Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 05/02/1990 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti. |
Art. 2. Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli. |
Art. 3. (Pozzi d'acqua). |
Art. 4. (Classificazione delle acque). |
Art. 5. (Scarichi idrici). |
Art. 6. (Tassa di concessione governativa sulla produzione di presidi sanitari). |
Art. 7. (Mappatura degli impianti di acquedotto). |
Art. 8. Approvvigionamento idrico alternativo. |
Art. 9. Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo. |
Art. 10. Venezia e Chioggia. |
Art. 11. (Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità). |
Art. 12. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. |
Art. 13. Sanzioni. |
Art. 14. (Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti). |
Art. 15. Acque di balneazione. |
Art. 16. (Entrata in vigore). |
§ 1.4.13 - D.L. 5 febbraio 1990, n. 16. [1]
Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.
(G.U. 6 febbraio 1990, n. 30).
Art. 1. Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti.
1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del
2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.
3. E' vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al
Art. 2. Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli. [2]
Art. 4. (Classificazione delle acque). [4]
Art. 5. (Scarichi idrici). [5]
Art. 6. (Tassa di concessione governativa sulla produzione di presidi sanitari). [6]
Art. 7. (Mappatura degli impianti di acquedotto). [7]
Art. 8. Approvvigionamento idrico alternativo.
1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del
2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) installazione di entità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;
b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;
c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;
d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.
3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia e dal Presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.
Art. 9. Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo.
1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del
2 bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai Presidenti delle Giunte delle regioni interessate [8].
2 ter. Per l'esecuzione delle opere i Presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi [9].
2 quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei Presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti [10].
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.
Art. 10. Venezia e Chioggia. [11]
1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con
2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
4 bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 15 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi [12].
6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al
Art. 11. (Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità). [13]
Art. 12. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 13. Sanzioni.
1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.
Art. 14. (Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti). [14]
Art. 15. Acque di balneazione.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del
Art. 16. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A (prevista all'art. 11)
Incremento delle dotazioni organiche dei ruoli dirigenziali del Ministero della sanità
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dalla
[3] Articolo abrogato dalla
[4] Articolo abrogato dall'art. 63 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 63 del
[6] Articolo abrogato dalla
[7] Articolo abrogato dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Articolo modificato dalla
[12] Comma modificato dall'art. 29 della
[13] Articolo abrogato dalla
[14] Articolo abrogato dalla
[15] Comma così modificato dalla