§ 3.4.11 - L.R. 22 dicembre 2008, n. 22.
Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:22/12/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Permesso di ricerca)
Art. 4.  (Istanza per il rilascio del permesso)
Art. 5.  (Istanze concorrenti per il rilascio del permesso)
Art. 6.  (Rilascio del permesso)
Art. 7.  (Deposito cauzionale)
Art. 8.  (Cessazione del permesso di ricerca)
Art. 9.  (Concessione per la coltivazione dei giacimenti)
Art. 10.  Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.
Art. 11.  (Istanze concorrenti per il rilascio della concessione)
Art. 12.  (Rilascio della concessione)
Art. 13.  (Convenzione)
Art. 14.  (Deposito cauzionale)
Art. 15.  (Pertinenze)
Art. 16.  (Pubblica utilità)
Art. 17.  (Rinnovo della concessione)
Art. 18.  (Proroga della concessione)
Art. 19.  (Cessazione)
Art. 20.  (Rinuncia alla concessione)
Art. 21.  (Decadenza)
Art. 22.  (Revoca della concessione)
Art. 23.  (Tutela dei giacimenti)
Art. 24.  (Titoli abilitativi)
Art. 25.  (Trasferimento della concessione)
Art. 26.  (Trasformazioni e modifiche della compagine societaria)
Art. 27.  (Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)
Art. 28.  (Accesso ai fondi)
Art. 29.  (Diritti annuali)
Art. 30.  (Autorizzazione all’utilizzo ed all’immissione in commercio)
Art. 31.  (Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie)
Art. 32.  (Rilascio dell’autorizzazione)
Art. 33.  (Denominazione)
Art. 34.  (Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale)
Art. 35.  (Piano delle acque termali)
Art. 36.  (Vigilanza e controllo)
Art. 37.  (Procedure di autocontrollo)
Art. 38.  (Sanzioni)
Art. 39.  (Norme regolamentari)
Art. 40.  (Norma finanziaria)
Art. 41.  (Norme transitorie e finali)
Art. 42.  (Relazione sull’attuazione della legge)
Art. 43.  (Abrogazioni)


§ 3.4.11 - L.R. 22 dicembre 2008, n. 22.

Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 60 staord.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione [1].

2. Con la presente legge la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell’ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);

c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

TITOLO II

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI,

DI SORGENTE E TERMALI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

 

     Art. 3. (Permesso di ricerca)

1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è consentita solo a chi è munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde acquifere che si intende captare;

b) la realizzazione di scavi, sondaggi esplorativi e di ogni altra indagine atta ad accertare le caratteristiche degli acquiferi e delle acque rinvenute;

c) la rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca, se necessaria.

2. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un’area superiore a duecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei quattrocento ettari.

3. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 la superficie accordata può essere ridotta o ampliata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare del permesso. L’istanza di ampliamento è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.

4. La durata del permesso di ricerca ha validità fino a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere prorogata, previa istanza motivata del titolare, fino ad un massimo di un anno. L’istanza di proroga è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.

5. Il titolare del permesso di ricerca deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari o ai possessori a qualunque titolo dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

6. Il titolare del permesso di ricerca presenta alla Regione una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici, lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e alle opere eseguite per lo svolgimento dell'attività di ricerca [2].

 

     Art. 4. (Istanza per il rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso pubblico o privato, purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica [3].

2. L’istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito dirigente del Servizio regionale, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma di ricerca e dei relativi investimenti, nonché ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 39.

3. L’istanza di rilascio del permesso è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione é preceduta dall’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.

 

     Art. 5. (Istanze concorrenti per il rilascio del permesso)

1. Più istanze di rilascio sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’Albo Pretorio effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

2. In caso di concorso di più istanze di rilascio è preferito il soggetto che presenti la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenendo conto delle ricadute per l’economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 39. A parità di condizioni prevale la priorità nella presentazione dell’istanza.

 

     Art. 6. (Rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) e del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del piano di cui all’articolo 35.

2. Il rilascio del permesso di ricerca è subordinato all’acquisizione del parere espresso dai Comuni interessati per territorio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall’acquisizione.

3. Il provvedimento contiene:

a) l’individuazione e l’estensione della superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

b) la determinazione del diritto annuo da corrispondere ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e la determinazione del deposito cauzionale di cui all’articolo 7.

4. Il permesso di ricerca può contenere eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. Il dirigente del Servizio regionale può disporre, con atto motivato, il diniego del permesso di ricerca e può sospendere per il tempo necessario i permessi di ricerca già rilasciati per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, oppure a seguito di istanza motivata del titolare.

