Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 30/12/1988 |
Numero: | 551 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'esecuzione di sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'art. 2quinquies, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 7. 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'art. 27 della legge [...] |
Art. 8. |
Art. 9. 1. All'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 60.1.23 – D.L. 30 dicembre 1988, n. 551. [1]
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.
(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306).
1. L'esecuzione di sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del Codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del Codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989:
a) nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi [2];
b) negli altri comuni capoluogo di provincia [3];
c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella
d) nei comuni di cui alla
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989 [6].
2 bis. E’ aumentata al 50 per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del
2 ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente [8].
1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'art. 2quinquies, comma 1, del
1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'art. 27 della
2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 del Codice civile è pari all'ultimo canone corrisposto aumentato del 100 per cento.
1. All'art. 34 della
"Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente l'entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile" [15].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dalla
[3] Lettera così sostituita dalla
[4] Lettera così sostituita dalla
[5] Lettera aggiunta dalla
[6] Comma così sostituito dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Articolo inserito dalla
[10] Articolo modificato dalla
[11] Articolo modificato dalla
[12] Articolo modificato dalla
[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[14] Articolo sostituito dalla
[15] Comma così modificato dalla