§ 69.4.1a - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:30/12/1999
Numero:507


Sommario
Art. 1.  Depenalizzazione
Art. 2.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 3.  Sanzioni amministrative accessorie
Art. 4.  Autorità competente
Art. 5.  Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale
Art. 6.  Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
Art. 7.  Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative
Art. 8.  Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari
Art. 9.  Disposizioni generali
Art. 10.  Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
Art. 11.  Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi
Art. 12.  Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante
Art. 13.  Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile
Art. 14.  Disposizioni sulla polizia della navigazione
Art. 15.  Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32
Art. 16.  Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 17.  Blocco stradale o ferroviario
Art. 18.  Autotrasporto
Art. 19.  Guida dei veicoli
Art. 20.  Comportamenti durante la circolazione
Art. 21.  Dati di identificazione e targhe
Art. 22.  Anagrafe nazionale
Art. 23.  Disposizioni di coordinamento e finali
Art. 24.  Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie
Art. 25.  Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale
Art. 26.  Modifica della disciplina del contrabbando abituale
Art. 27.  Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
Art. 28.  Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione
Art. 29.  Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista
Art. 30.  Competenza
Art. 31.  Sanzioni amministrative accessorie
Art. 32.  Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
Art. 33. Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative      1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti
Art. 34.  Revoca delle autorizzazioni
Art. 35.  Responsabilità del trattario
Art. 36.  Archivio informatico
Art. 37.  Sanzioni penali
Art. 38.  Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Art. 39.  Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli
Art. 40.  Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Art. 41.  Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Art. 42.  Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
Art. 43.  Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori
Art. 44.  Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni
Art. 45.  Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose
Art. 46.  Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Art. 47.  Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina
Art. 48.  Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni
Art. 49.  Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Art. 50.  Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose
Art. 51.  Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni
Art. 52.  Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Art. 53.  Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe
Art. 54.  Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza
Art. 55.  Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali
Art. 56.  Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose
Art. 57.  Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Art. 58.  Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Art. 59.  Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative
Art. 60.  Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna
Art. 61.  Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi
Art. 62.  Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome dell'emblema della Croce Rossa
Art. 63.  Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione
Art. 64.  Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia
Art. 65.  Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui
Art. 66.  Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione
Art. 67.  Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione
Art. 68.  Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie
Art. 69.  Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne
Art. 70.  Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie
Art. 71.  Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Art. 72.  Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico
Art. 73.  Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
Art. 74.  Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi
Art. 75.  Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive
Art. 76.  Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti
Art. 77.  Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei “Sassi" nell'abitato del Comune di Matera
Art. 78.  Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato
Art. 79.  Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari
Art. 80.  Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi
Art. 81.  Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio
Art. 82.  Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
Art. 83.  Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne
Art. 84.  Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali
Art. 85.  Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti
Art. 86.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali
Art. 87.  Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche
Art. 88.  Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Art. 89.  Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli
Art. 90.  Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole
Art. 91.  Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria
Art. 92.  Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano
Art. 93.  Autorità competenti
Art. 94.  Reiterazione delle violazioni
Art. 95.  Principio di specialità
Art. 96.  Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 97.  Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Art. 98.  Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Art. 99.  Giudizio di opposizione
Art. 100.  Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
Art. 101.  Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile
Art. 102.  Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio
Art. 103.  Uffici competenti a ricevere il rapporto
Art. 104.  Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 105.  Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari


§ 69.4.1a - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205

(G.U. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.)

 

Titolo I

 

Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti

 

Capo I

 

Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi

 

     Art. 1. Depenalizzazione

     1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2. Sanzioni amministrative pecuniarie

     1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:

     a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;

     b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;

     c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.

     2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:

     a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;

     b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;

     c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.

 

          Art. 3. Sanzioni amministrative accessorie

     1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.

     2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

     a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;

     b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

     3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 4. Autorità competente

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

     2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

 

Capo II

 

Modifiche della disciplina sanzionatoria

 

          Art. 5. Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

     1. Dopo l'articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:

     “Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

     Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.".

 

          Art. 6. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

     1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:

     a) il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.";

     b) il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     “I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.";

     c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

     “Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

     Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

     Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".

 

          Art. 7. Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative

     1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

     2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.

     3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.

     4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

 

          Art. 8. Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

     1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

     2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

     3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

Titolo II

 

Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione

 

          Art. 9. Disposizioni generali

     1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

     “Art. 1083-bis (Sanzioni amministrative accessorie). - Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

     1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

     2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

     Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

     La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

     Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.".

     2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole “a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: “a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".