 

     Art. 7. (Deposito cauzionale)

1. Il titolare del permesso di ricerca entro un mese dalla notifica del rilascio versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l’intero periodo di durata del permesso mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d’importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 8. (Cessazione del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per la scadenza del termine di durata, nei seguenti casi:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.

2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al dirigente del Servizio regionale, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l’obbligo relativo al pagamento del diritto annuo di cui all’articolo 29, comma 1 relativo all’annualità in corso.

3. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca nei seguenti casi:

a) il titolare non ha dato inizio ai lavori di ricerca nei termini stabiliti o i lavori sono stati sospesi da oltre tre mesi senza giustificato motivo;

b) il titolare ha utilizzato in qualsiasi forma le acque captate o ha violato le prescrizioni e le limitazioni imposte;

c) il titolare non ha provveduto al pagamento del diritto annuo.

4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all’interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca del permesso di ricerca. La Regione provvede all’indennizzo delle spese sostenute.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

 

     Art. 9. (Concessione per la coltivazione dei giacimenti)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e del paesaggio ed efficienza energetica [4].

2. La durata della concessione è proporzionata all’entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) [5].

3. È consentita, all’interno dell’area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall’acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, ad eccezione del comma 2.

4. Il titolare della concessione assicura l’ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.

5. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l’acqua termale anche per usi geotermici.

 

     Art. 10. Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti. [6]

1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso della procedura di evidenza pubblica è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenzia altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di coltivazione del giacimento, corredata:

a) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;

b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;

c) dal piano economico finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;

d) dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.

3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 .

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 2, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.

5. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 4 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.

 

     Art. 11. (Istanze concorrenti per il rilascio della concessione) [7]

1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentano interferenza nelle aree richieste in concessione e risultano altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’Albo Pretorio effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 3.

2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all’utilizzo delle acque ed il miglior programma di investimenti, tenendo conto delle ricadute per l’economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi. Le istanze sono valutate nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 39. A parità di condizioni è preferito il titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l’istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell’articolo 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell’istanza.

3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un’indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell’articolo 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L’ammontare dell’indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all’articolo 3, comma 6 e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Regione l’attestazione dell’eseguito pagamento dell’indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 12. (Rilascio della concessione)

1. Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all’articolo 35 [8].

2. Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall’acquisizione [9].

3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un’area non superiore di norma a duecento ettari.

4. L’area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. Detta istanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente [10].

5. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione dell’acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l’individuazione, l’estensione dell’area di concessione, la durata della concessione;

b) la quantità massima di acqua estraibile e l’eventuale regime dei prelievi;

c) l’individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 23;

d) l’ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 29 e 14;

e) l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'articolo 10, comma 4 [11];

f) eventuali prescrizioni e limitazioni.

5 bis. La Regione, di concerto con il concessionario, a metà della durata della concessione, effettua le necessarie verifiche sullo stato quali-quantitativo del bacino, al fine di salvaguardare la risorsa idrica per le future generazioni [12].

6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 ed il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia [13].

6 bis. Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi una indennità dovuta per le zone di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d'uso ed un ristoro economico per l'eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici [14].

6 ter. L'indennità e il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico [15].

6 quater. In mancanza dell'accordo preventivo di cui al comma 6 ter, l'importo dell'indennità e del ristoro è determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall'elenco regionale dei periti demaniali di cui al regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 (Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1). I relativi oneri economici sono sostenuti dagli enti esponenziali dei domini collettivi, ai quali spetta il rimborso di una quota pari al cinquanta per cento degli stessi da parte del concessionario alla data della sottoscrizione della convenzione [16].

7. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all’articolo 13.

 

     Art. 13. (Convenzione)

1. L’esercizio della concessione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il concessionario redatta secondo lo schema allegato al provvedimento di concessione. La convenzione è sottoscritta entro tre mesi dalla adozione del provvedimento di concessione.

2. La convenzione contiene:

a) le modalità di coltivazione e di utilizzazione delle acque del giacimento;

b) le modalità per la valorizzazione e la tutela delle acque;

c) le modalità di realizzazione del programma degli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2;

d) le modalità di installazione degli strumenti di misurazione e monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda, delle acque captate e utilizzate;

e) le modalità di rilevazione, di archiviazione e di comunicazione al Servizio regionale competente dei dati di cui alla lettera d);

f) le modalità concernenti la realizzazione e gestione di fonti o appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione per il libero attingimento;

g) la predisposizione di piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque;

h) gli altri obblighi e condizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione.

