§ 5.4.15 - L.P. 16 agosto 1972, n. 17.
Modifiche all'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:16/08/1972
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Categorie.
Art. 2.  Qualifiche.
Art. 3.  Requisiti generali.
Art. 4.  Accertamento conoscenza lingue.
Art. 5.  Titoli e programmi.
Art. 6.  Concorsi.
Art. 7.  Commissione esaminatrice dei concorsi.
Art. 8.  Incarichi.
Art. 9.  Comitato Assessori.
Art. 10.  Commissione esaminatrice per incarichi.
Art. 11.      I commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 12.  Classifica.
Art. 13.  Obblighi d'insegnamento.
Art. 14.  Decorrenza del periodo di prova.
Art. 15.  Corsi di perfezionamento ed aggiornamento.
Art. 16.  Personale di segreteria.
Art. 17.  Personale ausiliario.
Art. 18.      Il personale non insegnante addetto alla formazione professionale ai sensi della presente legge è inquadrato nel ruolo speciale del personale addetto agli istituti statali di istituzione [...]
Art. 19.      Il personale assegnato agli uffici di ciascun ispettorato attende; secondo le istruzioni dell'ispettore alla formazione professionale, al disbrigo dei seguenti compiti:
Art. 20.      I segretari e gli applicati di segreteria attendono, secondo le istruzioni dei direttori, alla compilazione del bilancio preventivo della scuola, del centro, del convitto o dell'istituto [...]
Art. 21.      Al fine di garantire un tempestivo ed agile funzionamento di ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico, la Giunta provinciale può deliberare a favore dei direttori o dei segretari [...]
Art. 22.  Note di qualifica.
Art. 23.  Commissione di disciplina.
Art. 24.  Trattamento economico del personale incaricato.
Art. 25.  Scatti.
Art. 26.  Lavoro straordinario.
Art. 27.  Indennità di buona uscita.
Art. 28.  Composizione.
Art. 29.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 30.  Svolgimento della carriera del personale insegnante.
Art. 31.      La consistenza dell'organico del personale addetto alla formazione professionale può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della [...]
Art. 32.  Inquadramento nelle nuove qualifiche.
Art. 33.      Alla prima copertura dei posti di direttore di I classe, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante promozione del personale di ruolo di qualifica [...]
Art. 34.      Gli insegnanti tecnico -pratici di ruolo sono inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella nuova carriera degli insegnanti diplomati e tecnici di cui alla lett. B) dell'art. 30 della [...]
Art. 35.      Gli assistenti di ruolo che hanno svolto di fatto funzioni proprie degli insegnanti tecnico -pratici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio [...]
Art. 36.      Per i posti di direttore di I classe vacanti dopo l'applicazione dell'art. 33 della presente legge, può essere bandito un concorso interno per titoli ed esami di idoneità a cui è ammesso il [...]
Art. 37.      Gli insegnanti inquadrati in base alle norme transitorie di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, che per mancanza del titolo [...]
Art. 38.      La prima copertura dei posti di ruolo resisi disponibili con la entrata in vigore della presente legge avrà luogo, entro l'anno scolastico 1972/73, mediante concorso interno per titoli ed esami [...]
Art. 39.  Riconoscimento di servizio.
Art. 40.      Gli insegnanti tecnico -pratici in servizio quali incaricati presso le scuole medie superiori statali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e [...]
Art. 41.      Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che, dopo l'applicazione delle norme transitorie della legge stessa, si troverà nella carriera degli insegnanti [...]
Art. 42.      Il personale non insegnante incaricato sarà inquadrato in ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con il riconoscimento del servizio preruolo [...]
Art. 43.      Per il personale insegnante in servizio presso l'ispettorato per la formazione professionale da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, si prescinde da quanto previsto al [...]
Art. 44.      Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 giugno 1970 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno 14 anni presso la Provincia, di cui almeno 10 ad orario completo, viene [...]
Art. 45.      Il termine di sei mesi di cui agli artt. 68 e 69 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46.      Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i tre rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, di cui all'art. 28 della presente legge, il [...]
Art. 47.      Al personale direttivo ed insegnante laureato in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia [...]
Art. 48.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive [...]
Art. 49.  Tabelle.
Art. 50.      Sono approvate le tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
Art. 51.      Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.
Art. 52.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 150 milioni all'anno. All'onere complessivo di lire 375 milioni per il secondo semestre 1970, per [...]


