Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 21/02/2025 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.3.109 - L. 21 febbraio 2025, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 24 febbraio 2025, n. 45)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 72, della
a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";
c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della
a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";
b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024"»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della
10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del
10-novies. All'articolo 1 della
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023".
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del
All'articolo 2:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 2-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «fino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
alla lettera b), la parola: «contrasto» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto» e le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";
b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «commi 738» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 2, le parole: «30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16-sexies» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera a), dopo la parola: «statali,» sono inserite le seguenti: «all'alinea,»;
alla lettera b), alinea, le parole: «di AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «della società AMCO» e le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, comma 10, del
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 10-bis, comma 1, del
al comma 9, primo periodo, alle parole: «l'adozione e l'approvazione» sono premesse le seguenti: «il termine per», le parole: «è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato» e le parole: «e avviene» sono sostituite dalle seguenti: «; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del
al comma 11, le parole da: «All'articolo 2» fino a: «n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1-sexies, del
al comma 13, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019»;
al comma 14, alinea:
le parole: «n. 131, del 29 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2023, n. 131»;
dopo le parole: «n. 169» sono inserite le seguenti: «, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese,»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2».
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2027";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati" sono inserite le seguenti: "o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari";
c) al secondo periodo, le parole: "dall'articolo 11 del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-bis del
a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al comma 1-ter, le parole: "2014-2016 e 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022"»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti «all'alinea, le parole:» e le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della
a) le parole: "maturato al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "maturato al 31 dicembre 2025";
b) le parole: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del
al comma 5, le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;
al comma 6, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 4» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera b), la parola: «recante» è sostituita dalle seguenti: «concernente l'applicazione del regolamento recante»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del
alla lettera d), le parole: «dolo e» sono soppresse;
al comma 9, lettera c), dopo la parola: «sostituzione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 10:
all'alinea, dopo le parole: «relativo alla possibilità» sono inserite le seguenti: «per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale,»;
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza" e "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse»;
alla lettera c), dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025," e, al secondo periodo, le parole: "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse»;
al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della
al comma 12, le parole: «con modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 4, comma 6, del
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025».
All'articolo 5:
al comma 4, le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «Scuola 4.0"» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della
4-ter. All'articolo 4 del
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al
"La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti"».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 3, del
a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al
al comma 4, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 26, comma 13, della
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
All'articolo 7:
al comma 4, le parole: «Codice della strada» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonchè per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;
b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1";
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate".
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del
4-septies. All'articolo 7-bis del
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026";
2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al
c) al comma 2-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del
4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «con la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" è sostituita dalla seguente: "m-sexies)"»;
al comma 5, le parole: «2027, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2027 ed euro», dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «euro 1.205.032» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.205.032», alla parola: «mediante», ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto» e le parole: «euro 3.615.095» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.615.095».
All'articolo 10:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 4-quater del
a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
b) al comma 7, le parole: "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della
"4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026".
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025".
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del
All'articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025".
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e, al comma 454, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025,"».
All'articolo 14:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «articolo 175 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della
2-ter. All'articolo 40, comma 1, del
2-quater. All'articolo 40, comma 2, del
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). - 1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della
All'articolo 19:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8-ter» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 44» sono inserite le seguenti: «, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 19-ter (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990). - 1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del
Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità). - 1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) Provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «termine di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera a), le parole: «delle persone e i nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone e dei nuclei»;
alla lettera c), le parole: «n. 872/2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 872 del 4 marzo 2022» e la parola: «competente» è soppressa;
alla lettera d), le parole: «cui sono trasferite le» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle» e dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 3, le parole: «citato decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «
al comma 4, le parole: «riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati,» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le parole: "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,";
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
All'articolo 21:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
al comma 4, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e dopo le parole: «n. 76» sono inserite le seguenti: «, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e, al terzo periodo, le parole: «, aventi ad oggetto tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto tali provvedimenti»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del
5-ter. Al
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;
b) l'articolo 10 è abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonchè, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del
5-quinquies. All'articolo 7 del
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del
b) il comma 265 dell'articolo 1 della
c) l'articolo 7-quater del
d) il comma 7 dell'articolo 13 del
e) l'articolo 32 del
5-septies. Alla
a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria è applicata nella misura massima" sono soppresse;
5-novies. All'articolo 2 del
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della
Alla tabella 1:
dopo le parole: «Tabella 1» sono inserite le seguenti: «(articolo 4, comma 11)» e le parole: «personale sanitario comparto» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario del comparto sanità».