Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 31/07/1987 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Periodo di validità. |
Art. 2. Direzione dell'ufficio provinciale n. 177. |
Art. 3. 1. In attesa della definizione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 delle Unità Sanitarie Locali della [...] |
Art. 4. 1. Alla copertura dell'onere di lire 25 miliardi indicato nell'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di [...] |
Art. 5. Proroga dell'efficacia dell'art. 2 della legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10. |
Art. 6. Clausola d'urgenza. |
§ 5.1.80 - L.P. 31 luglio 1987, n. 16.
Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985 e integrazione della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, nonché erogazione di anticipazioni alle Unità Sanitarie Locali.
(B.U. 18 agosto 1987, n. 37).
Art. 1. Periodo di validità.
1. Il periodo di validità del piano sanitario provinciale 1984-1985, di cui alla
2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validità le norme provinciali la cui efficacia è collegata con il periodo di validità del piano sanitario provinciale, nonché gli atti adottati dalla Provincia in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.
Art. 2. Direzione dell'ufficio provinciale n. 177.
1. All'art. 2 della
"3.Al fine di assicurare la continuità ed il funzionamento dell'ufficio, è conferito con deliberazione provinciale, su proposta dell'Assessore alla sanità, ad un funzionario del ruolo amministrativo della Provincia, avente i requisiti di cui all'art. 24 lett. c), della
2. Alla copertura dell'onere di lire 13.400.000, derivante dal primo comma, si provvede mediante utilizzo dei mezzi finanziari previsti al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.
1. In attesa della definizione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi di parte corrente dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 delle Unità Sanitarie Locali della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto -
2 . L'importo dell'anticipazione da erogare a ciascuna Unità Sanitaria Locale è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in proporzione all'ammontare del disavanzo risultante dalla differenza tra le entrate accertate del titolo I e del titolo II e le spese impegnate del titolo I dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali, desumibili dai rendiconti generali per l'esercizio finanziario 1986.
3. Il recupero delle anticipazioni è disposto mediante vincolo di riversamento all'entrata del bilancio provinciale di un corrispondente importo, sulle somme da versare alle Unità Sanitarie Locali in base alla normativa statale sul ripiano dei bilanci delle stesse per gli anni 1985 e 1986.
4. L'entrata relativa al mutuo di cui al primo comma, non appena accertato nell'ammontare, e la corrispondente spesa da erogare alle Unità Sanitarie Locali saranno iscritte su appositi capitoli delle contabilità speciali del bilancio della Provincia con le modalità previste dall'art. 25, primo e secondo comma, della
5. L'assunzione degli impegni di spesa è subordinata alla realizzazione del mutuo.
1. Alla copertura dell'onere di lire 25 miliardi indicato nell'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che si cassa:
di nuova istituzione: |
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Cap. 52140 - Anticipazione di fondi alle Unità Sanitarie Locali per il ripiano dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1985 e 1986 COD/5.2.-2.6/2.1.271.2.08.08/ |
L. |
25.000.000.000 |
in diminuzione: |
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Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) |
L. |
25.000.000.000 |
Art. 5. Proroga dell'efficacia dell'art. 2 della
1. L'efficacia dell'art. 2 della
Art. 6. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.