§ 5.4.15 - L.P. 16 agosto 1972, n. 17.

Modifiche all'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale.

(B.U. 29 agosto 1972, n. 40).

 

     Art. 1. Categorie.

     L'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale addetto alla formazione professionale, come definito dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è regolato dalla presente legge. Il personale comprende le seguenti categorie:

     a) personale direttivo;

     b) personale insegnante".

 

          Art. 2. Qualifiche.

     L'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "La categoria del personale direttivo comprende le seguenti qualifiche:

     a) ispettori provinciali per la formazione professionale, uno per gruppo linguistico;

     b) direttori di I classe;

     c) direttori.

     La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

     a) insegnanti laureati;

     b) insegnanti diplomati e tecnici;

     c) assistenti.

     Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nelle tabelle A) e B) annesse alla presente legge".

 

          Art. 3. Requisiti generali.

     Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico. Per il personale insegnante non di ruolo in servizio presso la formazione professionale provinciale il limite massimo di età è elevato di tanti anni quanti sono quelli prestati ad orario pieno e proporzionalmente per quelli ad orario incompleto, ma comunque non inferiore alla metà e fino ad un massimo di anni dieci, compresi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti per motivi demografici".

 

          Art. 4. Accertamento conoscenza lingue.

     I docenti che nelle scuole e nei corsi professionali provinciali insegnano la seconda lingua, oltre ad avere il requisito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, riguardante modificazioni ed integrazioni dello Statuto Speciale di autonomia per la Regione Trentino -Alto Adige, all'atto del loro primo incarico devono sostenere con profitto un esame scritto ed orale delle lingue italiana e tedesca.

     La commissione esaminatrice per l'esame di cui sopra è quella prevista dall'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

          Art. 5. Titoli e programmi.

     Il penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "I titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto saranno fissati dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione. I bandi di concorso conterranno i programmi di esame previsti per le singole prove".

 

          Art. 6. Concorsi.

     L'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige.

     I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con l'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per il personale direttivo ed insegnante e di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, per il personale non insegnante.

     L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria".

 

          Art. 7. Commissione esaminatrice dei concorsi.

     I punti a) e b) del primo comma ed il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

     a) da un presidente, con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

     b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, di cui uno designato dal personale, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali.

     La commissione esaminatrice può avvalersi di elementi particolarmente esperti per lo svolgimento delle prove tecnico -pratiche.

     Ciascun membro della commissione è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente.

     Funge da segretario della commissione un funzionario di ruolo della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato per la formazione professionale.

 

          Art. 8. Incarichi.

     L'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione provinciale può avvalersi, nel settore della formazione professionale, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione e l'insegnamento, compresi le consulenze tecniche ed il personale dei convitti.

     Gli incarichi sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

     Qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale direttivo gli incarichi sono conferiti per l'intero anno scolastico; al fine del computo dei sette mesi, ciascuna sessione di esame, estiva ed autunnale, è valutata per sette giorni.

     Gli incarichi conferiti per l'intero anno scolastico di cui al precedente comma vengono trasformati in incarichi a tempo indeterminato per coloro che abbiano prestato servizio nel settore della formazione professionale dell'Amministrazione provinciale, per almeno due anni, riportando una qualifica non inferiore a distinto, salva la fissazione del numero delle ore di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

     Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità , licenziamento per scarso rendimento o destituzione dall'insegnamento. L'incarico è inoltre revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsto o il posto venga assegnato per concorso o si proceda alla fusione di più incarichi incompleti per l'istituzione di incarichi a tempo pieno o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio".

