§ 2.1.47 - L.P. 24 marzo 1977, n. 11.
Norme concernenti il passaggio del personale della Regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della Provincia Autonoma di Bolzano e modifiche al vigente [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/03/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Il personale tecnico addetto al servizio delle cave e delle miniere esercita le funzioni ed i compiti derivantigli dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dalle [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai [...]
Art. 11.      Ai dipendenti provinciali con almeno 20 anni di servizio può essere concesso in casi eccezionali, a richiesta, un acconto "una tantum" sull'indennità di buonuscita a carico della Provincia, [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.     
Art. 24.      I benefici previsti dagli articoli 62 e 63 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono applicati al personale della carriera di concetto, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, [...]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.47 - L.P. 24 marzo 1977, n. 11.

Norme concernenti il passaggio del personale della Regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della Provincia Autonoma di Bolzano e modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 27 aprile 1977, n. 22).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     Gli impiegati delle carriere direttiva e di concetto del ruolo speciale dei servizi forestali nonchè quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria [8].

     Per quanto non previsto dalla legislazione provinciale nei confronti del personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali e del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale trovano applicazione, relativamente alle funzioni del personale medesimo, le norme vigenti in materia per il personale del corpo forestale dello Stato [9].

 

          Art. 5.

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

     Gli impiegati addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale. Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Provincia.

 

          Art. 6.

     Il personale tecnico addetto al servizio delle cave e delle miniere esercita le funzioni ed i compiti derivantigli dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria.

     Gli impiegati di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal precitato decreto del Presidente della Repubblica sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 7. [17]

 

          Art. 8. [18]

 

          Art. 9. [19]

 

          Art. 10.

     Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai addetti alla manutenzione del patrimonio provinciale o di esercitare mansioni di capoofficina o di capo autorimessa o di capo di squadre di operai nei vivai forestali, nei cantieri di lavori forestali o idraulico-forestali o idraulici o dell'azienda foreste demaniali o nei magazzini di deposito e nei cantieri di lavoro del servizio costruzione e manutenzione strade provinciali e comunali, è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità non pensionabile nell'ammontare mensile di lire 35.000.

     L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generale di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coordinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a 60 giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso [20] .

     I dipendenti investiti dei compiti di cui al primo comma, addetti ai servizi forestali, idraulico-forestali, idraulici e dell'azienda foreste demaniali, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 11.

     Ai dipendenti provinciali con almeno 20 anni di servizio può essere concesso in casi eccezionali, a richiesta, un acconto "una tantum" sull'indennità di buonuscita a carico della Provincia, prevista dall'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, di importo non superiore alle rate maturate all'atto della concessione.

     La concessione dell'acconto è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, il quale valuta, in base a modalità e criteri da fissarsi con deliberazione della Giunta provinciale, l'opportunità dell'accoglimento della domanda e propone l'ammontare dell'acconto. L'importo di detto acconto viene detratto dalla liquidazione definitiva spettante all'atto della cessazione dal servizio.

     La concessione degli acconti di cui alla presente norma ha luogo entro i limiti di apposito stanziamento che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Provincia.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 12. [21]

 

          Art. 13. [22]

 

          Art. 14. [23]

 

          Art. 15. [24]

 

          Art. 16. [25]

 

          Art. 17. [26]

 

          Art. 18. [27]

 

          Art. 19. [28]

 

          Art. 20. [29]

 

          Art. 21. [30]

 

          Art. 22. [31]

 

          Art. 23.

     I benefici previsti dall'art. 61 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione nei confronti del personale regionale della carriera direttiva, inquadrato nei ruoli provinciali in base alla presente legge, purchè lo stesso risulti essere stato in servizio presso la Regione Trentino-Alto Adige alla data di entrata in vigore della succitata legge.

 

          Art. 24.

     I benefici previsti dagli articoli 62 e 63 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono applicati al personale della carriera di concetto, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, purchè lo stesso risulti essere stato in servizio, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, presso la Regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 25. [32]

 

          Art. 26.

     Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito con l'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi alla Regione ed alla Provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

 

          Art. 27. [33]

 

          Art. 28. [34]

 

          Art. 29. [35]

 

          Art. 30.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1979, n. 4.

[9] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 11 aprile 1979, n. 4.

[10] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[14] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[15] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[16] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

[20] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[22] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[23] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[25] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[27] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[28] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[30] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[31] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[32] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[33] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[34] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.