§ 60.1.23 – D.L. 30 dicembre 1988, n. 551.
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:30/12/1988
Numero:551


Sommario
Art. 1.      1. L'esecuzione di sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'art. 2quinquies, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 7.      1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'art. 27 della legge [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. All'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 60.1.23 – D.L. 30 dicembre 1988, n. 551. [1]

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306).

 

     Art. 1.

     1. L'esecuzione di sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del Codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del Codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989:

     a) nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi [2];

     b) negli altri comuni capoluogo di provincia [3];

     c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella G.U. n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti [4];

     d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella G.U. n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c) [5].

     2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989 [6].

     2 bis. E’ aumentata al 50 per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione [7].

     2 ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente [8].

 

          Art. 1 bis. [9]

 

          Art. 2. [10]

 

          Art. 3. [11]

 

          Art. 4. [12]

 

          Art. 5. [13]

 

          Art. 6.

     1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'art. 2quinquies, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.

 

          Art. 7.

     1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del Codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del Codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989.

     2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 del Codice civile è pari all'ultimo canone corrisposto aumentato del 100 per cento.

 

          Art. 8. [14]

 

          Art. 9.

     1. All'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente l'entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile" [15].

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 febbraio 1989, n. 61.

[2] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[10] Articolo modificato dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[11] Articolo modificato dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[12] Articolo modificato dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[14] Articolo sostituito dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 febbraio 1989, n. 61.