 

          Art. 9. Comitato Assessori.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Fanno parte del comitato, in qualità di segretari senza voto, gli ispettori per la formazione professionale e, in qualità di consulenti senza voto, due dipendenti designati dal personale, uno per gruppo linguistico".

 

          Art. 10. Commissione esaminatrice per incarichi.

     Per l'accertamento delle capacità professionali di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sarà nominata per un triennio dalla Giunta provinciale apposita commissione così composta:

     a) da un presidente, con qualifica superiore al posto da conferire per incarico, scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

     b) da due membri, di cui uno designato dal personale, con qualifica superiore o almeno pari a quella da conferire per incarico, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali.

     Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto addetto alla formazione professionale.

 

          Art. 11.

     I commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     "Tutti gli incarichi previsti nel primo comma dell'art. 8 della presente legge sono conferiti dall'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

     In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può conferire l'incarico a persona in possesso dei requisiti richiesti".

 

          Art. 12. Classifica.

     All'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora ad una scuola professionale o ad un centro di addestramento professionale sia annesso un convitto gestito dalla Provincia con almeno 50 alunni, ad esso è preposto di regola un direttore di I classe, che può essere dispensato dall'obbligo d'insegnamento".

     L'ultimo comma è abrogato.

 

          Art. 13. Obblighi d'insegnamento.

     L'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Il personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale. L'obbligo di insegnamento va da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali per le materie teoriche e da 24 a 30 ore settimanali per l'insegnamento pratico. Quando si tratta d'insegnamento misto -teorico e pratico -viene applicato il rapporto 3:4. Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di 40 ore settimanali, con un orario d'obbligo da 24 a 30 ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

     Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo le decisioni del collegio degli insegnanti.

     Gli insegnanti possono, su decisione dell'Assessore competente, essere anche addetti alla consulenza tecnica. In tale caso può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo".

 

          Art. 14. Decorrenza del periodo di prova.

     L'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, è sostituito dal seguente:

     "La nomina del personale direttivo ed insegnante vincitore del concorso decorre dal 1° ottobre ed acquista carattere di stabilità dopo un anno di prova.

     Compiuto il periodo di prova consegue la nomina definitiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione o della Giunta provinciale, secondo le rispettive competenze.

     La durata della prova può essere prorogata per giusti motivi.

     Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di un anno al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente della Giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per esito negativo della prova.

     La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova, è disposta, previo giudizio del consiglio di amministrazione, anche prima che sia compiuto l'anno di prova, quando l'opera del personale direttivo ed insegnante risulti gravemente manchevole".

 

          Art. 15. Corsi di perfezionamento ed aggiornamento.

     L'art. 19 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, è sostituito dal seguente:

     "I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale sono deliberati dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente o dell'Assessore competente.

     Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, rimborso spese ai partecipanti, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta nella delibera di cui al primo comma.

     I compensi ai partecipanti non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica".

 

          Art. 16. Personale di segreteria.

     L'art. 20 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale con più di 450 alunni è assegnato di regola un segretario ed un applicato.

     Alle scuole professionali che non raggiungono tale limite viene assegnato un applicato di segreteria.

     Alle scuole professionali ed ai corsi di addestramento professionale cui sono ammessi convitti può essere assegnato un segretario.

     Il personale di segreteria di cui sopra può essere sostituito per il periodo di assenza o di impedimento da personale incaricato.

     Per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari comportanti un orario incompleto e fino alla durata massima di sei mesi all'anno la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può incaricare con chiamata diretta personale ritenuto idoneo".

 

          Art. 17. Personale ausiliario.

     L'art. 22 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale sarà di regola assegnato un bidello per ogni 400 alunni iscritti. Nelle scuole e nei corsi di addestramento professionale con un minore numero di alunni si provvede mediante incarico. In ogni caso sarà assegnato un bidello custode quando si tratta di edificio scolastico o convitto destinato alla formazione professionale".

 

          Art. 18.

