§ 5.5.3 - L.P. 13 febbraio 1975, n. 16.
Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:13/02/1975
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Istituzione E' istituita l'azienda provinciale per i servizi radiotelevisivi, con sede in Bolzano, denominata RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano).
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Il consiglio.
Art. 6.  Competenze del consiglio.
Art. 7.  Scioglimento del consiglio.
Art. 8.  Presidenza.
Art. 9.  Commissioni tecniche.
Art. 10.  Il direttore.
Art. 11.  I revisori.
Art. 12.  L'esercizio finanziario.
Art. 13.  Entrate.
Art. 14.  Regolamento di esecuzione.
Art. 15.  Pubblica utilità.
Art. 16.  Espropriazione e occupazione d'urgenza.
Art. 17.  Ispezione di luoghi.
Art. 18. 
Art. 19.      Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, contabili e di ordine, con il personale [...]
Art. 20.      Fino a quando non sarà diversamente provveduto dal consiglio di amministrazione dell'azienda, il servizio di cassa dell'azienda stessa sarà provvisoriamente assicurato dall'istituto di credito, [...]
Art. 21.      Per il finanziamento dell'azienda provinciale, di cui alla presente legge, il contributo annuo della Provincia, ai sensi dell'articolo 13, lett. a), è stabilito nella seguente misura: lire 300 [...]
Art. 22.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.5.3 - L.P. 13 febbraio 1975, n. 16.

Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina.

(B.U. 4 marzo 1975, n. 12).

 

Parte I

AZIENDA PROVINCIALE

 

     Art. 1.

     Istituzione E' istituita l'azienda provinciale per i servizi radiotelevisivi, con sede in Bolzano, denominata RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano).

     L'azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 2. Compiti. [1]

     All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

     b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e nello ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;

     c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale acquisiti dalla Provincia;

     d) istituire servizi tecnici decentrati;

     e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;

     f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

     g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei suoi concessionari;

     h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;

     i) gestire il patrimonio ad essa affidato;

     l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;

     m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti;

     n) predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

     o) ulteriori compiti nel settore delle comunicazioni nell'ambito delle competenze della Provincia [2] .

     Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

     La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS.

 

          Art. 3. Patrimonio.

     Il patrimonio dell'azienda è costituito da:

     a) impianti, attrezzature ed ogni altro mezzo radiotelevisivo, fissi o mobili;

     b) terreno e fabbricati, che non siano già di proprietà della Provincia, e loro pertinenze, necessari all'espletamento del servizio radiotelevisivo;

     c) beni mobili esistenti nei compendi e nei fabbricati di cui alla lettera precedente;

     d) altri beni che eventualmente siano affidati in gestione all'azienda medesima.

 

          Art. 4. Organi.

     Sono organi dell'azienda:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il direttore;

     d) il collegio dei revisori.

     Qualora gli organi dell'azienda non siano per qualsiasi motivo in grado di funzionare, in casi di urgenza e necessità la Giunta provinciale provvede in loro vece motivando l'urgenza.

 

          Art. 5. Il consiglio.

     Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è composto dai seguenti membri:

     a) il presidente, scelto dalla Giunta provinciale anche tra i consiglieri provinciali;

     b) tre persone particolarmente qualificate in materia radiotelevisiva;

     c) il direttore ed un dipendente dell'azienda, quali membri di diritto.

     I consiglieri di cui alle lett. a) e b) durano in carica per il periodo di legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

     I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a mente delle disposizioni di cui alle lett. d), e), f), l) ed m) dell'art. 2 o che prevedono l'alienazione di immobili e spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

     Tali delibere si intendono approvate per decorrenza del termine qualora la Giunta provinciale non provveda in merito ad esse entro 30 giorni dalla loro ricezione.

     Nella composizione del consiglio di amministrazione devono essere rispettati i principi della proporzionale etnica.

 

          Art. 6. Competenze del consiglio.

     Al consiglio di amministrazione spetta di:

     a) deliberare su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi e regolamenti in materia;

     b) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da inviare alla Giunta provinciale per l'approvazione;

     c) riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Consiglio provinciale, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e proporre il programma di attività da svolgere nell'esercizio seguente;

     d) costituire una o più commissioni tecniche determinandone i compiti;

     e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'azienda, che non siano riservati alla competenza di altri organi.