 

     Art. 14. (Deposito cauzionale)

1. Il titolare della concessione, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, versa in favore della Regione un deposito cauzionale vincolato per l’intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d’importo pari al dieci per cento della spesa indicata nel programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), e comunque non superiore a euro 250.000,00 [17].

 

     Art. 15. (Pertinenze)

1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dall’area oggetto della concessione, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque oggetto della concessione, ivi compresi la denominazione dell’acqua e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all’articolo 23, comma 2.

2. Tutti gli oneri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze sono a carico del concessionario sino alla consegna delle stesse in caso di cessazione della concessione.

3. Presso il Servizio regionale competente è conservata la documentazione attestante lo stato di consistenza delle pertinenze relative a ciascuna concessione. I concessionari sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione delle pertinenze stesse con allegata la relativa documentazione.

 

     Art. 16. (Pubblica utilità)

1. Le opere necessarie per la ricerca, la captazione, la tutela e la salvaguardia del giacimento, la canalizzazione, l’adduzione ed il contenimento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sino al luogo di utilizzo, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

     Art. 17. (Rinnovo della concessione) [18]

1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l’anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all’articolo 10 e all’articolo 12. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell’istanza di rinnovo. Fino all’adozione del provvedimento conseguente all’istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.

2. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

3. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all’individuazione di un nuovo concessionario.

 

     Art. 18. (Proroga della concessione) [19]

1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l’utilizzazione delle acque.

2. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

3. Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all’articolo 12. La durata massima della proroga è di venticinque anni.

 

CAPO III

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 19. (Cessazione)

1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.

1 bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 ed uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato [20].

2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all’atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei Comuni dove sono ubicati.

2 bis. La cessazione, in tutti i casi, comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione [21].

2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni [22].

2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l'avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente [23].

2 quinquies. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all'articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento [24].

2 sexies. Il titolare della concessione scaduta non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione [25].

 

     Art. 20. (Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.

2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all’eventuale affidamento in custodia del bene.

3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al comma 2.

 

     Art. 21. (Decadenza)

1. Il dirigente del Servizio regionale pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:

a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, tra cui in particolare il versamento in favore della Regione del deposito cauzionale di cui all'articolo 14;

b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all’articolo 29 per tre rate consecutive;

c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell’articolo 13;

d) non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 13;

e) ha interrotto la coltivazione e l’utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;

f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell’ente concedente;

g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all’utilizzo della risorsa;

h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all’articolo 26;

h bis) non ha rispettato il cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) [26].

2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

 

     Art. 22. (Revoca della concessione)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.

 

     Art. 23. (Tutela dei giacimenti)

1. Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, individua all’interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia, sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all'articolo 3 comma 6, al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 [27].

2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell’opera di presa.

3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all’insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.

4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all’interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.

5. La Regione, le Province e i Comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più Comuni o Province, la Provincia competente o la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area assicura il necessario coordinamento.

6. I Comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all’interno delle zone di rispetto di cui al comma 2, pregiudizievoli per la qualità delle acque.

7. I Comuni competenti per territorio vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da euro 600,00 a euro 6.000,00. L’entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).

 

     Art. 24. (Titoli abilitativi)

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

 

     Art. 25. (Trasferimento della concessione)

1. Il trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all’esercizio della concessione ed all’autorizzazione del dirigente del Servizio regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma degli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2.

 

     Art. 26. (Trasformazioni e modifiche della compagine societaria)

1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge.

 

     Art. 27. (Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all’articolo 30, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.

 

     Art. 28. (Accesso ai fondi)

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro dell’area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l’esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave).

2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell’acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.

3. È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.

 

     Art. 29. (Diritti annuali)

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all’estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

4. [L’importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria)] [28].

4-bis. A decorrere dal 2017 l'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell'Allegato n. 4/1 punto 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [29].

4 ter. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata rispetto all'anno precedente. L'adeguamento non si applica nel caso in cui la variazione dell'indice annuale sia negativa [30].

5. A decorrere dall'anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, in proporzione alla quantità di acqua prelevata o imbottigliata nel territorio di ciascun comune e sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale e urbana dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento. La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati dai comuni, adotta il programma annuale degli interventi che i comuni dovranno realizzare con le risorse assegnate dalla Regione e lo trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare competente per materia [31].