     Il personale non insegnante addetto alla formazione professionale ai sensi della presente legge è inquadrato nel ruolo speciale del personale addetto agli istituti statali di istituzione previsto all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

     Il suddetto ruolo assume la denominazione di "ruolo speciale del personale non insegnate addetto all'istruzione statale ed alla formazione professionale provinciale".

     A tale uopo il numero dei posti di ruolo previsti nel suddetto ruolo è aumentato come segue:

     a) di numero 13 posti nella carriera di concetto;

     b) di numero 21 posti nella carriera esecutiva;

     c) di numero 21 posti nella carriera ausiliaria.

     I suddetti posti sono distribuiti nelle singole qualifiche secondo la dotazione organica stabilita dagli artt. 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

          Art. 19.

     Il personale assegnato agli uffici di ciascun ispettorato attende; secondo le istruzioni dell'ispettore alla formazione professionale, al disbrigo dei seguenti compiti:

     1) affari generali e segreteria;

     2) affari del personale;

     3) economato, istituzione e controllo periodico degli inventari;

     4) formazione professionale nei vari settori come previsto dalle leggi e dai regolamenti;

     5) orientamento professionale dei lavoratori.

     Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, può essere distaccato dall'Assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante, purché in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

     Per i compiti di cui ai punti 4 e 5 del primo comma possono essere distaccati fino ad un massimo di due insegnanti per ciascun ispettorato, anche prescindendo dai requisiti di cui al comma precedente.

 

          Art. 20.

     I segretari e gli applicati di segreteria attendono, secondo le istruzioni dei direttori, alla compilazione del bilancio preventivo della scuola, del centro, del convitto o dell'istituto speciale al quale sono assegnati e dei rendiconti delle anticipazioni loro concesse dalla Giunta provinciale, alla trasmissione all'ispettorato competente per gruppo linguistico della documentazione necessaria per la liquidazione degli assegni al personale, alla tenuta dell'inventario ed alle altre attribuzioni conferite loro dalla legge e dai regolamenti.

     Il personale ausiliario attende alla custodia dei locali, alle piccole riparazioni ed agli altri incarichi inerenti al servizio secondo le istruzioni del direttore.

 

          Art. 21.

     Al fine di garantire un tempestivo ed agile funzionamento di ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico, la Giunta provinciale può deliberare a favore dei direttori o dei segretari addetti a specifiche mansioni di economato un'anticipazione di cassa.

     Tale anticipazione serve a provvedere direttamente:

     a) all'acquisto del materiale di consumo occorrente per le esercitazioni e le sperimentazioni nei vari laboratori e reparti;

     b) all'acquisto delle derrate alimentari per le mense;

     c) alle spese di cancelleria e postali necessarie per il disbrigo del lavoro d'ufficio;

     d) all'acquisto di libri e testi;

     e) all'acquisto di materiale didattico e scientifico di modesta entità ;

     f) alle piccole spese per i convitti;

     g) ai piccoli lavori di manutenzione.

     La misura dell'anticipazione viene fissata dalla Giunta provinciale all'atto della deliberazione in proporzione al numero degli allievi ed al tipo di stabilimento. Con la deliberazione la Giunta provinciale fissa anche l'importo massimo usufruibile di volta in volta dall'ispettore o dal direttore dello stabilimento.

     L'anticipazione concessa viene integrata su presentazione di regolare rendiconto e si intende rinnovata per l'anno scolastico successivo qualora non intervenga una revoca od una modifica da parte della Giunta provinciale.

     I rendiconti vengono trasmessi all'ufficio ragioneria dell'Amministrazione provinciale a cura dell'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico.

 

          Art. 22. Note di qualifica.

     Il primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di luglio di ciascun anno".

 

          Art. 23. Commissione di disciplina.

     Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Le commissioni di disciplina per il personale direttivo ed insegnate, una per gruppo linguistico, sono nominate per un triennio dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di I classe, nominato dall'Amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante di ruolo, nominato dall'Amministrazione, e da un insegnante di ruolo designato dal personale".

