§ 17.2.424 - Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123.
Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:31/12/2021
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi
Art. 2.  Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione
Art. 3.  Modifiche agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
Art. 4.  Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
Art. 5.  Disposizioni in materia di proroga di termini
Art. 6.  Disposizioni di proroga di termini in materia contributiva
Art. 7.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020
Art. 8.  Modifiche agli articoli 22 e 22-bis dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
Art. 9.  Modifica all'art. 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020
Art. 11.  Modifica all'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
Art. 12.  Modifiche art. 7 dell'ordinanza n. 8/2016
Art. 13.  Modifiche agli articoli 16 dell'ordinanza n. 13/2017 e 14 dell'ordinanza n. 19/2017
Art. 14.  Modifica all'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018
Art. 15.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
Art. 16.  Efficacia


§ 17.2.424 - Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123.

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonchè disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021.

(G.U. 15 marzo 2022, n. 62)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto l'art. 1 commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, alla data del 31 dicembre 2022;

     Considerato che:

     le ordinanze speciali dispongono una specifica disciplina per i centri storici dei comuni maggiormente distrutti così come individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020;

     tali disposizioni sono finalizzate, tra l'altro, a fornire impulso alla ricostruzione privata ed accelerare il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;

     il numero delle domande per la concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici dei suddetti centri storici non è ancora commisurato al livello di danno riscontrato;

     Ritenuto, pertanto, di individuare ulteriori disposizioni che favoriscano l'accelerazione della presentazione delle istanze, la riduzione degli oneri pubblici e, nel contempo trasparenza e certezza di tempi dell'azione amministrativa, nonchè le azioni amministrative necessarie a superare ogni criticità che impedisca tale adempimento, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

     Ritenuto, di conseguenza, necessario effettuare da parte dei comuni la ricognizione sopra descritta ed individuare le azioni volte al superamento ad esito della quale il Commissario possa individuare termini puntuali per la presentazione delle domande da parte dei soggetti legittimati proprietari o titolari di diritti reali degli edifici situati nei centri storici maggiormente distrutti;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614;

     Visto, il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

     Acquisita sul testo del Protocollo l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021;

     Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione al suddetto accordo disciplinando i termini di scadenza delle presentazione delle domande di contributo alla ricostruzione relative agli interventi su edifici che hanno subito danni gravi, individuando altresì, il termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuità;

     Viste le ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021 mediante le quali, tra le altre disposizioni, è stata introdotta una specifica disciplina per far fronte alle criticità connesse al rilevante aumento dei prezzi delle materie prime;

     Ritenuto, al riguardo, integrare la disciplina di cui alle citate ordinanze n. 118 e 121, mediante modifiche agli articoli relativi al riordino dei prezzi ed al regime transitorio applicabile sino alla completa definizione del nuovo prezzario in via di elaborazione;

     Considerato che:

     l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la Struttura commissariale centrale; la lettera b), del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

     in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

     con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;

     con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un atto integrativo al citato atto di rinnovo della «Convenzione»;

     l'art. 5, §2, della richiamata convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima;

     Considerato inoltre che:

     il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

     in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

     l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

     con ordinanza in data 23 dicembre 2020, n. 112 sono stati approvati gli schemi di atti integrativi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per l'anno 2021;

     Ritenuto di dover prorogare la convenzione sottoscritta con Invitalia per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;

     Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. per l'anno 2021, agli stessi patti e condizioni della convenzione approvata con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, per il tempo necessario all'emanazione della proroga della succitata convenzione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022;

     Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilità speciale 6035 che presenta adeguata disponibilità e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);

     Ritenuta altresì l'opportunità di disciplinare per l'anno 2022 le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali e per gli enti Parco nazionali interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per l'anno 2021;

     Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 117 del 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 31 dicembre 2021»;

     Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè del notevole incremento delle attività di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di prorogare lo stesso al 30 giugno 2022;

     Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;

     Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono state disciplinate le nuove modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

     Ritenuto necessario fissare al 31 luglio 2022 il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, già individuato al 30 novembre 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020;

     Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 ottobre 2022, il termine del 31 dicembre 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, come modificato con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, autorizzando il Commissario straordinario a sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali;

     Ritenuto necessario modificare ed integrare l'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in materia di Conferenza di servizi speciale ai fini di una più compiuta disciplina della stessa, nonchè prevedere una specifica disposizione in materia di poteri sostitutivi al fine di accelerare il processo di ricostruzione;

     Viste le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 in particolare, agli articoli 14-bis, 22 e 22-bis recanti la disciplina delle delocalizzazioni obbligatorie degli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici;

