Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 27/11/2023 |
Numero: | 170 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 80.3.103 - L. 27 novembre 2023, n. 170.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
(G.U. 28 novembre 2023, n. 278)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132
All'articolo 1:
alla rubrica, le parole: «Termini in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del
2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1».
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività). - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".
2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3, comma 10, del
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale). - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».
All'articolo 5:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità). - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del
All'articolo 6:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022). - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del
Art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali). - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della
2. All'articolo 1 della
"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della
4. All'articolo 1 della
"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglià degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della
Art. 6-quater (Differimento di termini in materia di investimenti). - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
Art. 6-quinquies (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 2, del
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» sono inserite le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del
Art. 7-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuità territoriale). - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della
2. All'articolo 82, comma 1, della
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo). - 1. All'articolo 103-bis del
All'articolo 9:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del
All'articolo 10:
al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.
2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del
2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del
2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali). - 1. All'articolo 7-bis del
a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 10-ter (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti). - 1. All'articolo 1, comma 594, della
a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".
Art. 10-quater (Proroga di termini in materia sportiva). - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo). - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;
al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione). - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purchè detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al
"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio). - 1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 15-ter (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte). - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del
Art. 15-quater (Modifiche al codice di cui al
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 15-quinquies (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 15-sexies (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). - 1. All'articolo 42-bis del
a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni per aree terremotate). - 1. All'articolo 18, comma 2, del
"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del