Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 09/04/2021 |
Numero: | 114 |
Sommario |
Art. 1. Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata |
Art. 2. Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 |
Art. 3. Istituzione del Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017, come modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018 in materia di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese [...] |
Art. 5. Disposizioni di attuazione dell'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. |
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di [...] |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 17.2.411 - Ordinanza 9 aprile 2021, n. 114.
Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189.
(G.U. 12 maggio 2021, n. 112)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 57, comma 1, del
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla
Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto l'art. 6, secondo comma, del
Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del
Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'art. 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo art. 12;
Ritenuto altresì opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione post-sisma;
Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attività previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del
Ravvisata, infine, la necessità di modificare ed integrare la disciplina degli interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici stabilita con ordinanza n. 42 del 2017, tenuto conto dell'entità delle risorse previste dall'art. 24, comma 3, del
Vista la nota del 19 marzo 2021, prot. n. 0005470, acquisita al protocollo in data 22 marzo 2021, prot. n. CGRTS 0008616-A, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione delle modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere ai fini di rendere immediatamente operative disposizioni di legge, di aggiornare i termini di programmazione delle attività di ricostruzione, di chiarire l'ambito di applicazione delle ordinanze;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1. Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata
1. In ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del
2. All'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021»;
b. al comma 5, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 30 aprile 2021»;
c. al comma 7, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021».
3. Ai nulla osta di competenza dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, le disposizioni previste dall'art. 8 dell'ordinanza n. 100/2020, dal
4. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della
5. Con Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Commissario straordinario e dagli enti parco di cui al comma 3, sono regolate le modalità di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.
Art. 2. Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020
1. Al fine di supportare le attività caratterizzate dai requisiti di urgenza e particolare criticità, previste dalle ordinanze commissariali in deroga, emanate ai sensi dell'ordinanza n. 110/2020, attuativa delle disposizioni di cui all'art. 11, secondo comma, del
l'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento (r.u.p.) di cui all'art. 31, comma 11, del
l'elenco dei prestatori dei servizi di progettazione e di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del
l'elenco dei commissari di gara ai sensi dell'art. 77 del
l'elenco dei collaudatori ai sensi dell'art. 102 del
Gli elenchi sono formati e tenuti da Invitalia nell'ambito delle convenzioni in essere con la struttura commissariale.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i soggetti devono possedere i requisiti professionali attestanti le competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, nonchè i requisiti di integrità morale, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 1 e n. 3 dell'Anac, aggiornata con
3. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali in deroga, i soggetti attuatori possono avvalersi di professionalità qualificate individuate, anche su proposta dei sub commissari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, anche attingendo agli elenchi di cui al comma 1. Agli stessi elenchi possono attingere i sub commissari per la nomina di figure professionali di supporto alle attività di propria competenza.
4. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al primo comma, i professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del
Ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 1, secondo comma, lettera a-bis) e lettera b) del
5. All'art. 4 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole «sono coadiuvati dall'ufficio di supporto di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono coadiuvati dal servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020»;
b) il comma 4 è abrogato.
6. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, le parole «con l'ufficio monitoraggio, e stato di attuazione dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale».
Art. 3. Istituzione del Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del
1. In vista della necessità di provvedere alla urgente redazione ed approvazione di progetti definitivi relativi agli interventi che saranno individuati con le ordinanze speciali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
2. Il Commissario straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, semprechè non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali.
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017, come modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018 in materia di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del
1. All'ordinanza n. 42 del 2017, come modificata dall'ordinanza n. 53 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'art. 5, comma 1, dopo le parole «18 aprile 2005,», sono aggiunte le parole «nonchè le attività libero professionali esercitate in forma individuale»;
b) all'art. 5, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole «Le micro, piccole e medie imprese proponenti, incluse le attività libero professionali esercitate in forma individuale, devono essere già costituite, ovvero in possesso della partita IVA, alla data del verificarsi dell'evento sismico riguardante il comune in cui è localizzata la sede operativa oggetto del programma di spesa proposto;»;
c) all'art. 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Qualora le spese ammissibili esposte dalle imprese destinatarie della misura dovessero eccedere l'importo di euro 30.000,00 previsto al comma 1, il finanziamento agevolato è concesso fino a concorrenza del suddetto importo.»;
d) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole «I programmi di spesa devono essere realizzati in una sede operativa dell'impresa proponente localizzata in un comune ricompreso negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016.»;
e) all'art. 6, comma 3, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) ferma restando l'intervenuta dichiarazione di inagibilità, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9;»;
f) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore utilizzando la modulistica redatta secondo lo schema che sarà approvato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, da adottarsi entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo indicherà anche i termini di presentazione delle domande di agevolazione e sarà pubblicato, oltrechè sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei presidenti di regioni - vicecommissari e del soggetto gestore.»;
g) all'art. 9, comma 3, le parole «Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4,» sono sostituite dalle parole «Entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento commissariale di cui al comma 2,»;
h) all'art. 9, comma 9, le parole «sopravanzi significativamente le» sono sostituite dalle parole «risulti almeno pari al centotrenta per cento delle».
Art. 5. Disposizioni di attuazione dell'art. 17-quater, quinto comma, del
1. A valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto Sisma, è istituito un Fondo pari ad euro 600.000,00 (seicentomila euro) per l'anno 2021, destinato al rimborso del pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire a favore dei soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, all'allegato 2 e all'allegato 2-bis del decreto Sisma, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017.
2. Il rimborso concesso ai soggetti di cui al comma precedente, è pari al cento per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiesto dal comune ai sensi degli articoli 16 e 17 del
3. I soggetti legittimati ad ottenere il contributo di cui ai commi precedenti presentano domanda al Commissario straordinario, documentando l'entità del contributo richiesto dal comune competente e producendo il contratto di locazione o altra documentazione comprovante la vigenza del rapporto di locazione alla data del sisma.
4. Il Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la concessione del contributo in favore del richiedente. L'erogazione del relativo importo potrà essere disposto direttamente sul conto corrente istituzionale del comune.
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.
All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 le parole «che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016» sono sostituite dalle seguenti: «che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016».
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
2. È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1017