 

          Art. 10. Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

     1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole “è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

     2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";

     b) nel secondo comma le parole “è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

     3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole “se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".

 

          Art. 11. Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

     1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".

     2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

     3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

     4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole “è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

     5. L'articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     “Art. 1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".

 

          Art. 12. Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante

     1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";

     b) nel secondo comma, le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione".

     2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione".

     3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

     b) nel secondo comma le parole “La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione". [1]

 

          Art. 13. Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile

     1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione".

 

          Art. 14. Disposizioni sulla polizia della navigazione

     1. L'articolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     “Art. 1190 (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). - Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".

     2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione".

     3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

     b) nel secondo comma le parole “La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione".

     4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".

     5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

     b) nel secondo comma le parole “è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

     c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

     “Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.".

     6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

     b) nel secondo comma la parola “pena" è sostituita dalla parola “sanzione";

     c) nel terzo comma le parole “la pena è aumentata fino a un terzo" sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".

     7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

     8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo periodo del primo comma le parole “con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

     b) nel secondo periodo del primo comma le parole “la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

     c) nel secondo comma le parole “Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: “Con le stesse sanzioni è punito";

     d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     “Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

     9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione";

     c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     “Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

     10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".

     11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

     b) nel secondo comma le parole “la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

     12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

     13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole “con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

     14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole “se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

     15. L'articolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     “Art. 1214 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione".

 

          Art. 15. Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

     1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:

     a) nel primo periodo del primo comma le parole “con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

     b) nel secondo periodo del primo comma le parole “la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

     c) nel secondo comma le parole: “Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: “Con le stesse sanzioni è punito";

     d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     “Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

 

          Art. 16. Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative

     1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

 

Titolo III

 

Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale

 

          Art. 17. Blocco stradale o ferroviario

     1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:

     “Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

     La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".

     2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1984, n. 66 è inserito il seguente:

     “Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.

     Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.

     Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 18. Autotrasporto

     1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito a norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";

     b) il secondo comma è soppresso;

     c) nel terzo comma le parole “è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; è altresì soppresso il secondo periodo;

     d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     “Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

     2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

     3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:

     a) nella rubrica e nel primo comma le parole “accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti: “accertamento degli illeciti";

     b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     “Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

     4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: “con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".

     5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: “con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".

 

          Art. 19. Guida dei veicoli

     1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

     a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

     “13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";

     b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

     “18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

     “4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.

     “4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".

     4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole “si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: “amministrative, comprese quelle accessorie,".

     5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".

     6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

     “6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.".

     7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

     “6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".

     8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

     “6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".

 

          Art. 20. Comportamenti durante la circolazione

     1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:

     “8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.

     8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

     a) nel comma 19 le parole “con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni";

     b) nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.".

 

          Art. 21. Dati di identificazione e targhe

     1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato" sono sostituite dalle seguenti: “, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni".

     2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

     a) nel comma 9 le parole “con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";

     b) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo: “Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

     a) nel comma 12 le parole “con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";

     b) nel comma 15 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

     4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “è soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: “è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".

     5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “è soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: “è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".

 

          Art. 22. Anagrafe nazionale

     1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole “nonché i dati relativi" sono inserite le seguenti: “alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e".

 

          Art. 23. Disposizioni di coordinamento e finali

     1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole “ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: “ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni".

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

     “3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.".

     3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

     a) il comma 2 è soppresso;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

     “1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".

 

Titolo IV

 

Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie

 

          Art. 24. Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

     1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 è abrogato.

     2. Sono altresì abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

     3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.

 

          Art. 25. Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale

     1. Dopo l'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

     “Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.

     La sanzione può essere aumentata fino alle metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

     Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

     Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.".

 

          Art. 26. Modifica della disciplina del contrabbando abituale

     1. Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole “lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole lire ventuno milioni".

 

          Art. 27. Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

     1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da “con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".

 

Titolo V

 

Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali

 

          Art. 28. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione

     1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

     2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 29. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista

     1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

     2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 30. Competenza

     1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 (Autorità competente). - 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".

 

          Art. 31. Sanzioni amministrative accessorie

     1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

     “Art. 5 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

     2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

     a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;

     b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

     Art. 5-bis (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

     2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

     3. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

     4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.

     5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.".

 

          Art. 32. Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

     1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.".

 

          Art. 33. Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative

     1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

     “Art. 8 (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

     2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

     3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

     4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

     Art. 8-bis (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.

     3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

     4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

     5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

     6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.".

 

          Art. 34. Revoca delle autorizzazioni

     1. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dai seguenti:

     “Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

     2. L'iscrizione è effettuata:

     a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

     b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.