 

          Art. 7. Scioglimento del consiglio.

     Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, per gravi motivi o quando, richiamato alla osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

     In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     I compensi del commissario straordinario sono posti a carico dell'azienda e sono determinati dalla Giunta provinciale. La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.

 

          Art. 8. Presidenza.

     Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e la rappresentanza legale dell'azienda.

     Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone al consiglio per la ratifica, nell'adunanza successiva.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il consigliere da lui delegato.

 

          Art. 9. Commissioni tecniche.

     Le commissioni tecniche sono costituite con delibera del consiglio e composte da almeno tre esperti, che non devono essere membri del consiglio stesso.

     Esse compiono gli studi ed esprimono pareri nell'ambito dei compiti ad esse affidati dal consiglio.

 

          Art. 10. Il direttore.

     Il direttore dell'azienda:

     a) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'azienda, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;

     b) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

 

          Art. 11. I revisori.

     Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati due effettivi ed un supplente dal Consiglio provinciale, di cui un effettivo ed un supplente designati dalla minoranza politica, ed un effettivo ed un supplente dalla Giunta provinciale.

     Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'azienda.

     Il collegio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sui risultati del proprio operato.

     Il presidente del collegio dei revisori deve essere iscritto all'albo dei revisori.

 

          Art. 12. L'esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario dell'azienda ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

     Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione ed a quello consuntivo devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, per il tramite dell'Assessorato competente.

     Il bilancio annuale di previsione deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

     Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso la Giunta provinciale entro il 30 settembre.

     I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62.

 

          Art. 13. Entrate.

     A costituire le entrate del bilancio dell'azienda concorrono:

     a) il contributo provinciale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

     b) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

     c) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate all'azienda dallo Stato, dalla Provincia o da altri enti;

     d) i corrispettivi per la realizzazione o manutenzione di opere eseguite per terzi;

     e) le somme riscosse per sanzioni amministrative;

     f) i corrispettivi per l'allacciamento ad impianti centralizzati pubblici;

     g) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'azienda.

 

          Art. 14. Regolamento di esecuzione.

     Il regolamento di esecuzione disciplina fra l'altro in modo particolare:

     a) poteri del consiglio di amministrazione;

     b) poteri del presidente;

     c) emolumenti e rimborso spese da corrispondere al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri delle commissioni tecniche, al presidente del collegio dei revisori ed ai revisori;

     d) la pianta organica in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, ed il trattamento economico e giuridico del personale; il trattamento economico e giuridico deve essere adeguato a quello del personale provinciale con possibilità di deroga, in via eccezionale, per motivi particolari dell'azienda;

     e) beni patrimoniali;

     f) contratti e servizi in economia;

     g) gestione finanziaria e patrimoniale.

     Il regolamento di esecuzione alla presente legge viene deliberato dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda.

 

Parte II

PUBBLICA UTILITÀ - COSTITUZIONE DI DIRITTI

 

          Art. 15. Pubblica utilità.

     Sono dichiarati di pubblica utilità in forza della presente legge tutti gli impianti tecnici, loro infrastrutture ed accessori, atti alla distribuzione di programmi televisivi e sonori, acquisiti o realizzati in provincia di Bolzano in attuazione del DPR 1 novembre 1973, n. 691.

     Ai fini dell'espropriazione ed occupazione d'urgenza la dichiarazione di pubblica utilità di singoli impianti realizzati dalla RAS è data con l'approvazione, da parte della Giunta provinciale, del relativo piano tecnico.

     Nel caso di impianti realizzati da Comuni, la pubblica utilità viene dichiarata, per delega della Provincia, dalla giunta comunale competente per territorio.

 

          Art. 16. Espropriazione e occupazione d'urgenza.

