§ 4.3.30 – L. 2 agosto 1982, n. 527.
Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:02/08/1982
Numero:527


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri
Art. 3.      Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con [...]
Art. 4.      Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione [...]
Art. 5.      Il trasporto degli agri è soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di [...]
Art. 6.      Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, si [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuotono l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto
Art. 10.      Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 2 è punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 200.000 per ogni [...]
Art. 11.      Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni
Art. 12.      Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.30 – L. 2 agosto 1982, n. 527. [1]

Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

(G.U. 12 agosto 1982, n. 221).

 

     Art. 1. [2]

     1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di...'' seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

     2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume.

 

          Art. 2.

     E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri:

     a) non rispondenti alla definizione di cui all'art. 1;

     b) che, all'esame organolettico e chimico, risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo;

     c) che contengono aggiunte di alcole etilico, di acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali. E', pertanto, abrogato il secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

     d) ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di agri di natura diversa.

     E' altresì vietato detenere agri derivanti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione o di confezionamento di agri di vino e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

     Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio, e dell'artigianato e della sanità potranno essere consentite deroghe al divieto di cui al comma precedente ove si accerti l'esistenza delle condizioni idonee ad evitare le frodi.

     La detenzione di agri di cui al primo comma, lettera b), è consentita a condizione che i prodotti stessi vengano denunciati, a mezzo telegramma, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, e siano individuati mediante apposito cartello.

 

          Art. 3.

     Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra [3].

     A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773 [4].

     Su tali chiusure deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente [5].

     Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

     a) la natura merceologica del prodotto;

     b) l'indicazione dell'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 millilitri di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;

     c) il contenuto minimo garantito del recipiente;

     d) il nome, la ditta e la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

     e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.

     Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

     Le denominazioni straniere possono essere adottate purchè alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.

 

          Art. 4.

     Salvo il disposto dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Ad analoga autorizzazione è soggetto l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei produttori di agri in stabilimento diverso da quello di produzione.

     Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o di confezionamento.

 

          Art. 5.

     Il trasporto degli agri è soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il documento di accompagnamento di cui al precedente comma non è obbligatorio per la circolazione di qualsiasi quantitativo di agro contenuto in recipienti aventi un volume nominale non superiore a 5 litri, confezionati e sigillati a norma dell'art. 3.

     Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento degli agri deve tenersi un registro aggiornato di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati, sul quale devono essere annotati, di volta in volta:

     a) la data dell'operazione;

     b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime;

     c) il prodotto ottenuto adottando le denominazioni di cui all'art. 1;

     d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

     e) lo scarico e la trasformazione del prodotto.

     Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità per l'emissione dei documenti di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per il controllo dell'uso di dette documentazioni.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, si provvederà ad indicare:

     a) le caratteristiche di purezza dell'alcole etilico di origine agricola e delle diluizioni acquose destinate alla produzione di agro di alcole;

     b) i fermentati alcolici di origine agricola che potranno essere impiegati per la produzione di agri ed eventualmente le loro caratteristiche di composizione;

     c) eventuali diverse caratteristiche, oltre quelle indicate con il precedente art. 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie;

     d) le pratiche ed i trattamenti tecnologici consentiti per la preparazione e la buona conservazione degli agri;

     e) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni ivi compresa l'eventuale determinazione di sostanze denaturanti o di rivelatori e le relative modalità di impiego, idonee ad evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione;

     f) eventuali deroghe all'acidità totale minima del 6 per cento prevista dall'art. 1, in relazione alla composizione di particolari fermentati alcolici ed alla natura delle rispettive materie prime. Tale deroga non è applicabile all'agro di vino.

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuotono l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite aliquote ridotte per l'imposta di fabbricazione, allo scopo di realizzare l'equilibrio fra il costo di produzione degli altri agri e quello di alcole.

     Sull'agro di alcole importato in natura o contenuto nei prodotti importati in quantità tale da conferire loro una acidità acetica superiore al 2 per cento in volume, grava l'imposta di cui ai commi precedenti commisurata al quantitativo di alcole necessario a produrre l'acido acetico presente nel prodotto importato sulla base dell'equivalenza di litri 1,05 di alcole etilico anidro per ogni litro di acido acetico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabilite le modalità di applicazione del disposto di cui al presente comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo cesseranno di avere vigore allorchè sarà esteso al vino destinato alla produzione dell'agro di vino lo stesso aiuto comunitario previsto per il vino destinato alla distillazione.

 

          Art. 10.

     Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 2 è punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a L. 500.000.

 

          Art. 11.

     Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

          Art. 12.

     Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Resta salva l'applicazione all'agro di vino delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di quelle emanate per la loro esecuzione, purchè compatibili con le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Dalla data di entrata in vigore è consentito un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme stabilite dalla presente legge; anche dopo tale periodo è consentito utilizzare le etichette conformi alle precedenti norme, purchè recanti in sovraimpressione la dicitura "agro di....".

     Il prodotto confezionato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere commercializzato al dettaglio sino ad esaurimento delle scorte.


[1] Abrogata dall'art. 47 della L. 20 febbraio 2006, n. 82. Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 6 giugno 1986, n. 258.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 258.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 258.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 258.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 258.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 258.