     3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

     4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

     Art. 9-bis (Preavviso di revoca). - 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

     2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

     3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

     4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

     5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

     Art. 9-ter (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). - 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.

     2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".

 

          Art. 35. Responsabilità del trattario

     1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10 (Responsabilità solidale del trattario). - 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".

 

          Art. 36. Archivio informatico

     1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:

     “Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

     a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

     b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

     c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

     d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;

     e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;

     f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

     2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".

     2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.

     3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.

 

          Art. 37. Sanzioni penali

     1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

     Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.".

     2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

     Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".

 

Capo I

 

Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale

 

          Art. 38. Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

     1. Nell'articolo 345 del codice penale le parole “è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 39. Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli

     1. Nell'articolo 350 del codice penale le parole “è punito con la multa da lire centomila a due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “ è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

 

          Art. 40. Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

     1. Nell'articolo 352 del codice penale le parole “è punito con la multa fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 41. Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

     1. L'articolo 465 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";

     b) nel secondo comma le parole “soltanto la multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".

 

          Art. 42. Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati

     1. L'articolo 466 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".

 

          Art. 43. Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori

     1. L'articolo 498 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione";

     c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 44. Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni

     1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole “la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".

 

          Art. 45. Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose

     1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole “è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: “è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 46. Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

     1. L'articolo 663 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione".

 

          Art. 47. Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina

     1. L'articolo 663-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

     “Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

     Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 48. Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni

     1. L'articolo 664 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";

     b) nel secondo comma le parole “la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".

 

          Art. 49. Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

     1. L'articolo 666 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

     b) nel secondo comma le parole “la pena è dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

     c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     “E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

     Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 50. Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose

     1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole “è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 51. Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni

     1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole “è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

 

          Art. 52. Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

     1. L'articolo 677 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione si applica a chi".

 

          Art. 53. Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

     1. L'articolo 686 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole “Alla stessa sanzione";

     c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     “E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

     Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 54. Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza

     1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole “è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".

 

          Art. 55. Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali

     1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole “è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 56. Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose

     1. L'articolo 705 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

     b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     “Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.".

 

          Art. 57. Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

     1. L'articolo 724 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione si applica a chi".

 

          Art. 58. Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

     1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole “è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 59. Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative

     1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:

     “19-bis. - L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.

     Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:

     a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;

     b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;

     c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;

     d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;

     e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".

 

CAPO II

 

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

 

          Art. 60. Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

     1. Il regio decreto 14 luglio 1989, n. 404 è così modificato:

     a) nell'articolo 15 le parole “saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti : “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";

     b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     “Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

     Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.";

     c) nell'articolo 24 le parole “è punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".

 

          Art. 61. Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi

     1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da “sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.".

 

          Art. 62. Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome dell'emblema della Croce Rossa

     1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";

     b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: “Alla stessa sanzione";

     c) nel terzo comma le parole “Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: “Tali sanzioni".

 

          Art. 63. Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione

     1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:

     a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole “saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila”;

     b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     “Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".

 

          Art. 64. Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia

     1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da “sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".

 

          Art. 65. Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

     1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".

 

          Art. 66. Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

     Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:

     a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     “Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

     In tali casi può procedersi alla confisca dell'apparecchio.".

     b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     “Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

     Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".

 

          Art. 67. Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione

     1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole “è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".

 

          Art. 68. Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie

     1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole “sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: “sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".

 

          Art. 69. Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne

     1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 è sostituito dal seguente:

     “Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

     La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a lire ottocentomila.

     Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".

 

          Art. 70. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie

     1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:

     a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";

     b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".

 

          Art. 71. Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

     1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è così modificato: [2]

     a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da “è punito sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

     b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole “tali pene" sono sostituite dalle parole “tali sanzioni";

     c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".

 

          Art. 72. Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico

     1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole “è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

 

          Art. 73. Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici

     1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “con l'ammenda fino a 100.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";

     b) nel secondo comma la parola “pena" è sostituita dalla seguente “sanzione".

     2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

 

          Art. 74. Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi

     1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:

     a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da “è punito sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";

     b) l'articolo 33 è abrogato.

 

          Art. 75. Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive

     1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da “sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".

 

          Art. 76. Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti

     1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".

 

          Art. 77. Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei “Sassi" nell'abitato del Comune di Matera

     1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole “è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000" sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".

