Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 20/11/1986 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 2 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, in seguito denominata legge provinciale, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. L'art. 6 della legge provinciale è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. L'art. 7 della legge provinciale è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 è abrogato il termine previsto dall'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1975, n. 36. |
Art. 5. 1. L'importo massimo fissato dall'art. 9, secondo comma, della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, per il rimborso annuale delle perdite per insolvenza dei soci della cooperativa artigiana [...] |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. 1. L'art. 3 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, è soppresso. |
Art. 8. 1. La Giunta provinciale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con la legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11. |
Art. 9. 1. Alla copertura della maggiore spesa a carico del bilancio provinciale derivante dall'art. 5 della presente legge, valutata in lire 150 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario [...] |
§ 4.2.45 - L.P. 20 novembre 1986, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11.
(B.U. 2 dicembre 1986, n. 54).
1. L'art. 2 della
“1. Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento degli investimenti nelle imprese artigiane, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad artigiani in possesso dei requisiti di cui alla
2. I contributi in conto capitale di cui al precedente comma sono concessi fino al 30% del prezzo netto del bene acquistato o locato.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese che si impegnino ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra le organizzazioni provinciali degli artigiani e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori".
1. L'art. 6 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
1. Possono essere ammesse a contributi di cui alla
2. Può essere ammesso a contributo in conto canoni il prezzo di acquisto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, nei limiti e con le modalità di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche."
1. L'art. 7 della legge provinciale è sostituito dal seguente:
“1. Per l'erogazione dei contributi di cui alla
1) in caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della legge provinciale n. 1/51 o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, l'erogazione del contributo cessa a partire dalla scadenza della rata successiva;
2) in caso di estinzione parziale anticipata di un finanziamento agevolato, l'entità di contributo è ridotta proporzionalmente a partire dalla successiva rata;
3) in caso di passaggio di proprietà le rimanenti rate di contributo possono essere trasferite al subentrante, purché esso con i beni oggetto di agevolazione continui un'attività artigiana od industriale e nel caso di contributo interessi, subentri nel relativo contratto di finanziamento;
4) i contributi continuano ad essere erogati anche nel caso che l'azienda artigiana del beneficiario si trasformi in impresa industriale;
5) i contributi in conto interessi già concessi possono continuare ad essere liquidati in forma di contributi rateali, purché l'azienda beneficiaria continui l'attività e l'estinzione anticipata del mutuo avvenga prima della sestultima rata di ammortamento;
6) previa richiesta delle aziende interessate, le autorizzazioni di cui ai punti precedenti sono rilasciate dall'ufficio provinciale competente."
1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 è abrogato il termine previsto dall'art. 1 della
1. L'importo massimo fissato dall'art. 9, secondo comma, della
Art. 6. Norma transitoria.
1. Le norme della presente legge possono essere applicate anche per il disbrigo di tutte le domande inevase alla data di entrata in vigore di essa.
2. Nella prima applicazione della
1. L'art. 3 della
1. La Giunta provinciale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con la
1. Alla copertura della maggiore spesa a carico del bilancio provinciale derivante dall'art. 5 della presente legge, valutata in lire 150 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1987, si provvede:
per gli anni 1987 e 1988, mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto per lo stesso biennio alla Sezione 7 - Settore 7,5 - lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;
per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.