Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 22/01/1948 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. |
§ 93.2.4 - D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66. [1]
Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
(G.U. 26 febbraio 1948, n. 48)
Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni [2].
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra [3].
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.
1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Comma sostituito dall'art. 17 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 17 del
[4] Articolo inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 e così sostituito dall'art. 23 del