§ 5.1.103 - L.P. 10 giugno 1992, n. 17.
Norme per la formazione del personale dei servizi sanitari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/06/1992
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Requisiti per l'ammissione.
Art. 2.  Commissione d'esame.
Art. 3.  Assegni di studio.
Art. 4.      1. Il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato.
Art. 5.      1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è inserito il seguente art. 6-bis:


§ 5.1.103 - L.P. 10 giugno 1992, n. 17.

Norme per la formazione del personale dei servizi sanitari.

(B.U. 23 giugno 1992, n. 26).

 

     Art. 1. Requisiti per l'ammissione.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, viene aggiunto il seguente comma:

     "Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore sono ammessi alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della Provincia di Bolzano anche coloro che sono in possesso del requisito di scolarità decennale previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, derivante dal possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di corsi biennali di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla Provincia, nonchè di certificato attestante l'ammissione al terzo anno degli istituti professionali autorizzati dalla Provincia, fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media."

 

          Art. 2. Commissione d'esame.

     1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 28/77, viene inserito il seguente art. 5-bis:

     "Art. 5 bis. Integrazione delle commissioni d'esame.

     1. Il presidente, componente o segretario delle commissioni d'esame per il conseguimento del diploma o dell'abilitazione all'esercizio di una professione o arte sanitaria ausiliaria, o di altra qualificazione sanitaria non medica, la cui designazione, secondo la vigente normativa, è attribuita al ministero della Sanità, è designato dall'assessore competente in materia di sanità ed affari sociali.

     2. Della commissione per gli esami di ammissione e di passaggio alle scuole o ai corsi per la formazione del personale sanitario paramedico, istituiti in provincia di Bolzano, deve far parte, in ogni caso, almeno un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, designato dall'assessore competente in materia di sanità ed affari sociali."

 

          Art. 3. Assegni di studio.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 21 della legge provinciale n. 28/77, è inserito il seguente comma:

     "All'assegno di studio di cui al comma 1 sono ammessi anche coloro che, pur avendo conseguito l'idoneità, non sono stati ammessi a frequentare i corsi di formazione o di specializzazione istituiti in provincia, in quanto con posti a numero chiuso, e purchè frequentino corrispondenti scuole o corsi fuori provincia, nei limiti delle carenze per la specifica disciplina, annualmente accertate dall'assessore provinciale competente in materia di sanità."

 

          Art. 4.

     1. Il comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato.

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è inserito il seguente art. 6-bis:

     "Art. 6 bis. Residenza.

     1. I medici che possono godere dei posti aggiuntivi presso le università convenzionate con la Provincia di Bolzano, dell'assegno di studio di cui all'art. 3 o dei contributi finanziari di cui all'art. 6, devono essere residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni."