Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 24/07/1962 |
Numero: | 1104 |
Sommario |
Art. 1. E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva [...] |
Art. 2. E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili |
Art. 3. Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale |
Art. 4. [2] |
Art. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi |
Art. 6. Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice |
Art. 7. Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [...] |
§ 4.3.18 – L. 24 luglio 1962, n. 1104. [1]
Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.
(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).
E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.
E vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.
E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.
E' altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.
Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.
Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice.
Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio
[1] Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dalla presente legge, vedi gli artt. 1 e 2 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della