Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/04/1991 |
Numero: | 134 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, [...] |
Art. 2. 1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito |
Art. 3. 1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e [...] |
Art. 4. 1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di [...] |
Art. 5. 1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati [...] |
Art. 6. 1. La Regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi [...] |
Art. 7. 1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. [...] |
Art. 8. 1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico [...] |
Art. 9. 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'83 per cento delle [...] |
Art. 10. 1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28213 - D.L. 22 aprile 1991, n. 134 [1].
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.
(G.U. 23 aprile 1991, n. 95)
1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991;quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito:
a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'art. 3, primo comma, lettera e), della
b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della Regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonchè di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a);
c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per inteventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;
d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'art. 6, primo comma, della
2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, della
4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la Regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, della citata
1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonchè nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del
2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della
3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.
4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, della
2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, nonchè di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Le disposizioni di cui all'art. 10 del
4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.
5. All'art. 6 della
"g) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.".
6. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.
1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'art. 4, ottavo e nono comma, della
2. Il compendio demaniale individuato dalla
1. La Regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'art. 1, comma 11, della
2. All'art. 1, comma 1, della
1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 5, della
3. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.
5. In corrispondenza alle necessità derivanti dalle gravi carenze di edilizia scolastica della città di Roma, una congrua quota delle somme assegnate per gli interventi per Roma capitale della Repubblica di cui alla
6. Le somme previste dall'art. 14, commi 6 e 8, del
7. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7014 e 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità relative al capitolo 7014 per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolare generale degli acquedotti.
1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finaziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'art. 17, comma 34, della
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.
4. Gli importi relativi ai comma 1 e 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
5. Per i progetti ambientali FIO, finanziati a norma della
1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'83 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.
2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.
1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 8,