 

          Art. 78. Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

     1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:

     a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole “con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila";

     b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole “con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";

     c) il secondo comma dell'articolo 23 è abrogato;

     d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole “con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";

     e) nella lettera b) nel primo comma dell'articolo 29 le parole “con l'ammenda da lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila";

     f) il secondo comma dell'articolo 29 è abrogato.

 

          Art. 79. Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari

     1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".

 

          Art. 80. Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi

     1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:

     a) nel primo comma le parole da “è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce";

     b) nel secondo comma le parole “In caso di recidiva specifica" sono sostituite dalle seguenti: “In caso di reiterazione specifica delle violazioni".

 

          Art. 81. Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio

     1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: “sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila";

     b) il quarto comma è abrogato.

 

          Art. 82. Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

     1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente:

     “Art. 12 - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

     E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.".

 

          Art. 83. Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne

     1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole “sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".

 

          Art. 84. Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali

     1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni."

 

          Art. 85. Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti

     1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".

 

          Art. 86. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:

     a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

     b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da “la pena" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

     c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 è aggiunto il seguente:

     “Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

     d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";

     e) il secondo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     “Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.";

     f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 è aggiunto il seguente:

     “Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

          Art. 87. Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche

     1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da “è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".

 

          Art. 88. Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

     1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da “sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".

 

          Art. 89. Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli

     1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole “è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".

 

          Art. 90. Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole

     1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “è punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";

     b) nel secondo comma le parole “è punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";

     c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     “Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

     d) il quinto comma è abrogato.

 

          Art. 91. Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria

     1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole “sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".

 

          Art. 92. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano

     1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:

     a) nel comma 10 dell'articolo 6 le parole “è soggetto alle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti “è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie";

     b) nel comma 1 dell'articolo 15 le parole “comporta l'irrogazione delle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti “comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

 

          Art. 93. Autorità competenti

     1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:

     a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

     b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

     c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

     d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

     e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

     g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

     h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889; [3]

     i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

     l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

TITOLO VII

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

 

          Art. 94. Reiterazione delle violazioni

     1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:

     “Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

     Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

     La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

     Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

     La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

     Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

     Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.".

 

          Art. 95. Principio di specialità

     1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:

     “Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".

 

          Art. 96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

     1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole “non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a lire dodicimila".

 

          Art. 97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

     1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

     a) nel primo comma le parole “davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: “davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";

     b) nel quarto e nel settimo comma la parola “pretore" è sostituita dalla parola “giudice".

 

          Art. 98. Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

     1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente:

     “Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.

     L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

     a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

     b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

     c) urbanistica ed edilizia;

     d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

     e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

     f) di società e di intermediari finanziari;

     g) tributaria e valutaria.

     L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

     a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

     b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

     c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".

 

          Art. 99. Giudizio di opposizione

     1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:

     a) la parola “pretore" è sostituita, ovunque compaia, dalla parola “giudice";

     b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.";

     c) nell'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".

 

TITOLO VIII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 100. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

     2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

 

          Art. 101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

     1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

     2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. [4]

     3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

 

          Art. 102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio

     1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

     2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

     3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

     4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

     5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

     6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

     7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

     8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.

 

          Art. 103. Uffici competenti a ricevere il rapporto

     1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 104. Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali

     1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.

     2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.

 

          Art. 105. Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari

     1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.

     2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.

 

 

Allegato

ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1

 

     Avvertenza: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

     1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante “Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco”.

     2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante “Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari”.

     3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante “Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari”.

     4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante “Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti”.

     5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante “Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi”.

     6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante “Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati”, ad eccezione dell'art. 16.

     7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a “Difesa della genuinità del burro”.

     8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante “Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva”.

     9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.

     10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante “Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile”.

     11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.

     12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”.

     13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante “Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini”.

     14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante “Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti”.

     15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante “Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi”.

     16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante “Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi”.

     17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante “Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo”.

     18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante “Norme per la produzione e commercializzazione degli agri”.

     19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari”.

     20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante “Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola”.

     21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”.

     22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”.

     23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante “Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto”.

     24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante “Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto”.

     25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante “Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”.

     26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di “Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele”.

     27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante “Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione”.

     28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante “Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana”.

     29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante “Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari”.

     30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini”.

     31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante “Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale”.

     32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante “Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti”.

     33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante “Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti”.

     34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante “Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità”.

     35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante “Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche”.

     36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”.

     37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”.

     38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.


[1]  Lettera modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2000, n. 22.

[2]  Alinea così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2000, n. 22.

[3]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2000, n. 22.

[4]  La Corte Costituzionale, con sentenza 31 maggio 2001, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.