     Ritenuto necessario estendere le disposizioni di cui ai citati articoli 14-bis, 22 e 22-bis escludendo dalla disciplina l'acquisto delle aree ove delocalizzare l'edificio danneggiato o dell'edificio equivalente anche da parte del coniuge o della persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

     Considerato che per l'attuazione delle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree interessate dall'Accordo di collaborazione scientifica per l'aggiornamento degli studi di microzonazione sismica a seguito degli approfondimenti dedicati alle zone di attenzione delle faglie attive e capaci sottoscritto con il Commissario in data 12 ottobre 2021 per l'esecuzione delle quali è stato istituito, con l'art. 3 dell'ordinanza n. 119 del 2021, un fondo di euro 77.054,70 destinato a favore delle protezioni civili regionali delle regioni territorialmente interessate ovvero dei comuni eventualmente indicati dai vice Commissari;

     Dato atto che parte delle predette amministrazioni hanno rappresentato alcune problematiche e talora l'impossibilità a procedere in via diretta e l'INGV con nota prot. CGRTS n. 61268 del 26 novembre 2021 ha manifestato la disponibilità a svolgere le attività relative all'esecuzione degli scavi paleosismologici e pertanto occorre includere tra gli enti destinatari delle risorse del fondo di cui all'art. 3 sopra citato, anche l'INGV;

     Vista l'ordinanza n. 13 del 2017 recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

     Considerato che occorre coordinare tali disposizioni con quelle contenute nell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016;

     Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 78 del 2 agosto 2019 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata», in particolare l'Allegato 2 con il quale sono state dettate le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità;

     Ritenuto necessario procedere alle modifiche ed integrazioni dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 2016 e degli articoli 16 e 14 delle ordinanze commissariali n. 13 e 19 del 2017, come modificati dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 118 del 2021, al fine del coordinamento della disciplina in materia di erogazione del saldo del contributo ed estendere agli interventi con danni lievi la previsione, relativa ai danni gravi, della trasmissione del DURC di congruità unitamente al consuntivo dei lavori, in occasione della richiesta dell'autorizzazione all'erogazione della rata finale del contributo, abrogando altresì le disposizioni contrastanti con la predetta previsione normativa;

     Vista l'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018, recante Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico;

     Considerato che occorre apportare modifiche al testo della suddetta ordinanza n. 61 del 2018 al fine di coordinarla con le innovazioni normative intervenute e, in particolare, con la, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016;

     Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi

     1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è prorogato alla data del 31 dicembre 2022.

     2. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, con successive ordinanze il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche tipologie di interventi.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, i sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022:

     a) i tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017;

     b) l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticità;

     c) l'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonchè la definizione delle conseguenti soluzioni operative.

 

     Art. 2. Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione

     1. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonchè di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonchè degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'art. 1 entro il 20 dicembre 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuità, delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa [1].

     1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonchè dal progetto descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. Entro il termine perentorio del 15 marzo, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali previsti dal comma 1, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi della vigente normativa [2].

     2. I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2021 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» [3].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari e titolari di diritti reali degli edifici:

     a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1 è di centottanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa, di cui al comma 2;

     b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici previsti dal comma 2, è di centottanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva;

     c) di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa;

     d) oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti.

     4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di specifica comunicazione resa dal soggetto legittimato nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019. I comuni interessati provvedono ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo, e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di loro competenza.

 

     Art. 3. Modifiche agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

     1. All'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 recante «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma» come modificata dall'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma, nelle more della revisione di cui al comma 1, sarà facoltà del professionista applicare alternativamente il prezzario unico del cratere come aggiornato al comma 1 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.»

     b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione). - 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell'11 novembre 2021 eccedenti l'otto per cento con riferimento ai decreti emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati ante 2020. La variazione percentuale è applicata al prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il singolo materiale nell'anno solare di emanazione del decreto di concessione del contributo.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa riferimento alle modalità operative di cui alla circolare del 25 novembre 2021 «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.» emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     3. La motivata domanda di compensazione debitamente corredata dall'asseverazione, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui al comma 2 e l'ammontare delle compensazioni, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, è inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica della Struttura commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

     4. Le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purchè non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

     5. Gli uffici speciali della ricostruzione, in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi 3 e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

     6. Alle predette istanze si applica la disciplina disposta dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli.

     7. Resta ferma l'applicabilità per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi. Gli uffici speciali, provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma ammessa a compensazione.

