Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 08/11/1991 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. 1. Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia. |
Art. 2. Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia. |
Art. 3. Facilitazioni per l'acquisizione di immobili. |
Art. 4. Commissione per la salvaguardia di Venezia. |
Art. 5. Aree e fabbricati demaniali. |
Art. 6. Autorizzazione alla regione Veneto. |
Art. 7. Norme finanziarie. |
Art. 8. Disposizioni finali. |
§ 14.4.63 - L. 8 novembre 1991, n. 360.
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
(G.U. 14 novembre 1991, n. 267).
Art. 1. Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia.
1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla
2. Per le finalità di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi del
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
Art. 2. Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:
a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della
b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;
d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della
2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.
3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta [1].
4. [1a].
Art. 3. Facilitazioni per l'acquisizione di immobili.
1. Fino al 31 dicembre 1998 [2] in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del
2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della
2 bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni [5].
2 ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al
3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.
4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
Art. 4. Commissione per la salvaguardia di Venezia.
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della
2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della
3. [6].
4. L'articolo 13 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.
7. [7].
8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.
Art. 5. Aree e fabbricati demaniali.
1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto.
2. Il compendio demaniale individuato dalla
Art. 6. Autorizzazione alla regione Veneto.
1. La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 7. Norme finanziarie.
1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,comma 5, della
3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge, 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8. Disposizioni finali.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
[1] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[1a] Comma abrogato dall'art. 6 del
[2] Termine così prorogato, da ultimo, dal D.M. 7 novembre 1997.
[3] Comma così modificato dall'art. 3 del
[4] Comma così modificato dall'art. 3 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[6] Sostituisce l'art. 6 della
[7] Aggiunge la lettera f bis) all'art. 6 della