§ 5.1.79 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.
Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 5 gennaio 1984, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20, ed estensione del periodo di validità del piano [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Assistenza sanitaria in Austria.
Art. 2.  Funzioni dell'ufficio per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e dello sport.
Art. 3.  Aumento dei posti della pianta organica.
Art. 4.  Modifica della composizione della commissione per le strutture sanitarie.
Art. 5.  Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985.


§ 5.1.79 - L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 5 gennaio 1984, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20, ed estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985.

(B.U. 27 gennaio 1987, n. 6).

 

     Art. 1. Assistenza sanitaria in Austria.

     1. Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, viene sostituito dal seguente:

     “1. Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Giunta provinciale individua i seguenti servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in Austria, per i quali è autorizzata alla stipula di convenzioni con i competenti organi austriaci ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197:

     a) Land Tirol per i seguenti ospedali:

     1) clinica universitaria di Innsbruck per tutti gli interventi diagnostici o terapeutici in casi clinici che per il loro alto contenuto scientifico-tecnologico e/o la complessità degli interventi richiedono l'intervento di una struttura universitaria;

     2) Landesnervenkrankenhaus Hall in Tirolo, per il recupero dei soggetti affetti da turbe psichiche;

     3) Heilstatte Natters, per cure tisio-pneumologiche;

     b) "Land Salzburg" per il "Landeskrankenhaus Salzburg", per trattamenti di forme morbose renali compresi i trapianti;

     c) "Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" con sede a Vienna, per i propri centri specializzati, per le cure riabilitative in conseguenza di infortuni e traumi, nonché insulti cerebro-vascolari e malattie neurologiche inabilitanti;

     d) ospedale "Stiftung Maria Ebene" con sede a Frastanz (Vorarlberg), per la cura degli alcoolisti;

     e) istituto Anton-Proksch" di Vienna, per la cura e riabilitazione degli alcoolisti".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

     “3. Nei casi in cui la clinica universitaria di Innsbruck non sia in grado di fornire prestazioni di altissima specializzazione è autorizzata a trasferire i pazienti, di cui al primo comma, nelle strutture universitarie situate a Vienna e Graz.

     4. L'ospedale "Stiftung Maria Ebene" di Frastanz e l'istituto Anton-Proksch" di Vienna sono autorizzati a trasferire i pazienti di cui al primo comma in altri ospedali pubblici, nel caso in cui non siano in grado di fornire loro stessi le necessarie prestazioni.

     5. Le spese di trasporto e le rette di degenza derivanti dai trasferimenti di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che provvede al pagamento diretto."

 

          Art. 2. Funzioni dell'ufficio per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e dello sport.

     1. Il quarto comma dell'art. 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, è così sostituito:

     4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 9, le funzioni amministrative relative all'igiene e sanità pubblica e alla medicina preventiva sono assegnate ad un nuovo ufficio: 177 "Ufficio per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e sportiva". I compiti di questo ufficio sono elencati nell'allegato n. 4 della presente legge."

     2. L'allegato n. 4 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, per la parte riguardante l'ufficio 177: "Ufficio igiene pubblica, medicina preventiva, sociale e dello sport" è sostituito dal seguente testo:

     "177 - Ufficio per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva sociale e dello sport:

     svolgimento delle attività amministrative collegate con la medicina legale nei singoli casi che non rientrano nella competenza delle USL;

     svolgimento delle attività amministrative relative all'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e all'esercizio delle istituzioni sanitarie private;

     predisposizione degli atti amministrativi di cui all'art. 4, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e degli altri provvedimenti autorizzativi o prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica, quando non siano riservati dalle norme ad altri organi amministrativi provinciali o al sindaco;

     servizio di segreteria e di supporto amministrativo nei confronti delle commissioni provinciali tecnico-consultive in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina preventiva, sociale e sportiva;

     predisposizione degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative nei casi di trasgressione delle norme igienistiche (testo unico approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16);

     promozione ed organizzazione dell'educazione sanitaria;

     coordinamento delle azioni di prevenzione e di educazione sociale in ordine alle tossicodipendenze."

     3. Al fine di assicurare la continuità ed il funzionamento dell'ufficio, è conferito con deliberazione provinciale, su proposta dell'Assessore alla sanità, ad un funzionario del ruolo amministrativo della Provincia, avente i requisiti di cui all'art. 24 lett. c), della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'incarico provvisorio di direttore dell'ufficio provinciale per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e dello sport - ufficio n. 177 -, in deroga alle procedure e modalità di cui all'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con la scadenza prevista per gli incarichi dirigenziali in atto. L'incarico di direttore dell'ufficio suddetto sarà conferito anche in futuro, con le procedure e modalità previste dalla legge, ad un funzionario del ruolo amministrativo della Provincia [1] .

 

          Art. 3. Aumento dei posti della pianta organica.

     1. In attesa di un riordino generale della materia riguardante provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, è istituito, nell'ambito della pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro, di cui all'allegato C della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, un posto ad esaurimento di dirigente sanitario. Pertanto il numero dei posti in organico del profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente sanitario, è aumentato di una unità ad esaurimento.

     2. Al titolare del posto di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15.

     3. A tale posto sono connesse le funzioni di accertamento delle invalidità civili nell'ambito delle commissioni di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.

     4. A tale posto viene assegnato con deliberazione della Giunta provinciale il funzionario medico inquadrato nei ruoli nominativi provinciali nella posizione funzionale di dirigente sanitario, il quale attualmente svolge le funzioni di cui al precedente terzo comma.

 

          Art. 4. Modifica della composizione della commissione per le strutture sanitarie.

     1. Le lettere a) e b) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, come modificate all'art. 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) l'Assessore competente in materia di sanità, quale presidente o in sua assenza o impedimento da uno dei componenti della commissione da lui delegato;

     b) il direttore dell'ufficio programmazione sanitaria e coordinamento, quale componente."

     2. Per la lettera a) del precedente comma si prescinde dalla nomina del membro supplente come disposto al quinto comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20.

 

          Art. 5. Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985.

     1. Il periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985, come prorogato con legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 4, viene ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1987-1989 e comunque non oltre il 30 giugno 1987.

     2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validità le norme provinciali la cui efficacia è collegata con il periodo di validità del piano sanitario provinciale, nonché gli atti adottati dalla Provincia in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 31 luglio 1987, n. 16.