§ 4.5.46 - L.P. 1 marzo 1988, n. 7.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: "Disciplina dell'attività di affittacamere".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:01/03/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 6 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, soppresso.
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:


§ 4.5.46 - L.P. 1 marzo 1988, n. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: "Disciplina dell'attività di affittacamere".

(B.U. 15 marzo 1988, n. 12).

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

     1. "Colui che, nel proprio ambito domiciliare, gestisce unitariamente non più di quattro appartamenti per ferie ammobiliati in uno stesso stabile per l'affitto ai turisti o esercita l'attività di affittacamere in non più di sei camere per clienti, fornendo alloggio, eventualmente vitto, escluse le bevande superalcooliche, e altri servizi complementari, con il solo ausilio della normale organizzazione familiare, è soggetto alle disposizioni della presente legge".

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

     1. "Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermo restando i limiti massimi fissati all'art. 1, primo comma, o dei posti-letto o dell'importo dei prezzi massimi indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, soppresso.

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è sostituito dal seguente:

     1. "Fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa di concessione annuale previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, l'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 2 è rilasciata a tempo indeterminato".