualità della vita, della salute e dello sviluppo economico;

     d) per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;

     e) per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca.

     2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica:

     a) le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

     b) gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca;

     c) i soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

     d) le imprese nonché altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica localizzate sul territorio provinciale.

 

     Art. 4. Il Sistema provinciale dell’innovazione.

     1. La Provincia promuove l’innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell’innovazione, della ricerca applicata e dello sviluppo.

     2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell’innovazione:

     a) le imprese, singole o associate;

     b) i soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

     c) i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione;

     d) la società Techno Innovation South Tyrol (TIS), i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa;

     e) gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.

 

     Art. 5. Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     1. La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     2. Il compito della Consulta consiste nell’elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l’incentivazione della scienza e dell’innovazione, che verranno utilizzate per la redazione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     3. La Consulta esprime un parere sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     4. La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell’ambito di cooperazioni internazionali nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l’attività di ricerca e di innovazione della Provincia.

     5. La Consulta è composta da:

     a) il Presidente/la Presidente della Provincia;

     b) gli assessori/le Assessore competenti per la ricerca scientifica e l’innovazione;

     c) una persona esperta su designazione della Libera Università di Bolzano;

     d) una persona esperta su designazione dell’Accademia Europea;

     e) una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;

     f) una persona esperta su designazione della società TIS;

     g) una persona esperta su designazione dell’Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;

     h) una persona esperta su designazione dell’Istituto per la promozione dei lavoratori;

     i) quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;

     j) due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

     k) due persone esperte su designazione del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige;

     l) quattro persone esperte su designazione della Giunta provinciale.

     6. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

     7. Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

     8. La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     9. La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un Assessore/ una Assessora da questo/questa delegato/delegata.

     10. La segreteria della Consulta viene affidata a una delle ripartizioni competenti per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     11. La Consulta può emanare un proprio regolamento di gestione.

     12. La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull’attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull’attuazione di programmi europei e su ogni altra attività che la Giunta provinciale riterrà utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

 

CAPO III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 6. Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     1. La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione, che definisce gli indirizzi e le priorità di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione.

     2. La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     3. I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 7. Comitato tecnico.

     1. L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono d’intesa il comitato tecnico, nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di categoria. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette membri e resta in carica per cinque anni. Il comitato tecnico ha i seguenti compiti:

a) valutazione di tutti i progetti presentati in base alla presente legge, compresi quelli finanziati dalla fondazione di cui all’articolo 8, ad eccezione dei progetti esaminati secondo le procedure automatiche e valutative per domande singole previste dal regolamento di esecuzione sulla promozione dell’innovazione;

b) supporto nella predisposizione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione;

c) supporto nell’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 6, comma 2;

d) supporto nel riferire annualmente alla Giunta provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di programma e dei progetti messi a bando [3].

     2. Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.

     3. I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 8. Fondazione per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l’innovazione.

     2. La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l’attuazione delle misure della presente legge.

     3. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

     4. Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

     5. L’amministrazione e la gestione della fondazione è affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui è dotata la fondazione, a un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi settori economici.

     6. Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

     8. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l’amministrazione e la gestione della fondazione.

     9. La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonché per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 è autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale può destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono direttamente alla Fondazione [4].

     10. La fondazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione con l’utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la partecipazione diretta al capitale di rischio di una società fondata da più aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Le partecipazioni dirette di capitale non possono superare il 30 per cento del capitale della società.

 

     Art. 8 bis. (Comitato per il parco scientifico e tecnologico) [5]

1. La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) elabora gli indirizzi e i criteri per l’insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese innovative;

b) definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;

c) vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo una relazione annuale;

d) propone gli indirizzi generali delle attività di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;

e) esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).

3. Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un’adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l’innovazione. Il Comitato può avvalersi dell’assistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione.

 

     Art. 9. Azioni per la promozione della ricerca scientifica.

     1. La Provincia, in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo e l’internazionalizzazione della ricerca mediante:

     a) finanziamento di prestazioni già fornite o da fornire nei settori della scienza e della ricerca;

     b) intese e accordi di programma con università e altri enti di ricerca pubblici e privati;

     c) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;

     d) incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;

     e) finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;

     f) promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato;

     g) promozione di progetti per la comunicazione scientifica;

     h) istituzione di premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca.

 

     Art. 10. Azioni per la promozione dell’innovazione.

