§ 80.3.109 - L. 21 febbraio 2025, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:21/02/2025
Numero:15


Sommario
Art. 1. 


§ 80.3.109 - L. 21 febbraio 2025, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

(G.U. 24 febbraio 2025, n. 45)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

 

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

     b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";

     c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".

     2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";

     b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024"»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente»;

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

     10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.

     10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2029,".

     10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.

     10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: "relazione semestrale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "relazione annuale".

     10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili nè rinnovabili, presso ciascuna amministrazione".

     10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".

     10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:

     "822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023".

     10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 2024"».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     la lettera a) è soppressa;

     alla lettera b), le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026»;

     al comma 3, dopo le parole: «comma 2-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "medesima normativa" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale"»;

     al comma 5:

     alla lettera a), le parole: «fino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

     alla lettera b), la parola: «contrasto» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto» e le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;

     il comma 6 è soppresso;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";

     b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: «commi 738» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 2, le parole: «30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

     al comma 4:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16-sexies» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     alla lettera a), dopo la parola: «statali,» sono inserite le seguenti: «all'alinea,»;

     alla lettera b), alinea, le parole: «di AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «della società AMCO» e le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026"»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025"»;

     al comma 9, primo periodo, alle parole: «l'adozione e l'approvazione» sono premesse le seguenti: «il termine per», le parole: «è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato» e le parole: «e avviene» sono sostituite dalle seguenti: «; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono»;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025»;

     al comma 11, le parole da: «All'articolo 2» fino a: «n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.»;

     al comma 13, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019»;

     al comma 14, alinea:

     le parole: «n. 131, del 29 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2023, n. 131»;

     dopo le parole: «n. 169» sono inserite le seguenti: «, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese,»;

     dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

     «14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purchè abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

     14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.

     14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

     14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "negli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".

     14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.

     14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.

     14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.

     14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

     14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.

     14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.

     2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

     a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

     b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

     1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

     2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

     c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

     d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

     3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

     4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

     5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

     6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

     7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

     8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

     a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

     b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2».

     All'articolo 4:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2027";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati" sono inserite le seguenti: "o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari";

     c) al secondo periodo, le parole: "dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60" sono sostituite dalle seguenti: "dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale"»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

     b) al comma 1-ter, le parole: "2014-2016 e 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022"»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti «all'alinea, le parole:» e le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

     alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "maturato al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "maturato al 31 dicembre 2025";

     b) le parole: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".

     3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»;

     al comma 5, le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;

     al comma 6, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

     al comma 7:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 4» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     alla lettera b), la parola: «recante» è sostituita dalle seguenti: «concernente l'applicazione del regolamento recante»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

     "7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"»;

     alla lettera d), le parole: «dolo e» sono soppresse;

     al comma 9, lettera c), dopo la parola: «sostituzione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 10:

     all'alinea, dopo le parole: «relativo alla possibilità» sono inserite le seguenti: «per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale,»;

     alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza" e "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse»;

     alla lettera c), dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025," e, al secondo periodo, le parole: "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse»;

     al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     al comma 12, le parole: «con modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

     dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

     «12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

     12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "e di" sono sostituite dalla seguente: ", di" e le parole: "al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta giorni".

     12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

     12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025».

     All'articolo 5:

     al comma 4, le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «Scuola 4.0"» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

     b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";

     c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".

     4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonchè le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

     4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.

     4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

     4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso). - All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti"».

     All'articolo 6:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025";

     b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025"»;

     al comma 4, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi".

     4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

     All'articolo 7:

     al comma 4, le parole: «Codice della strada» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

     4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

     4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonchè per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;

     b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1";

     c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate".

     4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

     4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo:

     1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026";

     2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse;

     b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice";

     c) al comma 2-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".

     4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata dalla società Rete ferroviaria italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.

     4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.

     4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonchè il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «con la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025"».

     All'articolo 9:

     al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" è sostituita dalla seguente: "m-sexies)"»;

     al comma 5, le parole: «2027, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2027 ed euro», dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «euro 1.205.032» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.205.032», alla parola: «mediante», ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto» e le parole: «euro 3.615.095» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.615.095».

     All'articolo 10:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni".

     2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni"»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";

     b) al comma 7, le parole: "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse.

     8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026".

     8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo è soppresso.

     8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025".

     8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55».

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004) - 1. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

     All'articolo 11:

     al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.

     2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.

     2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

     2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.

     2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.

     2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

     2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».

     All'articolo 12:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2025" e le parole: "nel 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

     All'articolo 13:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.

     1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

     1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: "per gli undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi".

     1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

     1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025".

     1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e, al comma 454, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025,"».

     All'articolo 14:

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

     al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «articolo 175 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonchè alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.

     2-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

     2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

     Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). - 1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

     All'articolo 19:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8-ter» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 44» sono inserite le seguenti: «, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".

     1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

     b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

     c) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

     1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2025».

     Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 19-bis (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

     Art. 19-ter (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990). - 1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini".

 

     Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità). - 1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:

     a) Alessandria;

     b) Lecce;

     c) Genova;

     d) Isernia;

     e) Macerata;

     f) Matera;

     g) Palermo;

     h) Teramo;

     i) Vicenza;

     l) Provincia autonoma di Trento;

     m) Aosta.

     2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

     b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";

     c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

     d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

     e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

     f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

     3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonchè nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

     4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonchè sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     All'articolo 20:

     al comma 1, le parole: «del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno»;

     al comma 2:

     all'alinea, dopo le parole: «termine di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     alla lettera a), le parole: «delle persone e i nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone e dei nuclei»;

     alla lettera c), le parole: «n. 872/2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 872 del 4 marzo 2022» e la parola: «competente» è soppressa;

     alla lettera d), le parole: «cui sono trasferite le» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle» e dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 3, le parole: «citato decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

     al comma 4, le parole: «riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati,» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 394:

     1) al primo periodo, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le parole: "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,";

     2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;

     b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito".

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     All'articolo 21:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35»;

     al comma 4, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e dopo le parole: «n. 76» sono inserite le seguenti: «, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale»;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e, al terzo periodo, le parole: «, aventi ad oggetto tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto tali provvedimenti»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) è abrogata.

     5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;

     b) l'articolo 10 è abrogato;

     c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;

     d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonchè, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.

     5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) è abrogata.

     5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.

     5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

     b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

     d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

     e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

     5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;

     b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;

     c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;

     d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

     e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.

     5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

     b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria è applicata nella misura massima" sono soppresse;

     5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

     b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.

     5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate».

     Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026».

     Alla tabella 1:

     dopo le parole: «Tabella 1» sono inserite le seguenti: «(articolo 4, comma 11)» e le parole: «personale sanitario comparto» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario del comparto sanità».