     I diritti di proprietà per la costruzione di impianti o di strade di accesso, i diritti di passaggio su strade non aperte al pubblico, i diritti relativi a condutture aeree o sotterranee e qualsiasi altro diritto necessario per la realizzazione o manutenzione degli impianti, loro accessori ed infrastrutture, di cui all'articolo precedente, possono formare oggetto di espropriazione o occupazione di urgenza a mente della disposizione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

     Le domande relative a procedimenti di espropriazione o occupazione d'urgenza possono essere presentate dalla RAS, dai Comuni interessati o loro consorzi, anche ad istanza di terzi.

     I procedimenti di cui al presente articolo possono essere instaurati soltanto ove la costituzione dei relativi diritti non sia stata possibile in via contrattuale, fermi restando, per la determinazione dell'indennizzo, i criteri valutativi di cui agli artt. 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

 

          Art. 17. Ispezione di luoghi.

     I dipendenti ed amministratori della RAS e le persone incaricate della realizzazione o manutenzione di impianti radiotelevisivi sono autorizzati ad accedere, nelle sole ore diurne, ai fini dell'ispezione, a qualsiasi fondo ove ciò si renda necessario per la costruzione o manutenzione degli impianti, loro infrastrutture ed accessori di cui all'articolo precedente.

     Le persone di cui al comma precedente devono esibire, a richiesta degli interessati, apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.

 

Parte III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 18. [3]

     Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla Provincia a mente del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presenti i seguenti criteri di valutazione:

     a) valore venale dell'impianto;

     b) eventuali corrispettivi e utili conseguiti dal cedente, in via diretta o indiretta in seguito all'installazione dell'impianto.

     La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla Provincia.

     Qualora non sia possibile l'accertamento dei corrispettivi e utili di cui alla lett. b) del presente articolo, la determinazione e corresponsione delle indennità di cui al primo comma possono essere effettuate in via transativa in misura non superiore alla metà del valore venale dell'impianto all'epoca della sua acquisizione maggiorato della svalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT per la Provincia di Bolzano e degli interessi di legge.

     Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della Parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla Provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della Provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.

     La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla Provincia per il periodo successivo al 1° luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla Provincia.

     Nulla è innovato circa le acquisizioni perfezionate prima della entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19.

     Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, contabili e di ordine, con il personale della Provincia.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 15 dipendenti, di cui non più di 3 della carriera direttiva e non più di 4 della carriera di concetto. Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria, ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, in misura non superiore al 30% del personale complessivo e nei soli casi di comprovata necessità, nonché dietro autorizzazione, di volta in volta, da parte della Giunta provinciale.

     Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno 8 dipendenti, il consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lett a) e b) dell'art. 5.

 

          Art. 20.

     Fino a quando non sarà diversamente provveduto dal consiglio di amministrazione dell'azienda, il servizio di cassa dell'azienda stessa sarà provvisoriamente assicurato dall'istituto di credito, cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia, mediante l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'azienda.

 

          Art. 21.

     Per il finanziamento dell'azienda provinciale, di cui alla presente legge, il contributo annuo della Provincia, ai sensi dell'articolo 13, lett. a), è stabilito nella seguente misura: lire 300 milioni iscritte al cap. 2657 dello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1974, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo; gli importi a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti annualmente con la relativa legge di bilancio.

     L'erogazione dei contributi provinciali all'azienda RAS avviene mediante deliberazione della Giunta provinciale sulla base del bilancio di previsione dell'azienda stessa.

     I fondi stanziati nel bilancio provinciale per gli scopi di cui alla presente legge, non impegnati entro la chiusura dell'esercizio, si conservano tra i residui, che possono essere utilizzati entro il secondo esercizio successivo.

     Fino a quando non sarà divenuto esecutivo il primo bilancio di previsione dell'azienda, la Giunta provinciale adotterà ulteriormente i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del DPR 1 novembre 1973, n. 691, utilizzando direttamente le disponibilità finanziarie iscritte al suddetto capitolo 2657 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1974.

     Per l'esercizio finanziario 1975, in deroga al disposto dell'art. 12 della presente legge, il bilancio di previsione della RAS sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale entro tre mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 19 della presente legge.

 

          Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1]  Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, L.P. 27 luglio 1978, n. 43.

[2]  Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 1, L.P. 29 agosto 2000, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.

[3]  Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, L.P. 27 luglio 1978, n. 43.