6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

 

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

 

     Art. 30. (Autorizzazione all’utilizzo ed all’immissione in commercio)

1. Sono subordinati al possesso dell’autorizzazione:

a) l’impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;

b) l’impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;

c) l’impiego dell’acque termali per la preparazione di cosmetici;

d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.

2. L’autorizzazione all’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.

 

     Art. 31. (Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie)

1. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie che prevedono l’utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all’articolo 27.

2. L’esercizio di attività sanitarie che prevedono l’utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

 

     Art. 32. (Rilascio dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 30 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio. La USL accerta che i locali e gli impianti destinati all’utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d’inquinamento e da conservare all’acqua le caratteristiche originarie.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la USL verifica che:

a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-

chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;

d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.

3. L’autorizzazione contiene la denominazione dell’acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.

4. L’autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.

 

     Art. 33. (Denominazione)

1. Il nome della località da cui proviene l’acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.

2. La denominazione dell’acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio regionale.

 

     Art. 34. (Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e dell’effettivo utilizzo del patrimonio termale la Regione promuove:

a) la realizzazione di studi, ricerche, progetti, interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;

b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali;

c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell’articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.

 

     Art. 35. (Piano delle acque termali)

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale per l’individuazione, l’utilizzo e la valorizzazione delle sorgenti di acqua termale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all’articolo 5 della legge regionale 5/2006 e del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 36. (Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), sono esercitate dal dirigente del Servizio regionale.

2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382), in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell’esercizio delle funzioni esplicate la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono esercitate dalla USL competente per territorio.

4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all’Autorità sanitaria o all’Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.

 

     Art. 37. (Procedure di autocontrollo)

1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999).

 

     Art. 38. (Sanzioni)

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui all’articolo 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui all’articolo 12: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;

c) svolgimento delle attività di cui all’articolo 30 senza autorizzazione: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;

d) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 6, comma 4: da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;

e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 12, comma 5, lettera f): da euro 3.000,00 a euro 6.000,00;

f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca, di concessione o autorizzazione: da euro 500,00 a euro 2.000,00.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 39. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge.

2. In particolare stabilisce:

a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 6, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2 [32];

a bis) la disciplina del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la definizione degli elementi e la specificazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2 [33];

a ter) la disciplina del procedimento di revoca del permesso di ricerca di cui all'articolo 8 e la disciplina del procedimento di revoca della concessione di cui all'articolo 22 [34];

b) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica e del programma di investimenti di cui all’articolo 5, comma 2 [35];

c) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all’articolo 23;

d) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all’articolo 23, nonché le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 6;

e) le procedure per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti di cui all'articolo 29, comma 5, da parte dei comuni interessati ed i criteri per la valutazione dei progetti stessi da parte della Giunta regionale, nonché le modalità ed i tempi per l'erogazione delle risorse di cui allo stesso articolo 29, comma 5 [36];

g) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all’articolo 29.

 

     Art. 40. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di spesa corrente di cui all’articolo 29, comma 5 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 40.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.012 del bilancio di previsione 2010 denominata “Sviluppo del termalismo e acque minerali” (cap. 5409 n.i.).

2. Per il finanziamento degli interventi di investimento di cui all’articolo 29, comma 5 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 250.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.2.003 del bilancio di previsione 2010 denominata “Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque” (cap. 8577 n.i.).

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per complessivi 290.000,00 euro si fa fronte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 con contestuale riduzione dello stanziamento assegnato alla unità previsionale di base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).

4. Per gli anni successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4-bis. A decorrere dal 2018 le autorizzazioni di spesa, di cui ai commi 1 e 2, sono iscritte, rispettivamente come Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali e Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" o Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 [37].

4-ter. A decorrere dal 2018 le quantificazioni delle autorizzazioni complessive per interventi di natura corrente e per interventi di investimento del comma 4-bis sono determinate annualmente applicando la percentuale minima prevista al comma 5 dell'articolo 29 rispettivamente ai diritti annui previsti dal comma 1 e dal comma 2 dello stesso articolo 29. Eventuali autorizzazioni eccedenti la percentuale minima sono determinate annualmente dalla legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 [38].

4-quater. La copertura delle autorizzazioni previste al comma 4-ter è costituita rispettivamente dalle corrispondenti entrate previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 ed iscritte nel Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Categoria 03 "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio regionale di previsione, distinte in un capitolo per i diritti di superficie derivanti dal comma 1 dell'articolo 29 ed uno per i diritti commisurati all'acqua utilizzata derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 29 [39].

