§ 2.3.343 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/12/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Esenzioni in materia di tassa automobilistica)
Art. 3.  (Autorizzazione all'acquisto di immobili)
Art. 4.  (Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane)
Art. 5.  (Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile)
Art. 6.  (Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali)
Art. 7.  (Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto)
Art. 8.  (Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia)
Art. 9.  (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali))
Art. 10.  (Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)
Art. 11.  (Copertura finanziaria)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.343 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 57 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Esenzioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 " Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 3. (Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile : complesso di edifici immobile ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie soppalcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale, del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1 e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), le parole: " e del Consorzio Crescendo - " sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2016, è abrogata.

 

     Art. 4. (Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. ll finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

 

     Art. 5. (Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile) [1]

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150.000,00, da destinare:

a) quanto a euro 40.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

b) quanto a euro 80.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

c) quanto a euro 60.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

d) quanto a euro 120.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 120.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 180.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 6. (Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali)

1. Nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione collettiva di lavoro, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Avvocatura regionale, un regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa. Il regolamento si conforma ai seguenti principi:

a) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di responsabilità accertata in sede giudiziale;

b) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con integrale assunzione di spese, per i dipendenti per i quali non si ravvisi conflitto di interessi e con rimborso postumo per gli amministratori, nonché per i dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'amministrazione al momento dell'instaurazione del procedimento;

c) nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'Ente non assume la difesa, ma provvede al rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 7. (Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto)

1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. La Giunta regionale, a norma del d.lgs. 118/2011 è autorizzata ad apportare eventuali successive variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al comma 2 sono subordinati al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 8. (Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2018, a concedere un contributo straordinario di euro 40.000,00 al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 9. (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali))

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente.

"Art. 01 Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi. 4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione 01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione. ".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2 " sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2 della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ".

4. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 8/1973 sono abrogati a decorrere dal trasferimento al bilancio dell'Assemblea legislativa delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 01 della l.r. 8/1973, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 10. (Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale " Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale e, ai sensi dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2018.


[1] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 2024, n. 13.