 

          Art. 24. Trattamento economico del personale incaricato.

     Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Al personale direttivo ed insegnante incaricato con orario pieno spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo.

     Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio basate sul minimo di ore richieste per la relativa categoria".

 

          Art. 25. Scatti.

     Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale del 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Il personale direttivo ed insegnante di ruolo, nonché quello incaricato con orario pieno, col maturare della propria anzianità di servizio, consegue il diritto agli scatti biennali sulla retribuzione".

 

          Art. 26. Lavoro straordinario.

     L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Al personale insegnante, che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche. Le ore di insegnamento serali, qualora superino il limite minimo sono retribuite come ore normali.

     Le ore straordinarie d'insegnamento non possono comunque superare il limite massimo di 7 ore settimanali".

 

          Art. 27. Indennità di buona uscita.

     L'art. 37 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, è sostituito dal seguente:

     "Al personale di ruolo ed al personale incaricato, che cessa dal servizio, è concessa dall'Amministrazione provinciale un'indennità di buona uscita da calcolarsi sull'ultimo stipendio mensile pensionabile e per ciascun anno di effettivo servizio o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso la Provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'INADEL per il medesimo periodo di tempo.

     Detta indennità corrisponderà all'intera retribuzione mensile pensionabile per gli anni prestati ad orario completo e verrà determinata in proporzione per gli anni prestati con orario inferiore a quello d'obbligo, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.

     In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in loro mancanza ai genitori sopravviventi".

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 28. Composizione.

     Il consiglio di amministrazione per il personale direttivo ed insegnante, uno per gruppo linguistico, è nominato dalla Giunta provinciale per la legislatura ed è composto:

     - dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

     - dall'ispettore provinciale per la formazione professionale, competente per gruppo linguistico;

     - da un direttore di ruolo scelto dall'Amministrazione;

     - da un insegnante di ruolo scelto dall'Amministrazione;

     - da tre dipendenti designati dal personale direttivo ed insegnante.

     Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato per la formazione professionale.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

     Per il personale con qualifica superiore a direttore di I classe le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 29. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della Giunta provinciale in materia di personale addetto alla formazione professionale.

     Esso esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio parere sul coordinamento dell'attività delle varie scuole e dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione scolastica ed amministrativa, nonché su tutte le altre questioni sulle quali la Giunta provinciale o il Presidente della stessa ritenga di sentirlo.

     Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio in ordine a tutti i disegni di legge e regolamenti concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

     Il parere del consiglio di amministrazione è , inoltre, obbligatorio in materia di comandi, di corsi di aggiornamento professionale del personale, di collocamento in disponibilità , di dichiarazione di decadenza per incompatibilità , di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, di congedo straordinario non spettante di diritto e in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore.

     Spetta inoltre al consiglio di amministrazione:

     - provvedere alla formazione delle graduatorie ed agli altri compiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8;

     - formulare le proposte relative ai titoli di cui all'art. 5 della presente legge;

     - emettere il giudizio sul periodo di prova;

     - provvedere agli scrutini per le promozioni e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo del personale di qualifica non superiore a direttore di I classe;

     - provvedere agli altri compiti previsti dalla presente legge.

     Il consiglio di amministrazione ha facoltà di far proposte alla Giunta provinciale in materia di personale.

 

          Art. 30. Svolgimento della carriera del personale insegnante.

     A) Insegnanti laureati

     La carriera degli insegnanti laureati si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni e sei mesi di permanenza nel parametro iniziale 257 si consegue il trattamento economico connesso al parametro 307 e dopo sette anni di permanenza nel parametro 307 si consegue il trattamento economico connesso al parametro 387.

     a) Ai posti vacanti di direttore si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati e diplomati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sette anni e sei mesi, qualora laureati, o di dieci anni, qualora si tratti di insegnanti diplomati;

     b) ai posti vacanti di direttore di I classe si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati e direttori laureati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sette anni e sei mesi.

