§ 5.2.93 - L.R. 25 luglio 2022, n. 12.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:25/07/2022
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti.
Art. 2.  Componenti.
Art. 3.  Istituzione della giornata regionale del welfare aziendale.
Art. 4.  Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 5.2.93 - L.R. 25 luglio 2022, n. 12.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sul welfare aziendale e istituzione della giornata regionale del welfare aziendale.

(B.U. 27 luglio 2022, n. 37)

 

Art. 1. Istituzione e compiti.

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale per lo studio, la ricerca e la promozione del welfare aziendale, anche al fine di migliorare le politiche familiari e per incentivare la coesione sociale.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) promozione di studi e ricerche sul welfare aziendale;

b) promozione di iniziative per favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della pubblica amministrazione;

c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di welfare aziendale.

 

     Art. 2. Componenti.

1. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di attività economiche;

b) il Presidente e il Vice Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi sociali;

c) tre rappresentati designati congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre rappresentati designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentate dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Umbria.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Consigliere Presidente di commissione più anziano di età e la partecipazione dei suoi componenti è resa a titolo gratuito.

3. In caso di mancanza di unanimità nelle designazioni di cui al comma 1 si applica il criterio della maggiore rappresentatività e in caso di mancata designazione l'Osservatorio è costituito con la metà più uno dei suoi componenti e, comunque, può essere successivamente integrato.

4. L'Ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura dirigenziale dell'Assemblea legislativa di supporto allo stesso.

 

     Art. 3. Istituzione della giornata regionale del welfare aziendale.

1. Al fine di promuovere le iniziative e le azioni realizzate a livello territoriale dagli enti locali e dalle imprese in materia di welfare aziendale, la Regione istituisce la Giornata regionale del welfare aziendale, da celebrarsi ogni anno nel periodo compreso tra il 22 e il 24 aprile.

2. In occasione della Giornata regionale del welfare aziendale la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonee a diffondere la cultura e le politiche di welfare aziendale.

3. L'Ufficio di Presidenza, in collaborazione con la Giunta regionale, disciplina con propria deliberazione le modalità di svolgimento della Giornata regionale del welfare aziendale.

 

     Art. 4. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), sono abrogati.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00 nel bilancio dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese già autorizzate e non impegnate di cui alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

2. Dal 2023, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie previste a titolo di trasferimento per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025 [1].


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 17.