Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 01/03/1988 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. L'art. 6 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, soppresso. |
Art. 4. 1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente: |
§ 4.5.46 - L.P. 1 marzo 1988, n. 7.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: "Disciplina dell'attività di affittacamere".
(B.U. 15 marzo 1988, n. 12).
1. Il primo comma dell'art. 1 della
1. "Colui che, nel proprio ambito domiciliare, gestisce unitariamente non più di quattro appartamenti per ferie ammobiliati in uno stesso stabile per l'affitto ai turisti o esercita l'attività di affittacamere in non più di sei camere per clienti, fornendo alloggio, eventualmente vitto, escluse le bevande superalcooliche, e altri servizi complementari, con il solo ausilio della normale organizzazione familiare, è soggetto alle disposizioni della presente legge".
1. Il primo comma dell'art. 4 della
1. "Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermo restando i limiti massimi fissati all'art. 1, primo comma, o dei posti-letto o dell'importo dei prezzi massimi indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3".
1. L'art. 6 della
1. Il primo comma dell'art. 7 della
1. "Fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa di concessione annuale previsto dalla