§ 5.4.46 - L.P. 23 novembre 1992, n. 42.
Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:23/11/1992
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:
Art. 2.      1. Il comma secondo dell'art. 8 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:
Art. 3.      1. Il comma terzo dell'art. 34 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è così sostituito:
Art. 4.      1. Il comma quarto dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, con l'art. 7 della legge [...]
Art. 5.      1. Il comma terzo dell'art. 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, modificato con l'art. 12 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, è così sostituito:
Art. 6.      1. L'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, modificato con l'art. 56 della provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e con l'art. 41 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è [...]
Art. 7.      1. L'art. 16 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, modificato con l'art. 42 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:


§ 5.4.46 - L.P. 23 novembre 1992, n. 42.

Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 1 dicembre 1992, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

     “1. Il personale insegnante incaricato durante i primi di anni di servizio frequenta un corso abilitante ad indirizzo didattico-pedagogico. Le modalità di ammissione, di svolgimento ed i criteri d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2.Il superamento del corso abilitante costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie dei posti da conferire per incarico e requisito necessario per l'ammissione a posti di ruolo.

     3.Gli insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma primo del presente articolo, conseguono il titolo di specializzazione in materia di riabilitazione di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, in appositi corsi organizzati dal competente ispettorato secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 2.

     1. Il comma secondo dell'art. 8 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

     “2. I corsi sono banditi separatamente per le scuole in lingua italiana, tedesca e ladina. Nel bando di concorso sono disciplinati il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame e determinati i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso ai posti presso la formazione professionale."

 

          Art. 3.

     1. Il comma terzo dell'art. 34 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è così sostituito:

     “3.Agli insegnanti distaccati per l'espletamento dei compiti di cui al comma primo dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17 il periodo in posizione di distacco è equiparato a tutti gli effetti a quello della parte teorica del corso abilitante di cui all'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12."

 

          Art. 4.

     1. Il comma quarto dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, con l'art. 7 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, con l'art. 5 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, e con l'art. 8 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è così sostituito:

     “4. Funge da segretario della commissione un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta."

 

          Art. 5.

     1. Il comma terzo dell'art. 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, modificato con l'art. 12 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, è così sostituito:

     ”3. le operazioni di assegnazione dei posti sono disposte con provvedimento di esecuzione del comitato di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e l'art. 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3."

 

          Art. 6.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, modificato con l'art. 56 della provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e con l'art. 41 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è abrogato.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 16 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, modificato con l'art. 42 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale, per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari, può incaricare, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di formazione professionale del gruppo linguistico interessato, e con chiamata diretta, personale ritenuto idoneo, con orario pieno o parziale, e fino alla durata massima di sei mesi all'anno, prorogabile, in caso di necessità, per altri quattro mesi con decreto dell'assessore competente."