§ 5.1.70 - L.P. 18 agosto 1983, n. 30.
Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/08/1983
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Ambiti territoriali della unità sanitarie locali.
Art. 2.      1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, le parole "All'acquisto di nuovi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "All'acquisto di autoveicoli e [...]
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.      1. Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvata dal Consiglio provinciale il 20 aprile 1983, è sostituito, con [...]


§ 5.1.70 - L.P. 18 agosto 1983, n. 30.

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20.

(B.U. 30 agosto 1983, n. 44).

 

     Art. 1. Ambiti territoriali della unità sanitarie locali. [1]

 

          Art. 2.

     1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, le parole "All'acquisto di nuovi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "All'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, di nuovi impianti e attrezzature".

     2. Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, dopo le parole "Giunta provinciale" vengono aggiunte le parole "tramite l'ufficio n. 144. pianificazione sanitaria e finanze".

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “1. E' istituita la commissione per le strutture sanitarie composta da:

     a) un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità, quale presidente;

     b) un funzionario dell'Assessorato alla sanità, quale componente;

     c) un funzionario dell'Assessorato finanze e patrimonio, componente;

     d) un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, componente;

     e) un medico designato dall'Assessorato alla sanità, componente;

     f) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, componente;

     g) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Nord, componente;

     h) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Est, componente;

     i) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Ovest, componente;

     2. Funge da segretario un dipendente di ruolo dell'Assessorato alla sanità."

     2. Alla fine del terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "e della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, limitatamente agli acquisti di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20."

 

          Art. 4. Norma transitoria. [2]

 

          Art. 5.

     1. Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvata dal Consiglio provinciale il 20 aprile 1983, è sostituito, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della medesima legge, dal seguente:

     "1. Al responsabile primario del centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva spetta il trattamento economico e giuridico di medico della posizione funzionale apicale, secondo il vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale sanitario."


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.