Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 22/10/2021 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate |
Art. 2. Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 |
Art. 5. Modifiche agli articoli 8 e 17 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 |
Art. 6. Disposizioni transitorie dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 17.2.422 - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121.
Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonchè di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021.
(G.U. 15 marzo 2022, n. 62)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla
Visto l'art. 57, comma 1, del
Vista la
Visto l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste, altresì:
l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 recante «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 117 del 7 luglio 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti»;
l'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;
Ritenuto opportuno, nell'ambito di un processo di armonizzazione dei procedimenti in essere concernenti la ricostruzione privata, procedere ad uniformare le scadenze relative alle istanze sui danni lievi che, pur presentate entro i termini previsti dalle vigenti ordinanze commissariali, siano state oggetto di provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, stabilendo, altresì, che le modalità di regolarizzazione delle medesime istanze possano essere effettuate avvalendosi, esclusivamente, delle procedure disciplinate dall'ordinanza n. 100 del 2020, entro la data del 31 dicembre 2021;
Dato atto che il comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 prevedeva che per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il «Documento Direttore Ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi il termine per la presentazione delle istanze relative ad edifici con danni lievi è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data del 1° maggio 2021;
Ritenuto inoltre che, nell'ambito della suddetta armonizzazione delle scadenze relative agli edifici con danni lievi, anche il termine di cui al precedente capoverso debba essere prorogato alla data del 31 dicembre 2021;
Dato atto che l'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», stabiliva che entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo e che tale termine è stato prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117;
Ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga del termine stabilito dal citato art. 9, anche in ragione della necessità di armonizzare tutte le scadenze in prossimità della fine del corrente anno ed avere un quadro più compiuto della ricostruzione privata in termini di interventi da realizzare e delle risorse finanziare necessarie in concomitanza dell'inizio del nuovo anno solare;
Ravvisata inoltre la necessità di fornire massima diffusione agli adempimenti connessi alla suddetta manifestazione di volontà e delle nuove scadenze, si ritiene opportuno individuare i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici quali soggetti necessari e idonei ad adottare ogni misura organizzativa finalizzata a tale obiettivo;
Ritenuto necessario, per un'equità di trattamento, procedere alla modifica dell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, al fine di prevedere per le domande di ricostruzione privata, in corso di esame alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 118 del 2021 e non ancora decretate, la facoltà di richiedere oltre che l'applicazione disposta dai commi 1 e 2 dello stesso art. 6, che prevede la variazione in base ad indice Istat del 6 per cento del Prezzario unico del cratere ovvero l'opzione tra il predetto Prezzario del cratere e quelli regionali, anche la facoltà di accedere all'adeguamento dei costi parametrici dell'intervento con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 6;
Atteso che in seguito alla modifica di cui sopra occorre normare il regime transitorio intercorso tra la data di efficacia dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e quella della presente ordinanza, tenuto altresì conto della previsione introdotta con l'art. 4 della medesima ordinanza n. 118 che consente la stipula del contratto di appalto in data successiva all'emanazione del decreto di concessione del contributo, si ritiene opportuno estendere l'ambito applicativo del citato art. 6 alle domande di contributo per le quali risultino emanati i decreti di concessione del contributo nel medesimo periodo intercorrente;
Ritenuto, inoltre, al fine di favorire le procedure connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori finali, contabilizzati successivamente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, prevedere una modifica al numero del numero di erogazioni del contributo connessi ai medesimi SAL come previsti dalle vigenti ordinanze, mediante la possibilità di fruire di una SAL integrativo per la disciplina delle compensazioni nelle ipotesi in cui si acceda alla revisione dei prezzi come disciplinata dall'art. 7 della medesima ordinanza;
Dato atto che l'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021, in sede di applicazione delle disposizioni in esso contenute ha fatto emergere criticità sotto il profilo interpretativo anche per la presenza, nel testo adottato, di refusi conseguenti a meri errori di trascrizione;
Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una revisione dell'articolo al fine di eliminare i suddetti refusi e fornire maggior chiarezza tramite opportune integrazioni alle norme nello stesso contenute;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate
1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e preavviso di rigetto ex art. 10-bis della
2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonchè gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 del
3. Il termine per la presentazione delle domande con danni lievi per le sole fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Entro lo stesso termine possono essere presentate le domande per la riparazione dei danni lievi non inoltrate per cause di forza maggiore o comprovato e documentato impedimento.
Art. 2. Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», già prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021.
2. I sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici pubblicano con evidenza sul sito web istituzionale del comune la nuova data di scadenza di cui al comma 1 e promuovono ogni forma di comunicazione e informazione idonea a garantire la massima diffusione dell'obbligo della presentazione della manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo per i danni gravi a pena di decadenza del contributo.
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le modifiche che seguono:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le domande di ricostruzione privata in corso di esame alla data di entrata in vigore dell'ordinanza 118 del 2021 e per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicabili su istanza del professionista incaricato accompagnata da previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui all'art. 6, comma 2 del decreto Sisma nel solo caso in cui l'applicazione delle previsioni di cui al presente comma comportino un maggiore accollo a carico dello stesso soggetto legittimato. Nelle ipotesi di cui al presente comma i corrispettivi dei contratti relativi all'intervento, ove già stipulati, si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione derivante dall'attuazione dei precedenti commi»;
b) dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis: «3-bis. Il professionista incaricato, ai fini della concreta applicazione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, di cui all'ultimo periodo del precedente comma, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonchè, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale»;
c) al comma 4, dopo le parole «alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19» sono aggiunte le seguenti parole «e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68».
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purchè intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».
Art. 5. Modifiche agli articoli 8 e 17 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il comma 9 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa."»;
b) al comma 1, lettera b), il quinto capoverso è sostituito dal seguente:
«- il quarto capoverso è sostituito dal seguente: "I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva che alla data del sisma avevano i requisiti di cui all'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni."»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, all'allegato 1, tabella 7 - Incrementi dei costi parametrici, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d'uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30 per cento."».
2. All'art. 17 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, la parola «8» è soppressa;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.».
Art. 6. Disposizioni transitorie dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. [Le diposizioni previste al secondo periodo del comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 si applicano alle istanze presentate entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatte salve le istanze di applicazione del comma 3 dell'art. 6 presentate ai sensi della previgente normativa, per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 6 come modificate dalla presente ordinanza] [3].
2. Nelle more dell'approvazione della normativa recante le modifiche all'art. 1-septies del
2-bis. La domanda di cui al comma 2 e l'asseverazione ad essa allegata, da rendersi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica (MUDE) della struttura anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purchè non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo [5].
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione interessato, verificati i presupposti, provvede alla rideterminazione del contributo concesso.
Art. 7. Entrata in vigore
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2691
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma già modificato dall'art. 13 della
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[5] Comma inserito dall'art. 4 della