Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/08/1976 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. L'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente: |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 1. Il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici è aumentato, per il personale temporaneo e provvisorio assunto in base alle vigenti norme, in misura pari al periodo di [...] |
Art. 2. In caso di violazione dei doveri d'ufficio o di scarso rendimento si applicano, nei confronti del personale temporaneo e provvisorio, le norme e procedure vigenti per i dipendenti non di ruolo [...] |
Art. 3. Il congedo straordinario spettante di diritto per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, compete anche al personale non di ruolo ed è concesso [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. L'art. 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo risultante dagli articoli 30 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e 1 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, [...] |
Art. 12. Il secondo comma dell'art. 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente: |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. Il quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente: |
§ 2.1.45 - L.P. 28 agosto 1976, n. 35.
Modifiche ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.
(B.U. 14 settembre 1976, n. 39).
L'art. 19 della
“Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi contabili e di ordine con il personale della Provincia.
Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 17 dipendenti, di cui tre della carriera direttiva, quattro della carriera di concetto, sei della carriera esecutiva e quattro della carriera ausiliaria.
Le funzioni del direttore previsto dall'art. 10 della
Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria ai sensi dell'art. 26 della
Per la copertura provvisoria dei posti previsti nell'organico di cui all'art. 14 della
In sede di prima copertura di posti di organico il personale tecnico già incaricato dalla Giunta provinciale in materia radiotelevisiva, per il quale tale incarico costituisce l'unica o prevalente attività, può essere inquadrato, su domanda, nella carriera dell'azienda corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate con l'attribuzione della qualifica e del parametro che preveda un trattamento economico corrispondente o immediatamente inferiore a quello goduto quale incaricato.
Qualora in seguito all'inquadramento, effettuato ai sensi del precedente comma, il trattamento economico dovesse risultare inferiore a quello finora goduto quale incaricato, sono attribuiti nel parametro conferito gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare comunque un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito.
Il personale amministrativo dell'Amministrazione provinciale che di fatto ha prestato servizio presso la RAS da almeno sei mesi può essere inquadrato nella carriera corrispondente ai requisiti posseduti ed alle mansioni svolte con riconoscimento, agli effetti della progressione in carriera, del servizio prestato quale dipendente provinciale.
Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno otto dipendenti, il consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici è aumentato, per il personale temporaneo e provvisorio assunto in base alle vigenti norme, in misura pari al periodo di servizio prestato, in tale posizione, presso l'Amministrazione provinciale.
Il riconoscimento del servizio temporaneo, previsto dalle vigenti disposizioni, è esteso al servizio provvisorio ed ha luogo in sede di nomina in ruolo in prova.
L'art. 1 della
In caso di violazione dei doveri d'ufficio o di scarso rendimento si applicano, nei confronti del personale temporaneo e provvisorio, le norme e procedure vigenti per i dipendenti non di ruolo dello Stato.
Il congedo straordinario spettante di diritto per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 97 della
Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della
Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 29 della
“Uguale accertamento viene effettuato nei casi in cui le vigenti norme consentano il passaggio a carriera superiore".
Il secondo comma dell'art. 8 della
“L'orario di servizio per i dipendenti provinciali è di quaranta ore settimanali, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani".
L'art. 101 della
“In caso di effettive e indilazionabili esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite di sei ore settimanali, con l'obbligo del recupero da effettuarsi entro i successivi sei mesi. Il recupero consiste nell'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a quello del lavoro straordinario prestato.
Per il personale addetto all'istruzione pubblica provinciale, di cui alla
Le prestazioni di lavoro straordinario ed il recupero da effettuare sono autorizzati dal competente Assessore.
Eventuali indispensabili prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti di cui al primo comma, devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia".
Il secondo comma dell'art. 112 della
“La dispensa è disposta con deliberazione della Giunta provinciale applicando la procedura prevista dall'art. 122".
Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai dipendenti di ruolo ed al personale non di ruolo è corrisposta una somma di lire 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali.
La somma di cui al precedente comma è corrisposta in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Il quarto comma dell'art. 7 della
“Nei confronti degli impiegati che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 68, lettera c), della
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 67 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della