Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/08/1983 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Ambiti territoriali della unità sanitarie locali. |
Art. 2. 1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, le parole "All'acquisto di nuovi impianti" sono sostituite dalle seguenti: "All'acquisto di autoveicoli e [...] |
Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Norma transitoria. |
Art. 5. 1. Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvata dal Consiglio provinciale il 20 aprile 1983, è sostituito, con [...] |
§ 5.1.70 - L.P. 18 agosto 1983, n. 30.
Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1, e 25 maggio 1982, n. 20.
(B.U. 30 agosto 1983, n. 44).
Art. 1. Ambiti territoriali della unità sanitarie locali. [1]
1. Nel primo comma dell'art. 5 della
2. Nel primo comma dell'art. 5 della
1. Il primo comma dell'art. 6 della
“1. E' istituita la commissione per le strutture sanitarie composta da:
a) un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità, quale presidente;
b) un funzionario dell'Assessorato alla sanità, quale componente;
c) un funzionario dell'Assessorato finanze e patrimonio, componente;
d) un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, componente;
e) un medico designato dall'Assessorato alla sanità, componente;
f) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, componente;
g) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Nord, componente;
h) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Est, componente;
i) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Ovest, componente;
2. Funge da segretario un dipendente di ruolo dell'Assessorato alla sanità."
2. Alla fine del terzo comma dell'art. 6 della
Art. 4. Norma transitoria. [2]
1. Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvata dal Consiglio provinciale il 20 aprile 1983, è sostituito, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della medesima legge, dal seguente:
"1. Al responsabile primario del centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva spetta il trattamento economico e giuridico di medico della posizione funzionale apicale, secondo il vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale sanitario."
[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della