Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 29/07/2021 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del 2020 in materia di contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi |
Art. 2. Proroga della Convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020 |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 |
Art. 4. Addendum all'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020 |
Art. 5. Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito |
Art. 6. Indicazioni sulle procedure degli USR per le pratiche di riparazione degli edifici con danni lievi con carenza documentale |
Art. 7. Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 |
Art. 8. Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia |
§ 17.3.481 - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 117.
Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti.
(G.U. 17 novembre 2021, n. 274)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla
Visto l'art. 57, comma 1, del
Vista la
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del
Ritenuto necessario prorogare il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, attualmente fissato al 30 giugno 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020, così come stabilito dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma 2, della predetta ordinanza n. 98 del 2020;
Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del
Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza»;
Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare lo stesso al 31 dicembre 2021;
Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni Comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi Comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;
Vista l'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della
Ritenuto necessario specificare le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l'espletamento delle relative attività;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla
Ritenuto, in ragione delle difficoltà lamentate dai soggetti attuatori circa il mancato finanziamento dell'acquisto delle aree e dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relativi alla ricostruzione di edifici pubblici in altro sito per ragioni oggettive, di dovere disporre per gli interventi di ricostruzione dei predetti edifici, qualora si renda necessaria anche la nuova costruzione in un'altra area, la possibilità di fruire di un contributo per l'acquisto e per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione del terreno ove verrà collocata la nuova costruzione;
Vista l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, in particolare l'art. 9, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017, nonchè la trasmissione entro la data del 31 luglio 2021, da parte dei soggetti legittimati o loro delegati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione di un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo entro la suddetta data, qualora la stessa non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale;
Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine stabilito dal citato art. 9 per la trasmissione della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo, anche in ragione della concomitante scadenza del termine del 30 giugno 2021 stabilito dall'ordinanza n. 114 del 2021 per il completamento documentale delle domande di contributo per i danni lievi;
Considerato che:
in ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del
in particolare il termine di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall'art. 8, comma 8, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono stati ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è stato ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021;
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del comma 3, dell'art. 6, e del comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, gli Uffici speciali, in caso di incompletezza della domanda, possono sospendere i termini per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
ai sensi degli articoli citati nel precedente capoverso, gli stessi Uffici speciali, ai sensi dell'art. 10-bis della
Ritenuto pertanto che la procedura sopra delineata debba ritenersi applicabile anche in caso di incompletezza delle domande di contributo per danni lievi, a seguito delle scadenze dei termini di cui al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Ritenuto necessario, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
Ritenuto infine necessario:
modificare la norma finanziaria di cui all'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice in quanto, per mero errore materiale, riporta una spesa complessiva di euro 46.309.516,95 invece che di euro 48.672,759,57;
integrare la lettera b), del comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza n. 6 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, in quanto per mero refuso non contiene le parole «affidamento diretto», nonché integrare l'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza inserendo il numero 7) nella elencazione degli interventi per i quali si dispone la copertura finanziaria;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del 2020 in materia di contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del
a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021»;
b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021.»;
c) all'art. 6, comma 2, il termine «30 giugno 2021» è sostituito con «30 novembre 2021.»;
Art. 2. Proroga della Convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020
1. In considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020
1. All'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 recante «Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del
a) l'art. 2, comma 2, è così sostituito:
«2. I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 31 dicembre 2021.»;
b) l'art. 4, comma 2, è così sostituito:
«2. Il trasferimento delle somme di cui al comma 1 avviene con le seguenti modalità:
1) il 20% in acconto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1;
2) un secondo acconto entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei comuni, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base dell'importo del quadro economico dei lavori affidati, nel rispetto del limite dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1, tale da conseguire una anticipazione complessiva pari all'80% comprensiva dell'acconto del 20% di cui al precedente punto 1);
3) il saldo entro quindici giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui all'art. 6, provvedendo a riproporzionare, se del caso, quanto già erogato in sede di acconto tenuto conto del costo effettivo dell'intervento così come risultante dal quadro economico del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, nel rispetto del limite dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1.».
c) all'art. 5, comma 4, le parole «comma 3 dell'art. 1», sono così sostituite: «comma 2 dell'art. 2»;
d) all'art. 6, comma 1, sono aggiunte in fine le parole «o del certificato di collaudo.».
2. L'Allegato 2 all'ordinanza n. 104 del 2020 è sostituito dal seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».
Art. 4. Addendum all'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020
1. In considerazione della necessità di individuare le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione per «la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017», sottoscritto in data 23 febbraio 2021 con la medesima Autorità ai sensi dell'art. 15 della
Art. 5. Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito [1]
1. Nell'ipotesi di ricostruzione di edifici pubblici in un sito diverso dal precedente per ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 14 del
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 6. Indicazioni sulle procedure degli USR per le pratiche di riparazione degli edifici con danni lievi con carenza documentale
1. Gli Uffici speciali verificata la condizione di incompletezza della domanda, a seguito delle scadenze dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, provvedono, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
2. Successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali provvedono al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della
Art. 7. Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata» è prorogato al 30 settembre 2021.
Art. 8. Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali [2]
1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;
di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;
di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;
di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub-commissario.
2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal commissario. Il sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.
3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.
5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.
Art. 8. Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali [3]
1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
di una somma pari al 40% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori;
di una somma pari all'ulteriore 40% dell'importo programmato dell'intervento a seguito delle risultanze della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato di avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita
all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-Commissario;
di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e validata dal sub-Commissario.
2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente, che propone al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.
3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei vice Commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.
5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.
6. All'art. 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice, la cifra «46.309.516,95» è sostituita dalla seguente: «48.672.759,57»».
7. All'art. 5, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, l'affidamento diretto;». All'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza speciale le parole «e 5)» sono sostituite dalle seguenti: «, 5) e 7)».
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2049
Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Testo previgente (contenente disposizioni di modifica) alla sostituzione apportata dall'art. 1 della