Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 23/11/1992 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito: |
Art. 2. 1. Il comma secondo dell'art. 8 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito: |
Art. 3. 1. Il comma terzo dell'art. 34 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è così sostituito: |
Art. 4. 1. Il comma quarto dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, con l'art. 7 della legge [...] |
Art. 5. 1. Il comma terzo dell'art. 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, modificato con l'art. 12 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, è così sostituito: |
Art. 6. 1. L'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, modificato con l'art. 56 della provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e con l'art. 41 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è [...] |
Art. 7. 1. L'art. 16 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, modificato con l'art. 42 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito: |
§ 5.4.46 - L.P. 23 novembre 1992, n. 42.
Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.
(B.U. 1 dicembre 1992, n. 49).
1. L'art. 6 della
“1. Il personale insegnante incaricato durante i primi di anni di servizio frequenta un corso abilitante ad indirizzo didattico-pedagogico. Le modalità di ammissione, di svolgimento ed i criteri d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
2.Il superamento del corso abilitante costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie dei posti da conferire per incarico e requisito necessario per l'ammissione a posti di ruolo.
3.Gli insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma primo del presente articolo, conseguono il titolo di specializzazione in materia di riabilitazione di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 5 della
1. Il comma secondo dell'art. 8 della
“2. I corsi sono banditi separatamente per le scuole in lingua italiana, tedesca e ladina. Nel bando di concorso sono disciplinati il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame e determinati i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso ai posti presso la formazione professionale."
1. Il comma terzo dell'art. 34 della
“3.Agli insegnanti distaccati per l'espletamento dei compiti di cui al comma primo dell'art. 19 della
1. Il comma quarto dell'art. 8 della
“4. Funge da segretario della commissione un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta."
1. Il comma terzo dell'art. 46 della
”3. le operazioni di assegnazione dei posti sono disposte con provvedimento di esecuzione del comitato di cui all'art. 3 della
1. L'art. 8 della
1. L'art. 16 della
“1. La Giunta provinciale, per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari, può incaricare, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di formazione professionale del gruppo linguistico interessato, e con chiamata diretta, personale ritenuto idoneo, con orario pieno o parziale, e fino alla durata massima di sei mesi all'anno, prorogabile, in caso di necessità, per altri quattro mesi con decreto dell'assessore competente."