     Qualora un concorso di direttore o di direttore di I classe andasse deserto per mancanza di candidati o di idonei, la Giunta provinciale è autorizzata ad indire altro concorso cui può partecipare personale insegnante o direttivo delle scuole statali, in possesso dei requisiti richiesti, e con un'anzianità di servizio pari almeno a quella prevista nelle precedenti lett. a) e b);

     c) ai posti vacanti di ispettore provinciale per la formazione professionale si accede per nomina in base al concorso per titoli, a cui sono ammessi i direttori di I classe aventi un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni.

     B) Insegnanti diplomati e tecnici

     La carriera degli insegnanti di cui al punto B) si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni di permanenza nel parametro iniziale 188 si consegue il parametro 227, dopo quattro anni di permanenza nel parametro 227 si consegue il parametro 260 e dopo sette anni di permanenza nel parametro 260 si consegue il parametro 302.

     C) Carriera degli assistenti

     La carriera degli assistenti si svolge come segue: dopo quattro anni di permanenza nel parametro iniziale 168 si consegue il parametro 188 e dopo quattro anni di permanenza nel parametro 188 si consegue il parametro 218.

 

          Art. 31.

     La consistenza dell'organico del personale addetto alla formazione professionale può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, in base a nuove esigenze didattiche ed organizzative.

 

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 32. Inquadramento nelle nuove qualifiche.

     Il personale direttivo ed insegnante di ruolo è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore in cui ha conseguito la nomina in ruolo nelle corrispondenti qualifiche, conservando nel corrispondente parametro l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nel grado provinciale di provenienza.

     Il personale non insegnante della carriera di concetto ed esecutiva in servizio di ruolo alla data del 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970 anche in soprannumero nella corrispondente qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente art. 18, in base all'anzianità di servizio in atto e utile agli effetti della progressione economica in carriera e dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.

     Il restante personale non insegnante è inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo di cui all'art. 18 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 o 59 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

          Art. 33.

     Alla prima copertura dei posti di direttore di I classe, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante promozione del personale di ruolo di qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire che abbia svolto le relative funzioni da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti richiesti.

     I posti di direttore, vacanti dopo l'applicazione del Precedente comma, saranno coperti mediante immissione nella qualifica di insegnanti di ruolo che abbiano svolto l'incarico di direzione per almeno 8 anni ed abbiano ottenuto nell'ultimo quinquennio la nota di qualifica "ottimo".

     Il personale di cui ai precedenti comma è inquadrato nella qualifica con effetto dal 1° luglio 1970 o alla data posteriore da cui risulti in possesso dei requisiti.

 

          Art. 34.

     Gli insegnanti tecnico -pratici di ruolo sono inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella nuova carriera degli insegnanti diplomati e tecnici di cui alla lett. B) dell'art. 30 della presente legge, conservando l'anzianità in atto agli effetti della progressione nella nuova carriera.

 

          Art. 35.

     Gli assistenti di ruolo che hanno svolto di fatto funzioni proprie degli insegnanti tecnico -pratici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore da cui hanno svolto le relative funzioni, nella nuova carriera degli insegnanti diplomati e tecnici di cui alla lett. B) dell'art. 30 della presente legge.

     Al personale di cui al precedente comma, il servizio precedentemente prestato con funzioni proprie degli insegnanti tecnico -pratici presso la formazione professionale provinciale è riconosciuto agli effetti della progressione nella nuova carriera.

 

          Art. 36.

     Per i posti di direttore di I classe vacanti dopo l'applicazione dell'art. 33 della presente legge, può essere bandito un concorso interno per titoli ed esami di idoneità a cui è ammesso il personale in possesso dei requisiti richiesti, che sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che, al 30 settembre 1971, abbia compiuto almeno due anni di servizio effettivo ad orario pieno quale direttore di I classe incaricato presso la formazione professionale provinciale.

