Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 11/03/1986 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. unico. 1. All'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, nonché al punto 9.5. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla medesima legge provinciale, sono apportate le seguenti [...] |
§ 5.1.78 – L.P. 11 marzo 1986, n. 10. [1]
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1: "Piano sanitario provinciale 1983-1985".
(B.U. 18 marzo 1986, n. 12).
1. All'art. 19 della
1) nel primo comma sono soppresse le parole "dei quali due anni e mezzo presso una struttura ospedaliera e sei mesi quale assistente o sostituto di un medico di base del distretto";
2) il secondo comma è così sostituito:
“2. Da tale obbligo sono esonerati:
a) i medici che abbiano assolto il tirocinio pratico di cui all'art. 2 della
b) i medici provenienti da altre regioni che possono far valere, alla data della domanda, tre anni di convenzionamento quali medici di base ai sensi dell'art. 48 della
c) i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'Ordine dei medici;
d) i medici con almeno tre anni di servizio presso strutture pubbliche ospedaliere, senza computare il periodo di formazione quale assistente, rispettivamente di tirocinante o volontario;
e) i medici in possesso dell'attestato, rilasciato dall'Ordine dei medici austriaco o germanico, che autorizza l'esercizio della professione come medico generico";
3) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti terzo e quarto comma:
“3. L'esonero previsto per i medici di cui alle lettere a) e c) del precedente comma avrà applicazione fino allo scadere del quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per i medici che, all'entrata in vigore delle presenti norme, stiano espletando il tirocinio di cui all'art. 2 della
2. Al punto 9.5.1. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla
3. Al punto 9.5.4. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della