§ 98.1.28187 - D.L. 4 dicembre 1990, n. 364 .
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/12/1990
Numero:364


Sommario
Art. 1.      1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, [...]
Art. 2.      1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito
Art. 3.      1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e [...]
Art. 4.      1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati [...]
Art. 6.      1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. [...]
Art. 7.      1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico [...]
Art. 8.      1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle [...]
Art. 9.      1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28187 - D.L. 4 dicembre 1990, n. 364 [1].

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

(G.U. 4 dicembre 1990, n. 283)

 

     Art. 1.

     1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia".

 

          Art. 2.

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito:

     a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi in favore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia e lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

     b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della Regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonchè di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a);

     c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

     d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati all'art. 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15% dell'intero importo.

     2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

     3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato a procedere, d'intesa con le amministrazioni interessate, mediante ricorso ad una concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

          Art. 3.

     1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, sono eseguibili solo provvedimenti di rilascio di immobili per documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge e dei parenti in linea retta fino al secondo grado. Perdurando i fenomeni predetti, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

     2. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente ovvero che intendano contrarlo entro l'anno nel quale è richiesta l'assegnazione, coniugandosi comunque prima di essa.

     3. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

 

          Art. 4.

     1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa dell'amministrazione interessata all'esecuzione degli interventi ovvero del sindaco se si tratti di interventi di privati. Qualora nell'ambito della conferenza non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini eventualmente interessate, l'amministrazione che ha indetto la conferenza acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, le definitive determinazioni dei rispettivi organi centrali sovraordinati competenti in materia.

     2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nonchè di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri e alle aziende turistiche ricettive.

     4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè attrezzati con opere in grado di garantire la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

     5. All'art. 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     "g) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'art. 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compra-vendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

     2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'art. 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

 

          Art. 6.

     1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

 

          Art. 7.

     1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

     4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

 

          Art. 8.

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

     2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.450 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 9.

     1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La Regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della Regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 8, L. 8 novembre 1991, n. 360, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.