     1. La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell’innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:

     a) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, formazione e consulenza in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri;

     b) stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell’innovazione a livello statale e internazionale;

     c) finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;

     d) sostegno di progetti di ricerca e sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento del distacco temporaneo di personale dalle università e dagli enti di ricerca, nonché concessione di premi per l’assunzione nelle imprese di personale altamente qualificato;

     e) concessione di contributi per la promozione di attività imprenditoriali nonché di “spin off” attuati da università, strutture di ricerca, imprese o da altri enti appositamente costituiti;

     f) svolgimento di iniziative mirate alla realizzazione di brevetti;

     g) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo;

     h) promozione della partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei;

     i) individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare riguardo alle imprese leader;

     j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese innovative di nuova costituzione;

     k) partecipazione al capitale e alle spese di gestione per parchi tecnologici, incubatori d’impresa, centri di competenza e altri enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell’innovazione;

     l) attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell’innovazione;

     m) iniziative rivolte all’introduzione di sistemi di management [6].

 

     Art. 11. Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca.

     1. La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l’economia in provincia di Bolzano.

     2. La Provincia può partecipare all’istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell’innovazione.

 

     Art. 12. Forme di agevolazione.

     1. Per l’attuazione degli interventi indicati all’articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

     a) contributi in conto capitale;

     b) contributi in conto interessi;

     c) finanziamenti a tasso agevolato;

     d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali, compreso l’abbattimento delle aliquote principali e addizionali;

     e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;

     f) partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;

     g) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;

     h) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 13. Soggetti beneficiari Begünstigte.

     1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina comunitaria, sono soggetti beneficiari:

     a) le imprese singole o associate;

     b) le università e i centri di ricerca pubblici e privati dotati di personalità giuridica;

     c) gli investitori istituzionali e le società finanziarie di sviluppo;

     d) le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi;

     e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa;

     f) le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;

     g) le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati;

     h) gli enti locali e altri enti pubblici;

     i) le società di servizi alle imprese esercenti attività di innovazione, formazione e ricerca;

     j) i soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione.

     2. I soggetti beneficiari devono svolgere attività economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

 

     Art. 14. Monitoraggio e valutazione.

     1. Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un’apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere sistematicamente i dati riguardanti l’entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l’efficienza e l’efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale.

     2. I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente.

     3. I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l’elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e guida nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

     4. La valutazione dell’attività di ricerca scientifica è data dalla possibilità di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall’effettiva applicazione di detti risultati nel ciclo economico.

     5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

 

CAPO IV

SOSTEGNO DI CLUSTER, CENTRI DI COMPETENZA E COOPERAZIONE FRA IMPRESE

 

     Art. 15. Interventi a favore della cooperazione tra imprese.

     1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

     2. A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonché le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici.

     3. Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalità di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonché centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate.

     4. La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all’articolo 4 ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all’istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all’articolo 4, anche mediante l’acquisto di quote di capitale.

 

     Art. 16. Programmi europei e internazionali.

     1. Il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione e i programmi annuali si orientano in base alle strategie dell’Unione europea e dei programmi di ricerca europei nonché agli orientamenti dei fondi strutturali europei.

     2. La Provincia sostiene la partecipazione di istituti di ricerca e di imprese locali a programmi di rilevanza europea.

     3. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea e a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste dagli stessi programmi.

     4. Viene ottimizzata l’offerta di servizi di consulenza sulle possibilità di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e innovazione.

 

     Art. 17. TIS - Techno Innovation South Tyrol.

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, nella versione modificata con l’articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, le parole: “nonché a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation Alto Adige"” sono sostituite dalle parole: “nonché a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation South Tyrol (TIS )"”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Criteri) [7]

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i contenuti tecnici, l’entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le sanzioni.

 

     Art. 19. Tutela dei dati.

     1. I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni, in particolar modo nelle attività di consulenza e di valutazione.

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. Il punto 40 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "40. Diritto allo studio, università e ricerca scientifica

     - università e ricerca scientifica

     - diritto allo studio nelle scuole per l’infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario

     - orientamento scolastico e professionale.”

 

     Art. 21. Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio.

     1. Le spese per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l’innovazione.

     2. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno finanziario 2006 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, tabella A, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:

     n. 66 - 1.000.000 euro

     n. 68 + 1.000.000 euro

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

     UPB in diminuzione:

     UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie

     - 1.000.000 euro

     UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria

     - 1.500.000 euro

     UPB in aumento:

     UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie

     + 1.000.000 euro

     UPB 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo

     + 1.500.000 euro.

 

     Art. 22. Notifica alla Commissione Europea.

     1. L’entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell’esito positivo dell’esame da parte della Commissione Europea [8].

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.