§ 2.3.371 - L.R. 21 dicembre 2022, n. 17.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:21/12/2022
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)
Art. 3.  (Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)
Art. 4.  (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)
Art. 5.  (Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)
Art. 6.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 11)
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 12)
Art. 9.  (Copertura finanziaria)
Art. 10.  (Disposizione sull'efficacia)


§ 2.3.371 - L.R. 21 dicembre 2022, n. 17.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023).

(B.U. 28 dicembre 2022, n. 68 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2023-2025, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla allegata Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" e dell'articolo 27, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella B), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della l.r. 13/2000.

 

     Art. 2. (Diritti annuali di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

1. A decorrere dall'anno 2023 l'importo unitario dei diritti annuali di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è stabilito, rispettivamente, in misura di euro 60,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in permesso o in concessione, e in misura di euro 1,20 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

 

     Art. 3. (Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), sono integrate di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024 e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 per il finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) [1].

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti 2023-2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Per gli anni successivi, l'entità del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 4. (Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore dell'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale e nazionale per la conservazione dei beni culturali, mediante attività scientifiche di analisi e monitoraggio finalizzate anche alla prevenzione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 la spesa di euro 70.000,00 nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 2 è stabilita annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 5. (Sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva del Comune di Perugia)

1. La Regione Umbria interviene a titolo di cofinanziamento degli interventi del Comune di Perugia finalizzati ai lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palazzetto dello Sport Palabarton (ex Giuseppe Evangelisti) per l'importo massimo di euro 1.000.000,00.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2023-2025.

 

     Art. 6. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 64, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le parole: "con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "con oneri a cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018))".

2. All'articolo 64, comma 9-bis della l.r. 18/2011, le parole: "I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione." sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della l.r. 18/2017.".

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 11)

1. All'articolo 3, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11 (Sostegno alle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.".

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 12)

1. All'articolo 5, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 12 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale), il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.".

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2023-2025 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 dicembre 2022

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.