§ 4.2.38 - L.P. 26 marzo 1982, n. 11.
Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:26/03/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi in conto capitale.
Art. 3.  Misure di intervento, ammissibilità e documentazione.
Art. 4. 
Art. 5.  Consorzi, società consortili e comunioni di interesse fra imprese artigiane.
Art. 6.  Operazioni leasing.
Art. 7.  Modalità di erogazione di contributi in conto interessi.
Art. 8.  Contributi rateali.
Art. 9.  Cooperativa artigiana di garanzia.
Art. 10.  Contributi per l'apprendistato artigiano.
Art. 11.  Zone produttive.
Art. 12.  Norme procedurali.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Disposizioni sul personale.
Art. 15.  Istituzione ufficio ristrutturazione e riconversione industriale.
Art. 16.  Norme finanziarie.
Art. 17.  Variazioni al bilancio.
Art. 18.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.2.38 - L.P. 26 marzo 1982, n. 11.

Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano.

(B.U. 6 aprile 1982, n. 15).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito degli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale pone in atto gli strumenti indicati nelle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. Contributi in conto capitale. [1]

     1. [2].

     2. [3].

     3. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese che si impegnino ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra le organizzazioni provinciali degli artigiani e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

 

          Art. 3. Misure di intervento, ammissibilità e documentazione. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. Consorzi, società consortili e comunioni di interesse fra imprese artigiane. [6]

 

          Art. 6. Operazioni leasing. [7]

 

          Art. 7. Modalità di erogazione di contributi in conto interessi. [8]

     1. Per l'erogazione dei contributi di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, si applicano le seguenti modalità:

     1) in caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della legge provinciale n. 1/51 o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, l'erogazione del contributo cessa a partire dalla scadenza della rata successiva;

     2) in caso di estinzione parziale anticipata di un finanziamento agevolato, l'entità di contributo è ridotta proporzionalmente a partire dalla successiva rata;

     3) in caso di passaggio di proprietà le rimanenti rate di contributo possono essere trasferite al subentrante, purchè esso con i beni oggetto di agevolazione continui un'attività artigiana od industriale e nel caso di contributo interessi, subentri nel relativo contratto di finanziamento;

     4) i contributi continuano ad essere erogati anche nel caso che l'azienda artigiana del beneficiario si trasformi in impresa industriale;

     5) i contributi in conto interessi già concessi possono continuare ad essere liquidati in forma di contributi rateali, purchè l'azienda beneficiaria continui l'attività e l'estinzione anticipata del mutuo avvenga prima della sestultima rata di ammortamento;

     6) previa richiesta delle aziende interessate, le autorizzazioni di cui ai punti precedenti sono rilasciate dall'ufficio provinciale competente.

 

          Art. 8. Contributi rateali. [9]

 

          Art. 9. Cooperativa artigiana di garanzia.

     1. Allo scopo di accrescere la disponibilità di garanzia, necessaria per l'accesso al credito agevolato, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare "una tantum" il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano, di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, per l'importo di lire 500 milioni.

     2. L'importo massimo annuo, previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, a titolo di parziale rimborso delle perdite annuali per insolvenza dei soci è aumentato a lire 150 milioni. Detto rimborso non può superare il 60% delle perdite stesse.

 

          Art. 10. Contributi per l'apprendistato artigiano. [10]

 

          Art. 11. Zone produttive.

     1. all'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è aggiunto il seguente quarto comma:

     “Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere concesso anche direttamente ad aziende che intendono costruire o ampliare i propri stabilimenti ubicati non in zone per insediamenti produttivi, purchè i relativi progetti siano conformi ai piani urbanistici."

 

          Art. 12. Norme procedurali.

     1. I contributi di cui all'art. 2 verranno concessi con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche. Per le domande di contributo di cui all'art. 2, punto 3), nonché all'art. 3, punto 2), la commissione deve sentire gli uffici provinciali competenti per le rispettive materie.

     2. Per la liquidazione e il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 della presente legge e agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, si applicano per analogia le norme degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, in materia di contabilità.

     3. Il quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è soppresso.

 

          Art. 13. Norme transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 6 le iniziative i cui investimenti siano stati fatturati rispettivamente contrattati dopo il 1 gennaio 1981. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il contributo di cui all'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, relativo al solo apprestamento del terreno, può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato il terreno prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.