     8. Per le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1º luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021 la compensazione è determinata sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità.»

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

     1. All'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre 2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 1 è soppresso;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle more dell'approvazione della normativa recante le modifiche all'art. 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022 la disciplina che consente alle imprese di compensare i maggiori costi dovuti a variazioni di prezzi, per tutti i decreti di concessione del contributo emanati dalla data del 1º gennaio 2021, è facoltà del soggetto interessato richiedere all'ufficio speciale della ricostruzione competente, con propria domanda debitamente corredata dell'asseverazione del contributo concedibile, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 6 della ordinanza n. 118 del 2021.»;

     c) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: «La domanda di cui al comma 2 e l'asseverazione ad essa allegata, da rendersi ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 100 del 2020 possono essere inoltrate dal professionista incaricato all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica (MUDE) della struttura anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purchè non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di termini

     1. Le risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogate dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l'anno 2022, per gli uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli enti Parco nazionale interessati nella medesima misura prevista per l'anno 2021.

     2. Sono altresì prorogate le convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, agli stessi patti e condizioni delle convenzioni approvate con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 per il tempo necessario all'emanazione della proroga delle succitate convenzioni e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede con le risorse di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilità speciale 6035 che presenta adeguata disponibilità.

 

     Art. 6. Disposizioni di proroga di termini in materia contributiva

     1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016», come modificata con l'art. 1 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»;

     b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022»;

     c) all'art. 6, comma 2, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite con «31 luglio 2022».

     2. In considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, prorogato al 31 dicembre 2021 con l'art. 2 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2022. A tal fine, il Commissario straordinario sottoscrive, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivi addendum sottoscritti in data 17 febbraio 2021 e in data 27 luglio 2021 ferme restando le restanti previsioni convenzionali.

     3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 recante «Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti», come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021, le parole 31 dicembre 2021 sono sostituite con le parole «30 giugno 2022». L'Allegato 2 della medesima ordinanza n. 104 del 2020, come modificato con l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 117 del 2021, è sostituito dal seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020

     1. All'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

     «Art. 6 bis. (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi). - 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.

     2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonchè in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all'adozione dell'atto o dei provvedimenti non tempestivamente adottati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle strutture di supporto o della struttura commissariale.

     3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente» [4];

     b) all'art. 7:

     il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può indire un'apposita Conferenza di servizi secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruità economica dei progetti è reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: «5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo nonchè quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

 

     Art. 8. Modifiche agli articoli 22 e 22-bis dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

     1. All'art. 22 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.»;

     2. All'art. 22-bis dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

 

     Art. 9. Modifica all'art. 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

     1. All'art. 14-bis dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 7 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 119 del 2020

     All'art. 3 dell'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     all'ultima alinea del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di inerzia o impossibilità manifestata da parte dei predetti enti, provvede INGV, in luogo dei medesimi, alle attività necessarie e propedeutiche all'affidamento dei lavori di escavazione.»;

     al comma 3 dopo le parole «le Protezioni civili regionali» sono aggiunte le parole «e l'INGV».

 

     Art. 11. Modifica all'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

     1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «9. Per gli interventi su edifici produttivi si applicano le disposizioni in materia di immobili merce contenute nell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017.».

 

     Art. 12. Modifiche art. 7 dell'ordinanza n. 8/2016

     1. Alla ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

     c) all'art. 7, al comma 7:

     a1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;»;

     a2) la lettera f) è soppressa.

 

     Art. 13. Modifiche agli articoli 16 dell'ordinanza n. 13/2017 e 14 dell'ordinanza n. 19/2017

     1. Alla ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 16, al comma 6, è soppressa la lettera f).

     2. Alla ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, come modificata dalla ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 14, al comma 6 è soppressa la lettera f).

 

     Art. 14. Modifica all'ordinanza n. 61 del 1º agosto 2018

     1. All'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'art. 2, il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:»;

     b) all'art. 4, il primo periodo del comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario.».

 

     Art. 15. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

     1. In considerazione delle difficoltà operative nella realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione nell'anno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria e del forte incremento del costo delle materie prime così come confermato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell'11 novembre 2021, il termine di cui al comma 5-bis inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza n. 120 del 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2022. Conseguentemente nell'art. 13, comma 5-bis, dell'ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

 

     Art. 16. Efficacia

     1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 204

 

     Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/


[1] Comma già modificato dall'art. 1 della Ordinanza 1 giugno 2022, n. 127 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 128.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 128. Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della Ordinanza 16 febbraio 2023, n. 135.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 124.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 124.