§ 23.7.64 - L. 10 agosto 2023, n. 103.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:10/08/2023
Numero:103


Sommario
Art. 1. 


§ 23.7.64 - L. 10 agosto 2023, n. 103.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

(G.U. 10 agosto 2023, n. 186)

 

Art. 1.

 

     1. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera b), numero 2), le parole: «n. 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

     alla lettera c), numero 1), le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» sono sostituite dalle seguenti: «, o della banca per la quale»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023). - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.

     Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

     2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

     b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

     c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

     d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

     e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

     3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

     4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

     5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla».

     All'articolo 3:

     alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015). - 1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

     "ee-bis) 'ritirò: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";

     b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";

     c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882"».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata,"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata"».

     All'articolo 6:

     al comma 1, capoverso 525, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «che possano» sono sostituite dalle seguenti: «che possa».

     All'articolo 7:

     al comma 2, la parola: «adottato» è soppressa e alle parole: «entro centoventi giorni» sono premesse le seguenti: «da adottare».

     All'articolo 8:

     al comma 1, la parola: «indoor», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «in ambienti chiusi», dopo le parole: «finalizzato a finanziare» sono inserite le seguenti: «la progettazione e» e dopo le parole: «prevenzione della concentrazione di radon indoor» sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,»;

     al comma 2, le parole: «Il Fondo è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate» e la parola: «provincie» è sostituita dalla seguente: «province»;

     al comma 3, dopo le parole: «al 2031» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla rubrica, la parola: «indoor», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «in ambienti chiusi».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163). - 1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonchè di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonchè all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     All'articolo 9:

     al comma 1:

     all'alinea, la parola: «nuovo» è soppressa;

     alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «circolazione stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «circolazione stradale e».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299). - 1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma";

     b) all'articolo 3, comma 1:

     1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato";

     2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".

     2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

     "1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.

     1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

     a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

     b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

     c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

     d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nè altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

     e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

     Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.

     1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

     1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonchè la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".

     3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

     b) all'articolo 53, comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,".

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano altresì alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

     6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».

     All'articolo 10:

     al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» sono inserite le seguenti: «alla parte quinta» e le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità».

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092). - 1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

     a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

     b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

     1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;

     2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

     3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

     4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.

     5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.

     6. Possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.

     7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.

     8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente è dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perchè non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.

     9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.

     10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 è punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.

     11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.

     12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.

     13. I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo le parole: «485, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al» e le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;

     al comma 2, dopo le parole: «569, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «citato testo unico di cui al» e le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;

     al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

     "9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonchè i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura"»;

     alla rubrica, le parole: «Istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione».

     All'articolo 12:

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «predetto Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     al comma 5, dopo le parole: «commi 3 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     All'articolo 13:

     al comma 1, lettera b):

     l'alinea è sostituito dal seguente: «nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:»;

     al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento»;

     al comma 3, le parole: «n. 139 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «8 marzo 2006, n. 139,»;

     al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 12» e «dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 1), le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/ 2024»;

     alla lettera b), capoverso 1, le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;

     alla lettera c), capoverso 1, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/ 2024»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive"»;

     al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «dall'anno scolastico 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024», le parole: «dall'anno 2026 e a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni», le parole: «dall'anno scolastico 2023-24» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024» e le parole: «per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024».

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «e disponibile"» sono sostituite dalle seguenti: «e disponibile».

     All'articolo 17:

     al comma 2, le parole: «paragrafo 1,» sono soppresse;

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

     al comma 4, dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche,»;

     al comma 5, dopo le parole: «euro 200.000» è inserita la seguente: «annui»;

     alla rubrica, le parole: «regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)».

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

     alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 1, le parole: «del 12 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 12 settembre 2018»;

     al numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, le parole: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226»;

     al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «Capo VI» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «codice del processo amministrativo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al»;

     alla lettera b), alle parole: «la comunicazione» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ai viaggi";» sono sostituite dalle seguenti: «ai viaggi,";»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) all'articolo 10:

     1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio"»;

     alla lettera d):

     al numero 1), dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «punto 19» sono sostituite dalle seguenti: «punto 19),»;

     al numero 3):

     al capoverso 2-quater, dopo le parole: «regolamento (UE) 2017/2226» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: «pertinenti il singolo caso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinenti al singolo caso»;

     al comma 2, alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al regolamento di cui al decreto»;

     al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 17,» è inserita la seguente: «rispettivamente,» e le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

     al comma 4, la parola: «punti» è sostituita dalla seguente: «numeri»;

     al comma 6, le parole: «lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonchè alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d)».

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo). - 1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18-bis:

     1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";

     b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     "Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

     2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis".

 

     Art. 18-ter (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione. Caso ARES (2023) 2033572). - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"».