     I posti di direttore di I classe vacanti dopo l'applicazione del comma precedente possono essere coperti mediante concorso interno per titoli ed esami di idoneità al quale è ammesso il personale che alla data di indizione del concorso abbia svolto per almeno tre anni, senza interruzione, l'incarico di direttore di I classe e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

 

          Art. 37.

     Gli insegnanti inquadrati in base alle norme transitorie di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, che per mancanza del titolo di studio o della qualificazione professionale hanno potuto essere promossi solo al grado VI/B della gerarchia provinciale, seguiranno lo sviluppo della nuova carriera previsto per gli insegnanti diplomati e tecnici.

     Gli insegnanti di cui sopra, che al 30 giugno 1970 abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio presso la formazione professionale provinciale, sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, al parametro 260.

 

          Art. 38.

     La prima copertura dei posti di ruolo resisi disponibili con la entrata in vigore della presente legge avrà luogo, entro l'anno scolastico 1972/73, mediante concorso interno per titoli ed esami di idoneità , al quale è ammesso il personale in servizio in possesso dei requisiti richiesti e che alla data del 30 settembre 1972 abbia prestato servizio a pieno orario per almeno due anni, con esenzione dal limite di età , purché alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato il cinquantunesimo anno di età.

     Per i posti che si renderanno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi, di cui al primo comma, verrà bandito per il personale in servizio alla data del bando un secondo concorso interno per titoli ed esami di idoneità , riservato a tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre mesi presso la formazione professionale della Provincia, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti con esenzione dal limite di età , purché alla data di conferimento dell'incarico ininterrotto non abbiano superato il cinquantunesimo anno di età .

     Gli esami di idoneità previsti dal presente articolo saranno svolti secondo criteri da fissarsi dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 39. Riconoscimento di servizio.

     Al personale inquadrato ai sensi degli artt. 36 e 38 della presente legge il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale con mansioni analoghe sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo ed in proporzione per gli anni ad orario di servizio ridotto, ma comunque non inferiore alla metà .

     Il servizio prestato dagli insegnanti tecnico -pratici incaricati anteriormente all'inquadramento nella qualifica degli insegnanti diplomati e tecnici va considerato come prestato con mansioni analoghe alla nuova qualifica ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma.

     E' inoltre riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera e fino ad un massimo di anni otto il servizio prestato ad orario pieno presso scuole statali e presso l'ENALC o l'ENAIP, computando per intero quello prestato con mansioni analoghe o corrispondenti e per metà quello prestato con mansioni proprie della carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento.

 

          Art. 40.

     Gli insegnanti tecnico -pratici in servizio quali incaricati presso le scuole medie superiori statali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato servizio a orario pieno da almeno due anni possono essere inquadrati in soprannumero nella carriera di concetto del personale insegnante di lingua italiana di cui all'allegato organico, ai sensi di quanto previsto dal primo comma del precedente art. 38 e con riconoscimento del servizio precedentemente prestato ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della presente legge.

     Gli insegnanti tecnico -pratici di cui al precedente comma, che abbiano almeno tre mesi di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono partecipare in soprannumero ai concorsi interni di cui al secondo comma del precedente art. 38.

 

          Art. 41.

     Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che, dopo l'applicazione delle norme transitorie della legge stessa, si troverà nella carriera degli insegnanti diplomati e tecnici (di cui alla lett. B) dell'art. 30) il periodo di anzianità richiesto per la promozione dal parametro 260 al parametro 302 è ridotto a tre anni.

 

          Art. 42.

     Il personale non insegnante incaricato sarà inquadrato in ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con il riconoscimento del servizio preruolo previsto per il personale temporaneo dall'art. 1 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, e 27 agosto 1962, n. 8, nonché dall'art. 68, lett. a), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, prescindendo dal limite di età , purché alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato il cinquantunesimo anno di età .

 

          Art. 43.

     Per il personale insegnante in servizio presso l'ispettorato per la formazione professionale da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, si prescinde da quanto previsto al secondo comma dell'art. 19 della presente legge.

 

          Art. 44.

     Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 giugno 1970 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno 14 anni presso la Provincia, di cui almeno 10 ad orario completo, viene inquadrato in ruolo, prescindendo dai limiti di età , anche in soprannumero con effetto dal 1° luglio 1970 e con il riconoscimento agli effetti economici del servizio prestato.

 

          Art. 45.

     Il termine di sei mesi di cui agli artt. 68 e 69 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 46.

     Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i tre rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, di cui all'art. 28 della presente legge, il membro della commissione esaminatrice dei concorsi, di cui all'art. 7 della presente legge, i due consulenti del comitato degli Assessori, di cui all'art. 9 della presente legge, il membro della commissione esaminatrice per gli incarichi, di cui all'art. 10 della presente legge, il membro della commissione di disciplina, di cui all'art. 23 della presente legge, saranno nominati su designazione dei direttivi delle rappresentanze sindacali.

 

          Art. 47.

     Al personale direttivo ed insegnante laureato in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia provinciale, ed a quello pervenuto a tali qualifiche prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento, sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli già in godimento con decorrenza 1° luglio 1970 e con data posteriore in cui siano pervenuti a dette qualifiche.

     L'attribuzione degli aumenti periodici aggiuntivi di cui al precedente comma, non modifica la data di maturazione dei successivi aumenti periodici.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 48.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto nelle norme transitorie della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, agli articoli 65, 72 e 82.

 

          Art. 49. Tabelle.

     La tabella A), allegata alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, comprendente il numero del personale direttivo ed insegnante assegnato a ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico.

 

          Art. 50.

     Sono approvate le tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

 

          Art. 51.

     Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 52.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 150 milioni all'anno. All'onere complessivo di lire 375 milioni per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972, si fa fronte mediante una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa a norma del capitolato speciale per il servizio di tesoreria e cassa provinciale in corso sul cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (Tabella A) -Entrate).

     Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

 

 

ALLEGATO 1

 

     TABELLA A

Organico del personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale di lingua tedesca

 

 

 

 

 

N.

Grado

QUALIFICA

Par.

Anni di permanenza

____

_______

_________________

______

_______

 

 

 

 

 

1

II/A

Ispettore provinciale per la formazione professionale

530

---

 

 

 

 

 

7

III/A

Direttore di I classe

426387

2

 

 

 

 

 

1

III/A

Direttore

387

---

 

 

 

 

 

15

III/A

Insegnante laureato

387

---

 

IV/A

Insegnante laureato

307

7

 

V/A

Insegnante laureato

257

2 e 6 mesi

 

 

 

 

 

100

IV/B

Insegnante diplomato, tecnico

302

---

 

V/B

Insegnante diplomato, tecnico

260

7

 

VI/B

Insegnante diplomato, tecnico

227

4

 

VII/B

Insegnante diplomato, tecnico

188

2

 

 

 

 

 

8

VI/C

Assistente

218

---

 

VII/C

Assistente

188

4

 

VIII/C

Assistente

168

4

 

 

ALLEGATO 2

 

     TABELLA B

Organico del personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale di lingua italiana

 

 

 

 

 

N.

Grado

QUALIFICA

Par.

Anni di permanenza

____

_______

_________________

______

_______

 

 

 

 

 

1

II/A

Ispettore provinciale per la formazione professionale

530

---

 

 

 

 

 

2

III/A

Direttore di I classe

426387

2

 

 

 

 

 

1

III/A

Direttore

387

---

 

 

 

 

 

9

III/A

Insegnante laureato

387

---

 

IV/A

Insegnante laureato

307

7

 

V/A

Insegnante laureato

257

2 e 6 mesi

 

 

 

 

 

46

IV/B

Insegnante diplomato, tecnico

302

---

 

V/B

Insegnante diplomato, tecnico

260

7

 

VI/B

Insegnante diplomato, tecnico

227

4

 

VII/B

Insegnante diplomato, tecnico

188

2

 

 

 

 

 

8

VI/C

Assistente

218

---

 

VII/C

Assistente

188

4

 

VIII/C

Assistente

168

4