§ 4.5.45 - L.P. 25 marzo 1987, n. 6.
Proroga del termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: "Disciplina dell'attività di affittacamere".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:25/03/1987
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, già prorogato con l'art. 1 della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 2, è prorogato fino [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.5.45 - L.P. 25 marzo 1987, n. 6.

Proroga del termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: "Disciplina dell'attività di affittacamere".

(B.U. 7 aprile 1987, n. 16).

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, già prorogato con l'art. 1 della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 2, è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina degli esercizi pubblici.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.