     All'articolo 20:

     al comma 1:

     alla lettera b), capoverso 3-bis:

     le parole: «3-bis. 1. Il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 3-bis. - 1. Il giudice»;

     al comma 1, le parole: «normativa unionale» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;

     al comma 3:

     il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2»;

     alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «, primo comma» sono soppresse;

     al numero 2), le parole: «3 aprile 2011, n. 71» sono sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2011, n. 71».

     All'articolo 21:

     al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «coerenti alle» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con le» e le parole: «e accumuli.".» sono sostituite dalle seguenti: «e accumuli";»;

     al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è abrogato» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

     al comma 2, dopo le parole: «regolazione per energia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «europea» è soppressa e le parole: «5 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6 ottobre 2022».

     All'articolo 22:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonchè all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";

     b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonchè della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile"».

     Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 22-bis (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: "o a prezzo fisso" sono sostituite dalle seguenti: "e a prezzo fisso";

     b) all'articolo 18:

     1) il comma 4 è abrogato;

     2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.

 

     Art. 22-ter (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022). - 1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis è abrogato».

     All'articolo 23:

     al comma 1:

     all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;

     alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: «i prodotti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al numero 3), capoverso n), la parola: «tecnica;"'» è sostituita dalla seguente: «tecnica;"»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9"»;

     alla lettera d), numero 1), dopo le parole: «n. 185» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera h):

     al numero 3), le parole: «fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: "internazionale»;

     al numero 4), le parole: «assoggettare"' fino a» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettare" fino a:»;

     al numero 5), la parola: «a» è sostituita dalle seguenti: «fino a:» e le parole: «servizi di"'» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di"»;

     al numero 6), capoverso 7, le parole: «paragrafo 2 e 8, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,»;

     alla lettera i):

     al numero 1), all'alinea, dopo le parole: «il comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al capoverso, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «1. L'autorizzazione»;

     al numero 3), le parole: «uso e» sono sostituite dalla seguente: «e»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

     «4-bis) il comma 8 è abrogato»;

     alla lettera l):

     al numero 1), le parole: «è soppresso.;» sono sostituite dalle seguenti: «è soppresso;»;

     al numero 2), le parole: «a "una volta"» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma»;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     «3-bis) il comma 8 è abrogato»;

     alla lettera m), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;

     alla lettera q), dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a)»;

     alla lettera r), il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore";»;

     alla lettera s), capoverso Art. 18:

     al comma 2, dopo la parola: «autorizzazione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 3, dopo le parole: «L'operatore che» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     «c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

     d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»;

     alla lettera t):

     dopo il numero 5) è inserito il seguente:

     «5-bis) il comma 3 è abrogato»;

     al numero 6), capoverso 5, dopo le parole: «cinque anni» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e di esibizione» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esibizione»;

     alla lettera u):

     al numero 2), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     «3-bis) il comma 4 è abrogato»;

     la lettera aa) è soppressa;

     alla rubrica, la parola: «Adattamento» è sostituita dalla seguente: «Adeguamento».

     All'articolo 24:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 84 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

     alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «n. 1071/2009» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,», dopo la parola: «autocarri» è inserita la seguente: «, trattori», le parole: «ed in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «e di proprietà» e dopo le parole: «avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate»;

     la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     «c) al comma 4:

     1) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";

     3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) i veicoli destinati al trasporto di cose";

     4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";

     c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

     a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

     b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

     c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

     4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

     a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

     b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

     4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti"»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481"»;

     dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

     "7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

     7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

     e-ter) al comma 8, le parole: "Alla suddetta violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis"»;

     i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

     al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 bis».

     Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 24-bis (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782). - 1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "Organismo di controllo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Organismo";

     b) all'articolo 1:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";

     c) all'articolo 2, comma 1:

     1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonchè le seguenti:";

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";

     3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

     4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";

     d) all'articolo 3, comma 1, le parole: "L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "L'Organismo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) 2021/782";

     e) all'articolo 4:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:

     a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;

     b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;

     c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

     f) all'articolo 5:

     1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";

     2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";

     3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";

     g) l'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

     "Art. 6 (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

     3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.

 

     Art. 6-bis (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";

     h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";

     i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

     l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

     "Art. 20 (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 20-bis (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo). - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonchè agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

 

     Art. 20-ter (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo). - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4), adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273). - 1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta"».

     All'articolo 25:

     al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo le parole: «sempre considerato breve» sono inserite le seguenti: «. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonchè i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni».

     Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

     «Art. 25-bis (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/ 40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato). - 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

     "j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";

     b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";

     c) all'articolo 12:

     1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";

     2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".

     2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

     "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte».

     All'articolo 26:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»;

     alla lettera b), le parole: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,»;

     alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029, a» è inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «dall'anno 2032» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente»;

     al comma 2, le parole: «, con propri decreti, ad apportare» sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti,».