Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 21/12/2022 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22) |
Art. 3. (Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive) |
Art. 4. (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto) |
Art. 5. (Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia) |
Art. 6. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 11) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 12) |
Art. 9. (Copertura finanziaria) |
Art. 10. (Disposizione sull'efficacia) |
§ 2.3.371 - L.R. 21 dicembre 2022, n. 17.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).
(B.U. 28 dicembre 2022, n. 68 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione con la presente
2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
3. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella B), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
Art. 2. (Diritti annuali di cui all'articolo 29 della
1. A decorrere dall'anno 2023 l'importo unitario dei diritti annuali di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della
Art. 3. (Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)
1. Le risorse di cui all'articolo 6 della
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti 2023-2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.
3. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
Art. 4. (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)
1. La Regione, in coerenza con gli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale e nazionale per la conservazione dei beni culturali, mediante attività scientifiche di analisi e monitoraggio finalizzate anche alla prevenzione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 la spesa di euro 70.000,00 nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.
3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 2 è stabilita annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
Art. 5. (Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)
1. La Regione Umbria interviene a titolo di cofinanziamento degli interventi del Comune di Perugia finalizzati ai lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) per l'importo massimo di euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 6. (Ulteriori modificazioni alla
1. All'articolo 64, comma 3 della
2. All'articolo 64, comma 9-bis della
Art. 7. (Modificazioni alla
1. All'articolo 3, della
"1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.".
Art. 8. (Modificazioni alla
1. All'articolo 5, della
"2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.".
Art. 9. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2023-2025 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.
Art. 10. (Disposizione sull'efficacia)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 21 dicembre 2022
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della