§ 5.1.78 – L.P. 11 marzo 1986, n. 10.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1: "Piano sanitario provinciale 1983-1985".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/03/1986
Numero:10


Sommario
Art. unico.      1. All'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, nonché al punto 9.5. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla medesima legge provinciale, sono apportate le seguenti [...]


§ 5.1.78 – L.P. 11 marzo 1986, n. 10. [1]

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1: "Piano sanitario provinciale 1983-1985".

(B.U. 18 marzo 1986, n. 12).

 

     Art. unico.

     1. All'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, nonché al punto 9.5. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla medesima legge provinciale, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nel primo comma sono soppresse le parole "dei quali due anni e mezzo presso una struttura ospedaliera e sei mesi quale assistente o sostituto di un medico di base del distretto";

     2) il secondo comma è così sostituito:

     “2. Da tale obbligo sono esonerati:

     a) i medici che abbiano assolto il tirocinio pratico di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1;

     b) i medici provenienti da altre regioni che possono far valere, alla data della domanda, tre anni di convenzionamento quali medici di base ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatti salvi i presupposti di cui alla legge provinciale 3 settembre 1979, n. 12;

     c) i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'Ordine dei medici;

     d) i medici con almeno tre anni di servizio presso strutture pubbliche ospedaliere, senza computare il periodo di formazione quale assistente, rispettivamente di tirocinante o volontario;

     e) i medici in possesso dell'attestato, rilasciato dall'Ordine dei medici austriaco o germanico, che autorizza l'esercizio della professione come medico generico";

     3) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti terzo e quarto comma:

     “3. L'esonero previsto per i medici di cui alle lettere a) e c) del precedente comma avrà applicazione fino allo scadere del quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Per i medici che, all'entrata in vigore delle presenti norme, stiano espletando il tirocinio di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, il periodo assolto fino a tale data viene riconosciuto, a prescindere dalla rotazione prevista al punto 9.5.1. del Piano sanitario provinciale, quale parte del tirocinio previsto per i medici di base".

     2. Al punto 9.5.1. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "di due anni e mezzo" sono sostituite dalle parole "di tre anni", e dopo le parole "per l'oculistica" vanno aggiunte le parole "e sei mesi in discipline o attività mediche stabilite dalla Giunta provinciale".

     3. Al punto 9.5.4. del Piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, le parole "in un ospedale pubblico" sono soppresse; sono aggiunte le parole "essi non possono eccedere il 20% dei posti di assistente medico e di aiuto corresponsabile ospedaliero e sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale".


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.