§ 2.1.98 - L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.
Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/01/1992
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Aumento della dotazione organica del ruolo generale.
Art. 2.  Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps.
Art. 3.  Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.
Art. 4.  Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.
Art. 5.  Ufficio stampa e relazioni pubbliche.
Art. 6.  Ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.
Art. 7.  Personale della RAS.
Art. 8.  Sostituzione del personale comandato presso altri enti pubblici.
Art. 9.  Tirocinio per studenti.
Art. 10.  Sostituzione degli allegati alla legge provinciale n. 11/1991.
Art. 11.  Istituzione dell'ufficio sistema informativo geografico.
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.98 - L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.

Aumento delle dotazioni organiche del personale provinciale.

(B.U. 4 febbraio 1992, n. 5).

 

     Art. 1. Aumento della dotazione organica del ruolo generale.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale nelle singole strutture organizzative derivanti dall'applicazione di nuove leggi e da nuove esigenze di servizio nelle materie della tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle finanze, del lavoro, dei servizi sociali, dei beni culturali, della regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, della statistica, dell'organizzazione e dell'informatica la dotazione organica del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentata come segue:

     a) di 10 unità nella terza qualifica funzionale;

     b) di 14 unità nella quarta qualifica funzionale;

     c) di 47 unità nella sesta qualifica funzionale;

     d) di 12 unità nella settima qualifica funzionale;

     e) di 4 unità nell'ottava qualifica funzionale.

 

          Art. 2. Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps.

     1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps è aumentata come segue:

     a) di 9 unità nella sesta qualifica funzionale (qualifica: educatore per soggetti portatori di handicaps), di cui 4 unità riservate al gruppo linguistico italiano, 4 al gruppo linguistico tedesco e 1 unità al gruppo linguistico ladino;

     b) di 2 unità nella sesta qualifica funzionale (qualifica: istitutore per soggetti portatori di handicaps), riservate al gruppo linguistico tedesco;

     c) di 6 unità nella quinta qualifica funzionale (qualifica: assistente per soggetti portatori di handicaps), di cui 3 unità riservate al gruppo linguistico italiano e 3 unità al gruppo linguistico tedesco.

     2. La dotazione organica del ruolo generale è diminuita nelle rispettive qualifiche funzionali delle unità di cui al primo comma.

 

          Art. 3. Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. [1]

 

          Art. 4. Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica.

     1. Per il coordinamento delle attività connesse con la gestione e la lavorazione dell'azienda agraria annessa all'istituto tecnico agrario di Ora la dotazione del ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica di cui all'allegato 3.a), cifra 2) della legge provinciale n. 11/1991 è aumentato di un'unità nella quarta qualifica funzionale.

     2. Il dipendente, in servizio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolge le funzioni di cui al comma primo ed è in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al relativo posto, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale, previo superamento di un esame di idoneità da sostenere secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

     3. Per esigenze di gestione dell'azienda di cui al comma primo l'assessore provinciale al personale può assumere personale operaio a tempo determinato o indeterminato fino a due unità.

     4. Al personale di cui al comma terzo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10, con inquadramento, ai fini economici, nel terzo livello retributivo.

     5. E' abrogato il comma settimo dell'art. 15 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13.

 

          Art. 5. Ufficio stampa e relazioni pubbliche.

     1. Per migliorare il servizio stampa e relazioni pubbliche il contingente di cui all'art. 1, comma secondo, della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, aumentato con l'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è ulteriormente aumentato di un'unità per un giornalista.

 

          Art. 6. Ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

     1. Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano espleta anche il servizio antincendi presso l'aeroporto civili di Bolzano alle condizioni e nei limiti da concordare previamente con il gestore dell'aeroporto medesimo.

     2. Per sopperire alle nuove esigenze operative per l'adempimento dei compiti di cui al comma primo, la dotazione organica del ruolo speciale di servizi antincendi - corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, di cui all'allegato 2 della legge provinciale n. 11/1991, è aumentata complessivamente di 25 unità con la suddivisione risultante dall'allegato 2 della presente legge.

     3. Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 3 marzo 1990, n. 6, per il personale del ruolo speciale di cui al comma secondo si applicano i profili professionali dell'area operativa tecnica previsti per il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     4. La dotazione organica dei singoli profili professionali di cui al comma terzo è determinata ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge provinciale n. 11/1991.

 

          Art. 7. Personale della RAS.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze tecniche la dotazione organica dell'azienda speciale per i servizi radiotelevisivi (RAS), di cui all'art. 19, comma secondo, della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, aumentata con l'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 1978, n. 43, e con l'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1983, n. 7, è ulteriormente aumentata di due unità nella sesta qualifica funzionale.

 

          Art. 8. Sostituzione del personale comandato presso altri enti pubblici.

     1. Il personale provinciale comandato presso altri enti pubblici è collocato, per la durata del relativo comando, nella posizione di fuori ruolo.

     2. Al termine del comando il personale è collocato in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nelle rispettive qualifiche o profili funzionali.

 

          Art. 9. Tirocinio per studenti.

     1. La Giunta provinciale può autorizzare, limitatamente al periodo estivo, l'assunzione di non più di 30 studenti presso i servizi tecnici della Provincia per lo svolgimento di un tirocinio connesso con l'attività didattica.

     2. La Giunta provinciale stabilisce il contingente delle relative unità, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso spettante. Il relativo compenso non può superare il 50% del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

     3. L'assunzione avviene con decreto dell'assessore ed avviene per una durata non superiore a tre mesi.

 

          Art. 10. Sostituzione degli allegati alla legge provinciale n. 11/1991.

     1. Gli allegati 1, 2.a), 3.a) e 3.e) della legge provinciale n. 11/1991 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 3 e 4 della presente legge che tengono conto anche degli aumenti della dotazione organica previsti dalle seguenti norme provinciali:

     a) art. 8 della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19;

     b) art. 19 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23;

     c) articoli 19 e 20 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;

     d) art. 1 del decreto dell'assessore al personale 29 maggio 1991, n. A/IP-T/892.

     2. Al fine di adeguare il ruolo speciale del corpo forestale provinciale alla normativa statale sullo stato giuridico ed economico del corrispondente personale del corpo forestale dello Stato, l'allegato 2.c) della citata legge provinciale n. 11/1991 è sostituito dall'allegato 5 alla presente legge.

 

          Art. 11. Istituzione dell'ufficio sistema informativo geografico. [2]

 

          Art. 12. Disposizioni finanziarie.

     1. Le maggiori spese derivanti dalla presente legge a carico del bilancio provinciale sono valutate in Lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992 ed in Lire 4.600 milioni all'anno a carico degli esercizi successivi.

     2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede per il biennio 1992-93 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1991-93 e per gli anni successivi con le disponibilità dei rispettivi bilanci della Provincia.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.