     3. Alle imprese che abbiano ottenuto in assegnazione il terreno dall'ente competente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, può essere concesso il contributo di cui all'articolo citato al comma precedente sia per l'acquisto che per l'apprestamento del terreno.

     4. Nel caso di contributi di cui al secondo comma, le indicazioni di cui all'art. 35, quarto comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono annotati nel libro fondiario su istanza del comune o, qualora il terreno sia situato in zona produttiva di interesse provinciale, della Provincia.

 

          Art. 14. Disposizioni sul personale.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale derivanti dalla applicazione della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonché della presente legge, le dotazioni organiche del ruolo amministrativo di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

     n. 2 posti nella sesta qualifica funzionale;

     n. 1 posto nella quarta qualifica funzionale.

 

          Art. 15. Istituzione ufficio ristrutturazione e riconversione industriale.

     1. L'ufficio industria di cui all'allegato A, punto 138, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "138.Ufficio industria."

     2. Le attribuzioni dell'Ufficio industria sono le seguenti:

     affari generali;

     apprestamento di aree industriali di interesse provinciale;

     apprestamento e assegnazione di zone artigianali e industriali di interesse comunale;

     provvidenza all'industria compresa l'attuazione delle leggi statali di incentivazione dell'industria;

     provvedimenti e contributi per lo sviluppo dell'economia e della produttività;

     statistica, documentazione e studi.

     3. E' istituito il nuovo "Ufficio ristrutturazione e riconversione industriale". L'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato come segue:

     “XV) Artigianato, industria, commercio e turismo.

     167.Ufficio ristrutturazione e riconversione."

     4. Le attribuzioni dell'Ufficio ristrutturazione e riconversione industriale sono:

     affari generali;

     assegnazione aree industriali di interesse provinciale;

     valutazione degli aspetti economici e di mercato degli interventi di ristrutturazione e riconversione e di tutti gli aspetti ad essi inerenti;

     interventi formativi;

     analisi di bilancio delle aziende che richiedono interventi agevolativi in genere;

     rapporti sindacali;

     vigilanza.

     5. Alle esigenze funzionali dell'Ufficio ristrutturazione e riconversione industriale si provvede con il personale di cui all'art. 55, punto n. 1), della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.

 

          Art. 16. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1982 le seguenti spese:

     a) lire 5.210 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2;

     b) lire 150 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 5;

     c) lire 500 milioni per l'integrazione del fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia ai sensi del primo comma dell'art. 9;

     d) lire 90 milioni per il rimborso parziale delle perdite della suddetta cooperativa ai sensi del secondo comma dell'art. 9;

     e) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 10;

     f) lire 60 milioni, quale onere presunto, per l'aumento delle dotazioni organiche del personale di cui all'art. 4.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti di bilancio relativi agli interventi di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma precedente saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale, mentre quelli relativi alle spese di cui alla lett. f) saranno iscritti annualmente nella misura occorrente agli appositi capitoli del bilancio provinciale afferenti gli oneri per il personale dipendente.

     3. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo si provvede come segue:

     per complessive lire 5.950 milioni di cui alle lett. a), b), c) e d) mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

     per lire 1.000 milioni di cui alla lett. e), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 32205 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982;

     per lire 60 milioni di cui alla lett. f), mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 3).

 

          Art. 17. Variazioni al bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

In aumento:

 

 

Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali

L.

60.000.000

Cap. 75000 - Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano per l'aumento del patrimonio sociale

"

500.000.000

Cap. 75005 - Rimborso alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano delle perdite derivanti da insolvenza dei soci

"

90.000.000

Cap. 75025 - (di nuova istituzione - codici 7.5-2.3) Contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane (art. 2 della legge)

"

5.210.000.000

Cap. 75030 - (di nuova istituzione - codici 7.5-1.5) Contributi a favore di consorzi, società consortili e comunioni d'interesse fra imprese artigiane per la promozione, lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi (art. 5 della legge)

"

150.000.000

Cap. 75035 - (di nuova istituzione - codici 7.5-1.5) Contributi alle imprese artigiane per favorire l'assunzione e l'addestramento di apprendisti (art. 10 della legge)

"

1.000.000.000

 

L.

7.010.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 32205 - Provvidenze a favore degli apprendisti

L.

1.000.000.000

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti

"

60.000.000

Cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale

"

5.950.000.000

 

L.

7.010.000.000

 

          Art. 18.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 16 maggio 1983, n. 12 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.

[9] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.