4-quinquies. L'impegno delle somme di cui al comma 4-ter è subordinato al preventivo accertamento delle previste al comma 4-quater, alla presentazione dei progetti da parte dei comuni ed alla valutazione degli stessi da parte della Giunta regionale. Le entrate derivanti dai diritti previsti al comma 2 dell'articolo 29 sono destinate a spese di investimento [40].

 

     Art. 41. (Norme transitorie e finali)

1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.

2. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa.

3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella B allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante e sostanziale, per le quali alla entrata in vigore della presente legge non è previsto termine di scadenza, scadono il 31 dicembre 2049.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39, comma 2, lettera c), approva le aree di salvaguardia di cui all’articolo 23 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 continua ad applicarsi l’articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali).

6. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 sull’intera area di concessione è vietato l’insediamento dei centri di pericolo di cui all’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.

7. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 39 e fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 23, sull’intera area di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.

8. Per l’anno 2008 l’importo unitario dei diritti annui di cui all’articolo 29, commi 1 e 2 sono stabiliti, rispettivamente, in misura di euro 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di euro 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

9. Fino all’approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia, di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di ricerca di acqua minerale naturale e di sorgente ad eccezione di quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse per l’approvvigionamento degli stabilimenti di imbottigliamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è vietato il rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

 

     Art. 42. (Relazione sull’attuazione della legge)

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno informa, con relazione, il Consiglio regionale circa l’attuazione della legge. Nella relazione dovranno anche essere contenute risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) Acque minerali:

1) l’andamento della produzione di acque minerali;

2) il quadro delle concessioni esistenti nel territorio regionale con le relative variazioni;

3) i flussi occupazionali in termini di occupati diretti e stima dei lavoratori dell’indotto;

4) il volume imbottigliato di acqua minerale anche in relazione alle tipologie e segnalazione delle variazioni rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;

5) l’elenco dei permessi di ricerca con l’indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata;

b) Acque termali:

1) il patrimonio regionale di acque termali e relativo sfruttamento evidenziando la provenienza dei curandi e la tipologia delle cure prestate;

2) tipo di convenzione e rapporto con la struttura sanitaria;

3) i riflessi occupazionali;

4) l’elenco dei permessi di ricerca con l’indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata.

2. Ogni anno a partire dall’anno 2011 la Giunta regionale rende conto, nella relazione di cui al comma 1, delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 40, commi 1 e 2 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 29, comma 5.

 

     Art. 43. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata.

2. La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.

3. La legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.

 

TABELLA A

 

Denominazione concessione

Provvedimento di concessione/rinnovo

Superficie concessione (Ha)

Data scadenza prevista dal provvedimento di concessione

Termine di scadenza

 

Sangemini

Ampliamento

D.D. n. 5661 del 01/07/2005

714,10,21

31 dicembre 2024

31 dicembre 2024

Sangemini II

D.D. n. 5661 del 01/07/2005

110,00,00

31 dicembre 2024

31 dicembre 2024

Sangemini Ampl. Bis

D.G.R. n. 10283 del 15/12/1994

171,30,00

14 dicembre 2024

31 dicembre 2024

Sanfaustino

D.P.G.R. n. 83 del 05/03/1986

39,58,00

4 marzo 2016

4 marzo 2024

 

TABELLA B

 

Denominazione concessione

Provvedimento di concessione/rinnovo

Superficie concessione (Ha)

Data scadenza prevista dal provvedimento di concessione

Termine di scadenza

 

Sangemini

Perpetua

D.M. del 13/05/1930

47,01,04

non prevista

31 dicembre 2049

Sassovivo

D.M. del 21/01/1946

14,17,10

non prevista

31 dicembre 2049

Sanfaustino

D.M. del 24/07/1936

1,42,00

non prevista

31 dicembre 2049

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[10] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[12] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[13] L'originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi da 6 a 6 quater per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[14] L'originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi da 6 a 6 quater per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[15] L'originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi da 6 a 6 quater per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[16] L'originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi da 6 a 6 quater per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[19] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[20] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[21] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[22] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[23] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[25] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[26] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[27] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[28] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[30] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[31] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[35] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2021, n. 7.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14.

[37] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14.

[38] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14.

[39] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14.

[40] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2017, n. 14.